Modalità di effettuazione dei controlli da parte del Preposto

31/07/2023

La Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro, istituita con Delibera 12 aprile 2023 (GU 21 aprile 2023, n. 94) per la durata della XIX legislatura, ha compiti di approfondimento delle cause del fenomeno antinfortunistico e dell’efficacia della legislazione vigente, oltre che poteri di indagine analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria.
 
Si è espressa con una Relazione sulle rinnovate funzioni del Preposto alla luce del riformato articolo 19 del D.Lgs. 81/08, affermando che “il compito del Preposto non è quello di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti”.
 
Il Preposto può farlo “anche allontanandosi dal luogo dove si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché quando effettua il controllo si assicuri in modo efficace (senza tollerare non conformità) personalmente e senza intermediazione di altri dell’osservanza degli ordini impartiti”. Così si esprimeva la Cass. Pen. Sez IV, con sentenza 12 gennaio 1988, n. 108, CED 177370, Grotti.
 
A parere della Commissione Parlamentare d’inchiesta “pertanto, si può concludere su questo punto riaffermando che l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro”.
 
Questo principio viene confermato in maniera inequivocabile, sempre secondo la Commissione, anche per il fatto che quando la presenza di un Preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge, come nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali che a norma dell’articolo 123 del D.Lgs n.81 del 2008 “il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto alla diretta sorveglianza di un Preposto ai lavori”.
 
Inoltre, precisa sempre la Relazione su questo tema, “la presenza continuativa di un Preposto ai lavori delle ditte appaltatrici viene anche richiesta nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 4 settembre 2011, n.177).”
 
Una interpretazione viene fornita anche nell’ipotesi di lavori fuori sede (evidentemente non in condizioni di cantiere dove sono richiesti ben altri presidi organizzativi) “anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’articolo 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.”
 
Tra le nuove attribuzioni, oltre alle già note funzioni di sovrintendenza e vigilanza secondo la Commissione del Senato, la lettera f-bis) aggiunta all’articolo 19 del D.Lgs.81/08 dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 “richiede al Preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e Dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.”
 
Come ricordato dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art.18 D.Lgs.81/08 “il Datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19 febbraio 2019, Arrigoni, Rv.275577).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683).
 
In un’altra pronuncia la Suprema Corte chiarisce poi, con riferimento all’obbligo di vigilanza gravante sul Datore di lavoro e sul Dirigente, che, “quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al Preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915.)
 
Area Legale
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