Modello Organizzativo 231 inidoneo a prevenire il reato di corruzione

26/06/2023

La Sentenza del Tribunale di Milano del 6 marzo 2023 n.3314 tratta di un procedimento di primo grado nei confronti del Legale Rappresentante di una nota azienda multinazionale esercente commercio all’ingrosso di presidi medicali e ortopedici.
 
L'illecito amministrativo contestato è previsto dagli artt. 5, comma I, lett. h), 7, 25, comma 2, D.Lgs. 231/2001, e riguarda l’adozione di un Modello Organizzativo inidoneo a prevenire il reato di corruzione e in particolare si contesta alla società l’inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza.
 
Dalla lettura emerge che a seguito di accordi occulti stipulati con Pubblici Ufficiali del SSN e in particolare con il Direttore di Struttura Complessa della Divisione Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale pubblico C.T.O. di Milano da parte di soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’azienda di commercio dei presidi sanitari abbia tratto un diretto vantaggio economico per un controvalore pari a 510 mila euro.
 
Tra le attività contestate emergono plurimi contratti di consulenza retribuita senza prescritta autorizzazione alla percezione di retribuzioni da parte del personale sanitario; attività di impianto di protesi ortopediche al ginocchio presso il CTO nonostante l’azienda fosse stata esclusa dall'Accordo quadro per una fornitura quadriennale; corresponsione da parte della società di pagamenti reiterati a soggetti diversi per prestazioni inesistenti, pagamenti finalizzati in realtà ad assicurare pubblicità e un significativo ritorno di immagine per medici specialisti attraverso apparizioni a programmi di divulgazione sanitaria su canali televisivi nazionali.
 
Il mancato controllo circa le attività di sottoposti (un dipendente con il ruolo di Global Orthopaedics Sales Manager e di un agente di commercio con contratto di lavoro autonomo) rendeva possibile un accordo occulto con il Direttore di Struttura complessa e la commissione del reato di corruzione.
 
In forza di tale accordo venivano impiantate in un triennio (dal 2012 al 2015) 241 protesi su un totale di 458 (53%), per il cospicuo controvalore di cui sopra. Inoltre l’accordo prevedeva un’offerta di pubblicità indiretta nei confronti del direttore del CTO, invitato in più occasioni a partecipare a servizi televisivi di approfondimento sulla chirurgia miniinvasiva e computer assistita impiegata nell’impianto di protesi.
 
Il processo ha ampiamente dimostrato l'inidoneità delle misure preventive adottate nel MOG dall’azienda, che avrebbero dovuto intercettare e neutralizzare i fattori di rischio ed ostacolare la consumazione degli specifici reati ma ha anche fatto emergere la totale inadeguatezza del sistema sanzionatorio predisposto solo sulla carta e di fatto mai applicato nei confronti dei soggetti che avevano reiterato nel tempo i loro comportamenti illeciti.
 
Nell’esame della vicenda il Tribunale prendeva atto che dopo la scoperta dei reati l’azienda di forniture aveva attuato misure rimediali quali il risarcimento delle parti civili, comprensivo delle spese legali e la messa a disposizione ai fini della confisca del profitto del reato sul Fondo Unico per la Giustizia, secondo nota predisposta dal revisore legale.
 
Inoltre l’azienda aveva provveduto al continuo documentato aggiornamento del Modello Organizzativo, dei protocolli e delle procedure aziendali attraverso il coinvolgimento delle Funzioni aziendali e dell’Organismo di Vigilanza e aveva attuato attività continua di formazione aziendale.
 
Il Tribunale prendeva atto che l'ente aveva adempiuto a tutte le prescrizioni indicate dall'art. 17 lett. a), b) ed e) D.Lgs. 231/01 e riteneva non necessario fare ricorso all' applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 16 D.Lgs. cit.
 
La sentenza di I grado si conclude disponendo sanzioni pecuniarie in ragione dei reiterati comportamenti che hanno favorito il ripetersi di eventi corruttivi, della responsabilità colposa di organizzazione dell'ente e tenendo conto dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto.
 
Viene stimato dapprima congruo fissare il numero delle quote in 300 e commisurare il valore delle stesse in 1000 euro cadauna per una sanzione economica pari a 300.000 euro, in ragione dell’entità della struttura sanitaria e del relativo volume di affari. Tale importo viene alla fine ridotto di 1/3 applicando l’attenuante richiamata all’art. 12 comma 2 lett a) del D. Lgs. 231 per aver l’ente risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero per essersi comunque adoperato efficacemente in tal senso.

L’ Area Legale di MADE HSE supporta le Direzioni e le funzioni tecniche preposte delle Organizzazioni private e pubbliche attraverso servizi consulenziali di selezione normativa, interpretazione e indirizzo sulle tematiche di sicurezza, ambiente e igiene per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, anche in ottica di Sistemi di Gestione Integrati, fornendo in particolare assistenza nella elaborazione o nell’aggiornamento di Modelli Organizzativi 231.
 
Area Legale

Sent. Trib. MI 6 mar 2023 n. 3314_MOG inidoneo
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