Norme tecniche di prevenzione incendi per impianti stoccaggio e trattamento rifiuti

05/09/2022

Con il Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 (GU dell’11 agosto 2022, n.187) che titola “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” viene definito in Allegato I un set di norme che riguardano siti che effettuano in via esclusiva stoccaggio oppure operano a servizio di impianti di trattamento rifiuti, esclusi gli inerti e i radioattivi, di superficie superiore a 3000 mq.
 
Il testo si applica in modo coordinato con il DM 3 agosto 2015.
 
Le attività soggette, di nuova realizzazione o già esistenti, dovranno essere adeguate alle disposizioni della regola tecnica in Allegato I, entro 5 anni dall’entrata in vigore del DM stesso (con decorrenza dal 9 novembre 2022).
 
Gli aspetti trattati riguardano:
 
  • valutazione del rischio di incendio (da effettuarsi secondo la metodologia richiamata al capitolo G.2 e con riferimento alle caratteristiche generali di pericolo dei rifiuti stoccati nonché delle operazioni di smaltimento o recupero effettuate);
  • strategia antincendio (che richiama l’obbligo di applicazione di tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) e le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali). 
All’interno di tale paragrafo sono fornite indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO, con particolare riguardo a reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici.
 
Area Legale

Decreto 26 Luglio 2022_Norme tecniche PI impianti trattamento rifiuti
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