Il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE, aveva determinato l’apertura contro l’Italia della procedura d'infrazione n. 2010/4227.
In risposta a tale provvedimento, la legge n. 161/2014 ha introdotto modifiche al D.Lgs.81/08 in materia di valutazione dei rischi, in caso di aggiornamento del documento o di avvio di nuova impresa.
L’Art. 13 della suddetta legge, recita infatti:
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».