Modello INAIL OT23 per l’anno 2026

28/07/2025

1. Scopo del documento

Il Modello OT23 per l'anno 2026, predisposto dall'INAIL e corredato dalla relativa guida e nota alle strutture, ha lo scopo di consentire alle aziende l'accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa dei premi assicurativi per prevenzione, ai sensi dell'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
La riduzione premiale è destinata ai datori di lavoro che nel corso del 2025 abbiano realizzato interventi migliorativi, non obbligatori per legge, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale meccanismo incentivante mira a promuovere un sistema virtuoso di prevenzione attraverso l’adozione volontaria di misure organizzative, tecniche e formative idonee a diminuire il rischio infortunistico e tecnopatico.

2. Le novità introdotte per il 2026

Rispetto al modello OT23 dell’anno precedente, il modello 2026 presenta le seguenti principali novità:

Eliminazione dell’intervento D-4 relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 135/2024 che ha esteso le tutele previste per agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione;
Rinumerazione degli interventi D-5 e D-6 in D-4 e D-5, con contenuto invariato; tali interventi riguardano rispettivamente: D-4 (già D-5), la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione aziendale sulla sicurezza, e D-5 (già D-6), la promozione di strumenti multimediali per l'informazione in materia di salute e sicurezza, entrambi mantenuti senza modifiche di contenuto rispetto al modello precedente.
Modifiche puntuali a sei interventi per migliorarne la definizione e l'ambito di applicazione: A-4.1, C-2.1, C-5.2, C-5.3, C-5.4, E-4; in particolare:
 
  • A-4.1 riguarda l’analisi termografica su impianti elettrici, con interventi correttivi in caso di anomalie rilevate;
  • C-2.1 concerne l’acquisto e installazione di sistemi di aspirazione per agenti chimici pericolosi;
  • C-5.2 si riferisce alla prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope, stupefacenti o alcol;
  • C-5.3 prevede interventi per il reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro;
  • C-5.4 consiste nell’adozione di protocolli per la promozione della salute basati sul PNP e PRP 2020–2025;
  • E-4 attiene all’adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Aggiornamento della documentazione probante, per agevolare le aziende nella dimostrazione della concreta realizzazione degli interventi e semplificare le attività di verifica da parte dell'Istituto; l’aggiornamento ha riguardato, da un lato, la maggiore precisione nel dettagliare i documenti richiesti per ciascun intervento (es. indicazione di date, firme, evidenze fotografiche, registri, verbali, contratti, certificazioni, estratti DVR, schede tecniche e tracciati di manutenzione) e, dall’altro, la semplificazione delle richieste documentali con l’introduzione di esempi pratici e format di riferimento, che aiutano le imprese a predisporre la documentazione in modo conforme ai criteri istruttori dell’Istituto.
Conferma dell’impianto generale: il modello mantiene 71 interventi articolati nelle consuete 6 sezioni (A-F), confermando anche la distinzione tra interventi di tipo A e tipo B.

3. Modalità di compilazione e trasmissione

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione" disponibile sul portale INAIL, entro la data del 28 febbraio 2026.
Il modello OT23 richiede l’inserimento delle informazioni aziendali (tra cui codice ditta, PAT, sede, ecc.) e la dichiarazione degli interventi migliorativi effettuati nel 2025, corredati dalla documentazione probante.
Requisiti minimi per l’accesso alla riduzione:
 
  • Attuazione di 1 intervento di tipo A, ovvero di carattere particolarmente rilevante e strutturale (es. adozione di un modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs. 81/08, implementazione di sistemi di gestione certificati), oppure 2 interventi di tipo B, riferiti a misure migliorative più specifiche o settoriali (es. formazione aggiuntiva, miglioramenti tecnici mirati, campagne informative);
  • Regolarità contributiva e assicurativa (verificata tramite DURC);
  • Regolarità rispetto alle normative in materia di salute e sicurezza (verificata dagli organi competenti).
Ogni intervento è descritto con dettagli tecnici, note esplicative e un elenco preciso della documentazione da produrre (es. fatture, relazioni tecniche, DVR, attestati di formazione, contratti, ecc.). Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennali) possono essere presentati per due o tre anni consecutivi, se mantenuti attivi.

4. Scadenze previste

  • Anno di realizzazione degli interventi: 2025;
  • Termine per la presentazione della domanda: 28 febbraio 2026 (29 febbraio in caso di anno bisestile);
  • Comunicazione del provvedimento INAIL: entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
  • Applicazione della riduzione: sul premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027. 
La percentuale di riduzione è determinata in base al numero dei lavoratori-anno riferiti al triennio della singola PAT:

Lavoratori-anno nella PAT 

Riduzione applicata:

Fino a 1028%
Da 10,01 a 5018%

Da 50,01 a 20010%
Oltre 2005%


Per le PAT di nuova costituzione (entro i primi due anni di attività), la riduzione è fissata all’8%.
 
La struttura modulare e documentale del modello OT23 2026 rispecchia un impianto consolidato, in costante aggiornamento normativo e tecnico, orientato a premiare le buone pratiche aziendali in materia di prevenzione. Le modifiche apportate quest’anno riflettono l’adeguamento al nuovo quadro legislativo e l’intento di semplificare, razionalizzando la fase istruttoria e documentale a vantaggio di aziende e Istituto.
 
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