Nel Decreto 3 novembre 2004, il Ministero dell’Interno ha dettato disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo delle attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Il nuovo provvedimento, che è in vigore dal 16 febbraio 2005, prevede che i suddetti dispositivi devono essere sostituiti a cura del titolare:
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nel caso di rottura del dispositivo;
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nel caso sostituzione della porta;
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nel caso modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo (aumento del numero di persone, ad esempio);
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entro e non oltre il 16 febbraio 2011.