A partire dal deposito temporaneo, per gli oli usati è possibile agire in deroga al divieto generale di miscelazione dei rifiuti con caratteristiche di pericolo differenti.
La novità è contenuta nella legge 116/2014 di conversione del DL 91/2014.
La legge modifica l'articolo 216-bis del D.Lgs. 152/06 (oli usati) relativo al recupero e consente la miscelazione degli oli usati "in deroga" all'articolo 187 dello stesso D.Lgs.152/06 (ovvero la norma che stabilisce il divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità). Naturalmente, tale deroga è praticabile a condizione che vengano rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, ovvero che la miscelazione venga effettuata da una impresa autorizzata e che l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Rimane invece il divieto di miscelazione degli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, nonché l'obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati destinati a processi di trattamento diversi.