Marcatura CE delle strutture in acciaio e in alluminio

24/11/2017

Le norme della serie UNI EN 1090 sono un gruppo di norme relative all’esecuzione di strutture in acciaio e alluminio così articolate:

  • UNI EN 1090-1:2012 - “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”
  • UNI EN 1090-2:2011 - “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”
  • UNI EN 1090-3:2008 - “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio”
  • UNI EN 1090-5:2017 - “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 5: Requisiti tecnici per elementi strutturali di alluminio formati a freddo e strutture di alluminio formate a freddo per applicazioni su tetti, soffitti, pavimenti e pareti”.


Per quanto concerne la MARCATURA CE dei prodotti da costruzione in acciaio e alluminio ricadenti nell’ambito del DM 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, la norma di riferimento è la UNI EN 1090-1, in cui sono definiti i requisiti per il processo di fabbricazione.

Ma facciamo un passo indietro cercando di capire cosa si intende per prodotto da costruzione.

Il REG CE 305/2011 che “fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio” all’art. 2 definisce che un, “Prodotto da costruzione”, è un qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Lo stesso REG CE 305/2011 al successivo art 4, comma 1, specifica inoltre che:
“quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato”.

A tal proposito si ricorda che dal 1 luglio 2014, la marcatura CE è diventata obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito del capitolo 11.1, caso A), del DM 14.01.2008, ovvero materiali e prodotti per uso strutturale il cui impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE.

Nell’ambito del DM 14/01/2008, al Cap 11.3.4.4 “Acciaio per strutture saldate” si specifica, inoltre, che in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici”.

Il capitolo 7 della norma UNI EN 1090 definisce che la saldatura deve essere effettuata in conformità ai requisiti della parte pertinente della norma UNI EN ISO 3834 e secondo le classi di esecuzione si applicano le seguenti parti della norma UNI EN ISO 3834 :

  • EXC1 Parte 4 “Requisiti elementari di qualità”;
  • EXC2 Parte 3 “Requisiti ordinari di qualità”;
  • EXC3 Parte 2 “Requisiti di qualità globale”.

Partendo da questa premessa di seguito si riportano 3 casi concreti che possono aiutare un’azienda a chiarirsi le idee sull’applicazione dei requisiti della norma EN 1090.

CASO 1: Supponiamo che un cliente BETA commissioni all’azienda ALFA la progettazione di una struttura saldata che vuole sia marcata CE ai sensi della EN 1090; quindi l’azienda ALFA realizza il progetto e poi affida in outsourcing la realizzazione della stessa all’officina di carpenteria OMEGA, certificata EN 3834 e EN 1090, la quale consegna all’azienda ALFA il prodotto da costruzione corredato di Dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE. Infine l’azienda ALFA effettua il montaggio in cantiere della struttura.
Quindi, l’azienda ALFA che effettua la progettazione ed il montaggio, ma non la fabbricazione della struttura, deve essere a sua volta certificata EN 1090?
Risposta: Assolutamente no!
La progettazione deve essere effettuata in conformità alla 1090 (valutando le classi di esecuzione da assegnare per dare al produttore la possibilità di sapere come marcare).
Il montaggio deve avvenire in conformità a quanto indicato in fase di progettazione (se e come la struttura debba essere imbullonata o saldata in opera, quali tipologie di saldature effettuare, se imbullonata, quali tipi di viti/bulloni usare e quale metodo di serraggio applicare...per essere proprio pignoli).
La 1090 stabilisce i requisiti per la marcatura CE del manufatto...non di chi lo progetta o lo installa...sono i componenti che devono essere immessi sul mercato con marcatura CE.
Immaginiamo, per es, che io acquisti un gazebo in un centro commerciale; il manufatto ricade nell’ambito della EN 1090 e quindi chi lo ha realizzato ha dovuto marcarlo CE; tuttavia essendo un prodotto commerciale in serie acquistabile da chiunque, il montaggio lo effettua il cliente acquirente, seguendo il libretto delle istruzioni fornito dal fabbricante.

CASO 2: (rif. REG CE 305/2011 art 5, lettera a): se un cliente BETA commissiona all’azienda ALFA la realizzazione di un prodotto da costruzione, fabbricato in un unico esemplare e su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione (es, ampliamento supermercato), l’azienda ALFA è esonerata dal redigere la Dichiarazione di prestazione (DoP)?
Risposta: Assolutamente no!
L’Art 5 prevede l’esonero dal redigere la Dop nella casistica sopra citata, solamente in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali.
Non è il caso dell’Italia in cui tali disposizioni, viceversa, esistono ed impongono al fabbricante di redigere la DoP.
Se ci pensiamo bene, tutti i componenti strutturali che una officina di carpenteria può realizzare sono un esemplare unico perché riferiti ad un progetto specifico.

CASO 3: supponiamo che l’azienda ALFA voglia progettare, fabbricare, assemblare (in officina o in cantiere) ed effettuare il montaggio in cantiere di strutture metalliche senza affidare nessuna di queste fasi all’esterno; l’azienda ALFA, deve essere certificata EN 1090?
Risposta: Assolutamente si!
In questo caso specifico l’azienda ALFA diventa essa stessa fabbricante (vedi definizione sotto) e quindi è soggetta alla EN 1090 per la fabbricazione dei componenti e nel campo di applicazione della certificazione 1090 può inserire tutte le attività/requisiti contemplate/i dalla 1090.
A tal fine si chiarisce che ai sensi dell’Art 2 del REG CE 305/2001, il fabbricante, è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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