MUD e SISTRI

Ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 (così modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010), il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riferito ai dati 2010 deve essere presentato compilando il capitolo 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2010, esclusivamente su supporto magnetico, dai seguenti soggetti:

  • Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane.
  • Soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 209/2003 che devono presentare il MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso).
  • Soggetti di cui all'articolo 13 commi 6 e 7 del D.Lgs. 151/05 , iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it.

La circolare 2 marzo 2011 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative per quanto riguarda invece la "Dichiarazione SISTRI" riferita all'anno 2010 (art.12 DM 17/12/2009, come modificato dal DM 22/12/2010). I soggetti tenuti alla dichiarazione sono i seguenti:

  • Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione; saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI solo se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 30 aprile 2011, con una delle due modalità previste:

  1. Compilando ed inviando via telematica al SISTRI i modelli pubblicati sul portale www.sistri.it, la cui Guida alla compilazione è pubblicata online. Ovviamente si accede all’area riservata SISTRI con la chiavetta USB del delegato dell’Unità Locale.
  2. Compilando la precedente ed invariata modulistica prevista dal D.P.C.M. 2/12/2008 (modifica dei moduli di presentazione dei dati da comunicare) e trasmettendola alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria, con le stesse modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla Legge n.70/94 (quindi le vecchie informazioni tramite le stesse tabelle). Dal 18 marzo è disponibile sul sito di Ecocerved il software che consente la compilazione guidata del MUD. Il file esportato può essere trasmesso direttamente attraverso il sito www.mudtelematico.it oppure spedito con raccomandata senza ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio su cd.

Le eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni rifiuti inviate telematicamente, saranno gestite in maniera analoga e dovranno essere effettuate secondo le procedure messe a disposizione nell'apposito sito. Se si presenta la dichiarazione oltre il termine di scadenza, le sanzioni previste sono le seguenti (primo comma art. 258 comma 5 bis D.Lgs. n. 152/06):

  • Mancata o incompleta o inesatta comunicazione: da 2600 euro a 15500 euro.
  • Comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine: da 26 euro a 160 euro.
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