Non è infrequente l’installazione di macchine su mezzi di trasporto.
Come comportarsi quindi in questi casi al fine di mantenere o rispettare la conformità normativa?
Nonostante i mezzi di trasporto risultino esclusi dal campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE, le macchine montate sugli stessi rientrano invece nella definizione di “Macchina” di cui all’Art.2 della Direttiva suddetta, che in particolare riguarda anche macchine destinate ad essere installate su un mezzo di trasporto che includono, ad esempio, gru articolate, sponde idrauliche, macchine saldatrici, compressori montati su veicoli o su rimorchi, ecc.
Art. 2, lettera a) - terzo trattino
..."macchina":
- insieme di cui al primo e secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
Ciò premesso, è importante precisare che i requisiti previsti dalla Direttiva non si applicano al veicolo o al rimorchio stesso, bensì alla macchina montata e a tutti gli aspetti dell’interfaccia fra la macchina e il telaio sul quale essa è installata che possono incidere sulla sicurezza di spostamento e di funzionamento della macchina.
Per meglio comprendere l’applicazione di quanto sopra, un esempio è rappresentato dai Paywelder, ovvero macchine saldatrici che possono essere costituite da un trattore agricolo allestito con generatori, saldatrici, capannina, e altre attrezzature.
(immagine di repertorio inserita a scopo esemplificativo)
Riprendendo i concetti sopra esposti, mentre il macchinario “trattore” ricade nel campo di applicazione della direttiva comunitaria pertinente 2003/37/CE, l’insieme delle attrezzature installate sullo stesso (alternatore, saldatrici, ecc.) ricade invece, come sopra anticipato, nella definizione di “macchina” di cui all’Art.2 terzo trattino della Direttiva 2006/42/CE, costituendo pertanto una nuova macchina, identificabile come “macchina saldatrice” montata sul veicolo trattore.
Sarà quindi onere del Fabbricante, procedere alla marcatura CE della “macchina saldatrice”, quale macchina installata su un mezzo di trasporto, e pertanto rispettare quanto previsto dalla Direttiva 2006/42/CE, ovvero lo stesso fabbricante dovrà prima della messa in servizio del paywelder:
a. Predisporre il Manuale d’uso e manutenzione conforme a quanto previsto dall’ All.1 R.E.S. 1.7.4.2 “contenuto delle istruzioni”, prendendo in esame anche tutti gli aspetti dell’interfaccia fra la “macchina saldatrice” e il trattore sul quale la stessa è montata che possono incidere sulla sicurezza di spostamento e di funzionamento della macchina;
b. Redigere e firmare la dichiarazione di conformità CE rispondente a quanto previsto di cui all’All.II.;
c. Esporre il Cartellino di marcatura CE come definito all’art.16 e dall’All.III
d. Predisporre l’analisi dei rischi di verifica di conformità ai R.E.S di cui all’All.1. prendendo in esame tutti rischi derivanti dalla “macchina saldatrice” inclusi quelli di interfaccia e di installazione “macchina saldatrice-trattore”, facendo riferimento ad esempio anche alle eventuali specifiche per la struttura di sostegno e le relative e prove ed ispezioni,
Altro aspetto importante da ricordare è che se il componente destinato ad essere installato sul trattore non è fornito pronto per l’installazione, ad esempio se mancano elementi importanti come il telaio di sostegno per i generatori, esso dovrà essere considerato una quasi-macchina; in tal caso, il soggetto che monta la quasi-macchina e gli altri componenti sul mezzo di trasporto dovrà essere considerato il fabbricante della macchina finale.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi