Integrazioni al D.Lgs 102/2014 e agevolazione per PMI in materia di efficienza energetica
Il 19 Luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 141/2016 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.” Il nuovo Decreto integra quanto già stabilito dal D.Lgs 102/2014 nell’ambito dell’Efficienza Energetica.
Tra le varie integrazioni, il D.Lgs 141/2016:
- fornisce per la prima volta una definizione di legge di “Diagnosi Energetica” (che viene equiparata all’Audit Energetico); in particolare si definisce Diagnosi Energetica una “procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”;
- le Pubbliche Amministrazione sono coinvolte dal ’Art. 2 c.1: in caso di procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili, si stabilisce che solamente il possesso di un attestato di prestazione energetica permette di provare il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica dell’immobile interessato (requisiti minimi riportati nell’Allegato 1 del D.Lgs 102/2014).
Sono presenti anche modifiche agli Articoli 7 e 8 del D.Lgs 102/2014, rispettivamente “Regime obbligatorio di efficienza energetica” e “Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia”; questi sono gli articoli che hanno condotto tra Dicembre 2015 e Marzo 2016 alla trasmissione delle Diagnosi Energetiche dei soggetti obbligati all’ENEA, oltre che alla successiva comunicazione dei risparmi di energia normalizzati:
- L’articolo 3 del D.Lgs 141/2016 integra l’Art.7 del D.Lgs 102/2014 indicando come i risparmi energetici contabilizzati sono solamente quelli che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020. Inoltre obbliga i soggetti obbligati al meccanismo dei TEE a fornire al MISE, solo su richiesta e massimo una volta all’anno, informazioni sui loro clienti finali.
- L‘articolo 4 del D.Lgs 141/2016 integra invece l’Art. 8 del D.Lgs 102/2014 in particolare indicando come il MISE in accordo con il MATTM pubblichi un bando con cadenza annuale fino al 2020 per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni allo scopo di sostenere le PMI nella realizzazione di Diagnosi Energetiche o nell’adozione di un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001.
A tal proposito, con il recente Avviso pubblico del 4 Agosto 2016, è avvenuta la pubblicazione del bando di cofinanziamento di nuovi programmi atti ad incentivare le diagnosi energetiche/audit energetici nelle PMI o l’adozione di SGE conformi alla norma ISO 50001 e che mette a disposizione altri 15 milioni di euro che sommati alle risorse allocate dalle regioni per le PMI, genereranno una disponibilità di circa 30 Milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le varie PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.
Conto Termico 2.0
A sostegno del DM 28 Dicembre 2012 nell’ambito dell’incremento dell’efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, dal 31 Maggio 2016 è in vigore il Conto termico 2.0. Possono usufruire dei benefici messi a disposizione grazie al Conto termico 2.0 sia le Pubbliche Amministrazione sia i Soggetti Privati, questi ultimi solo per determinate tipologie di interventi. I fondi ammontano a 900 milioni di euro annui. Tra gli interventi incentivabili rientrano:
- Incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (es.: interventi sull’involucro piuttosto che sull’impianto di climatizzazione);
- Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (es.: Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili, Installazione di impianti solari termici).
E’ possibile accedere a questo meccanismo in 2 modi: per Accesso Diretto e per Prenotazione. L’Accesso Diretto prevede la compilazione della scheda-domanda sul portale del GSE entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento. La Prenotazione è invece riservata alle Pubbliche Amministrazioni e permette, sempre compilando sul portale del GSE la scheda-domanda a preventivo, di richiedere l’incentivo prima della realizzazione dell’intervento se è presente una delle seguenti condizioni
- un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un tra gli interventi indicati nella Diagnosi Energetica del sito/edificio, che dovrà essere integralmente trasmessa;
- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la Pubblica amministrazione e una ESCO incaricata;
- un’attestazione di avvenuta assegnazione dei lavori mediante specifico provvedimento o atto amministrativo.
Area Ambiente e Salute