Navette per manutenzione aerea

21/04/2017

In questo articolo vengono proposte alcune considerazioni su un’attrezzatura di lavoro particolare, ovvero le navette, ceste o piattaforme di lavoro da applicare alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone per lo svolgimento di interventi in quota.

Un’azienda o un privato che abbia la necessità di svolgere tali interventi potrebbe quindi optare per tali attrezzature al posto di altre specifiche per l’esecuzione di lavori in altezza, come ad esempio le piattaforme elevabili (PLE), specie se si considerano i minori costi di acquisto, gestione e manutenzione, l’esenzione dalle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/08, ecc…

Per poter stabilire se tali attrezzature costituiscano la scelta giusta, bisogna tuttavia fare molta attenzione alle condizioni di utilizzo consentite ed ai limiti d’uso.

Esse non possono essere utilizzate per qualsiasi attività in quota. Non va dimenticato infatti che il sollevamento di persone può essere effettuato solo con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, pertanto l’impiego delle suddette navette o ceste è consentito solo “a titolo eccezionale” prevedendo tra l’altro “adeguate misure in materia di sicurezza”.

Tale aspetto viene ribadito dalla normativa di riferimento:

D.Lgs. 81/08 - Allegato VI - 3.1.4

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
…omissis…..


Per chiarire il concetto di eccezionalità, nel febbraio 2011 la Commissione Consultiva Permanente ha espresso un parere di cui si riporta uno stralcio:

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

  • quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
  • per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
  • quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.


Quindi l’eventuale scelta della navetta deve derivare da un’attenta analisi dei rischi che abbia preso in considerazione i suddetti punti nonché le procedure di sicurezza da applicare in tutte le diverse fasi di utilizzo dell’attrezzatura.

Si precisa infine che le attrezzature applicate alle forche di carrelli elevatori per sollevare persone:

  • non essendo realizzate per essere assemblate in modo permanente con un carrello elevatore, come riportato in diverse circolari ministeriali, non devono recare la marcatura CE.
  • Non sono classificate come “attrezzatura intercambiabile” in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina a cui vengono temporaneamente applicate.
  • Non sono classificate come “accessorio di sollevamento” perché non servono per collegare il carico alla macchina.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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