Nel
nolo a caldo il macchinario è fornito “con operatore”. Nonostante ciò
la giurisprudenza NON assimila il nolo a caldo all’appalto: il noleggiante non organizza un’attività produttiva, fornisce solo un mezzo una prestazione limitata alla manovra.
Un principio chiave stabilito dalla Cassazione:
l’operatore fornito dal noleggiante si inserisce funzionalmente nell’organizzazione dell’utilizzatore, che assume su di lui poteri e doveri di vigilanza (Cass. 23604/2009; 34327/2009; 48242/2022).
3.1 Obblighi del noleggiante
Il noleggiante deve:
- garantire la conformità e buona efficienza del mezzo (Cass. 22558/2010; 44950/2021);
- assicurare formazione e informazione iniziale dell’operatore prima dell’invio sul cantiere.
Non deve invece:
- occuparsi dei rischi presenti nel sito dell’utilizzatore;
- svolgere sopralluoghi obbligatori;
- redigere POS (non è "impresa esecutrice").
Inoltre, secondo Cass. 26595/2025,
non si applica l’art. 26 D.Lgs. 81/2008: non c’è contratto di appalto.
3.2 Obblighi dell’utilizzatore
L’utilizzatore assume la stessa posizione di garanzia che avrebbe verso i propri dipendenti. Deve pertanto:
- informare l’operatore sui rischi specifici del sito;
- coordinare operativamente le attività;
- vigilare sull’esecuzione.
Se sono presenti squadre miste (lavoratori del noleggiante e dell’utilizzatore), ciascuna impresa risponde dei rischi propri dei propri lavoratori (Cass. 20798/2024).
3.3 Responsabilità dell’operatore nel nolo a caldo
La giurisprudenza individua tre orientamenti, dal meno al più severo:
i) Operatore come lavoratore autonomo “di fatto” (art. 89, co. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008):
- deve seguire indicazioni del CSE e dell’impresa utilizzatrice.
ii) Operatore equiparato a lavoratore dell’utilizzatore (Cass. 26595/2025):
- l’utilizzatore ha pieni doveri datoriali verso di lui.
iii) Responsabilità autonoma e diretta dell’operatore (orientamento più severo):
- si applica quando il mezzo è efficiente e l’operatore è formato;
- responsabilità penale esclusiva per errore tecnico.
La Cassazione ha più volte attribuito all’operatore responsabilità esclusiva in casi di errori di manovra (Cass. 109/2012; 25062/2021; 10656/2024; 43717/2024).
Principio chiave: l’operatore deve saper rifiutare manovre non sicure (art. 20 D.Lgs. 81/2008).