Modifiche a valori limite di esposizione professionale per piombo e diisocianati
15/04/2024
La Direttiva (UE) 2024/869 (GUUE del 19 marzo 2024) apporta modifiche ad altre previgenti Direttive (rispettivamente la Dir. 2004/37/CE e la Dir. 98/24/CE) per quanto riguarda i valori limiti di esposizione professionale e valori limite biologici per piombo e relativi composti organici (sostanze tossiche per la riproduzione di categoria A, a norma del regolamento CE 1272/2008) e per i diisocianati (composti chimici molto diffusi in quanto presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture che se utilizzati in modo improprio possono dar luogo a sensibilizzazione respiratoria e cutanea). Tali modifiche si sono rese necessarie alla luce di nuove evidenze scientifiche e della raccolta di dati tecnici aggiornati.
L’intervento normativo si colloca tra le iniziative della Commissione UE volto ad istituire un quadro giuridico completo per garantire che gli interferenti endocrini siano riconosciuti tempestivamente e che l'esposizione a tali elementi sia ridotta al minimo.
Inoltre evidenziamo altre iniziative strettamente correlate promosse dall’Unione europea quali il Green Deal europeo, oggetto della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, e l'iniziativa sulle materie prime critiche di cui alla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare.
La Direttiva raccomanda agli Stati membri una particolare attenzione ai nuovi obblighi imposti richiedendo di fornire il necessario supporto nell’applicazione in particolare a microimprese e PMI in termini di assistenza tecnica e sostegno finanziario.
Il Piombo
Per il piombo dovrebbe essere introdotta l'indicazione nelle schede di sicurezza di "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia" e i datori di lavoro dovrebbero garantire che l'esposizione professionale dei lavoratori al piombo e ai suoi composti inorganici sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, anche attraverso il ricorso a sistemi di produzione chiusi.
Si è reso infatti necessario ridefinire per il piombo un valore limite biologico riveduto di 15 μg Pb/100 ml di sangue, assieme a un nuovo valore limite di esposizione professionale di 0,03 mg/m3 espresso come media ponderata nel tempo di otto ore.
Data la complessità di interventi di adeguamento sui processi di produzione si è ritenuto opportuno introdurre un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 durante il quale si applica un valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue.
Viene richiesta inoltre una particolare sorveglianza sanitaria nei casi in cui l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici superi 0,015 mg/m3 d'aria (50 % del valore limite di esposizione professionale) o 9 μg Pb/100 ml di sangue (il 60 % del valore limite biologico) e una attenta applicazione dei DPI oltre che di misure igieniche.
Inoltre secondo il parere del RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare 4,5 μg Pb/100 ml di sangue, poiché il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici non garantisce la protezione del feto o della progenie delle lavoratrici in età fertile. Il valore di 4,5 μg Pb/100 ml di sangue è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute, pertanto funge da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a tale specifico rischio potenziale.I Diisocianati
Per quanto riguarda i diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione di tale direttiva in quanto sensibilizzanti per via respiratoria e cutanea. Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell'Unione.
Per essi si è reso opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 μg NCO/m3 (valore massimo consentito di concentrazione di isocianati nell’aria di un ambiente lavorativo) e un limite di esposizione di breve durata di 12 μg NCO/m3 per tutti i diisocianati, dove per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati, e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
I diisocianati possono diventare particolarmente volatili durante processi di nebulizzazione e applicazioni a caldo. La restrizione n. 74 dell’allegato XVII del REACh già impone specifiche condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti contenenti diisocianati, inclusa la necessità di formazione adeguata per gli utilizzatori industriali e professionali.
La sorveglianza sanitaria effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10 della direttiva 98/24/CE è importante ai fini dell'individuazione dei segni e dei sintomi precoci di sensibilizzazione respiratoria.
Anche per essi, in relazione alle difficoltà di rispetto di tali limiti restrittivi nel breve periodo nel settore industriale ed edilizio, si rende opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 in cui si applichi un valore limite di esposizione professionale di 10 μg NCO/m3 con un limite per esposizione di breve durata associato di 20μg NCO/m3.Tempi di attuazione
Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026.
In Allegato I vengono aggiornati i valori limite di esposizione professionale obbligatori per i Diisocianati, di cui alla direttiva 98/24/CE, a 6 μg /m3 (nelle 8 ore) e a 12 6 μg /m3 (per 15’).
Fino al 31 dicembre 2028 si applicheranno un valore limite di 10 μg NCO/m3 in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m3.
In Allegato II vengono inoltre aggiornati i valori limite di esposizione professionale per Piombo organico e suoi composti, ci cui alla direttiva 2004/37/CE, a 6 mg/m3 (nelle 8 h) con l’osservazione che si tratta di “sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia”.
In Allegato III sono riportate indicazioni sui valori limite biologici per il Piombo e le relative misure di sorveglianza sanitaria, precisando che fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico obbligatorio è di 30 μg Pb/100 ml di sangue; a decorrere dal 1° gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio diventa di 15 μg Pb/100 ml di sangue.