Nessuna responsabilità del Dirigente con delega ma privo di autonomia decisionale e di spesa

19/02/2020

Con la recente Sentenza del 27 gennaio 2020 n. 3184 la Corte di Cassazione ha ritenuto la non sussistenza di violazioni di cautele ascrivibili ad un Dirigente con delega agli “interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti” a seguito di un infortunio occorso ad un dipendente di un Centro di Meccanizzazione Postale.

Nel caso di specie l’imputato era stato dichiarato dalla Corte di Appello responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3 c.p. per lesioni personali gravi occorse ad un dipendente caduto accidentalmente da una banchina di carico/scarico merci priva di balaustre.

All’epoca dell’infortunio l’imputato disponeva di poteri di spesa nell’ambito del budget approvato annualmente dall’azienda e pertanto i giudici di merito in primo e secondo grado di giudizio gli contestavano la violazione degli artt. 63 comma 1 e All. IV (punti 1.3.13 e 1.3.14) e art. 64 comma 1 lett a) D.Lgs. 81/08 per non aver provveduto a rendere conformi i luoghi di lavoro ai requisiti richiesti, non avendo dotato la banchina di barriere di protezione sui lati aperti.

A seguito di accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno dell’azienda e del concreto ruolo esercitato dal soggetto imputato emergeva che lo stesso non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare e quindi di autonomia decisionale, in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il piano degli interventi definiti dal DdL.

Il Dirigente pertanto era un organo tecnico soggetto a deliberazioni assunte da altre persone e quindi l’imputato non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia. Inoltre la Corte richiama la presenza di altra figura qualificata alla gestione dello specifico rischio esecutivo, peraltro già condannata per lo stesso tipo di violazione. La sentenza di condanna in Appello viene dunque annullata senza rinvio per non avere l’imputato commesso il fatto.
 
Area Legale
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