MOCA e revisione dell'elenco delle sostanze assoggettabili
24/07/2023
Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione dell’11 luglio 2023 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GUUE del 12 luglio 2023, n. L177).
In particolare, l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 istituisce un elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
Negli ultimi anni sono stati elaborati nuovi pareri scientifici per nuove sostanze che possono essere utilizzate nei materiali od oggetti a contatto con i prodotti alimentari attraverso studi intesi a fornire garanzia che i costituenti a basso peso molecolare dei contenitori e delle confezioni non migrino verso gli alimenti.
Per 284 di 451 sostanze contenute in Allegato I si è ritenuto necessaria una rivalutazione per determinare se necessario definire un limite di migrazione specifica e tale riclassificazione ha definito tre gruppi prioritari.
Tra le sostanze assoggettate a nuove prove sono stati indicati ad esempio gli ftalati, il cui impiego è autorizzato negli MCA (questa la dicitura ora riportata nel regolamento) di materia plastica, che si sono rivelati avere effetti sulla riproduzione umana e per i quali sono state definite dosi temporanee giornaliere tollerabili (t-TDI) e specifici limiti di migrazione (LMS); o sostanze che concorrono alla creazione del polimero finale nel processo di fabbricazione di polietilene tereftalato (PET) per le quali sono stati definiti limiti massimi di concentrazione; o ancora additivi per la realizzazione di contenitori in ABS o PVC morbido e rigido.
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte.
I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte specifiche condizioni indicate nel regolamento.
La tabella che completa il regolamento riporta le modifiche all’allegato I del Regolamento (UE) n. 10/2011.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Area Legale
Regolamento UE 2023_1442 Imballaggi di materiali in plastica