Nota INL 7 giugno 2022, n. 1159: Sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/08 e attività non differibili

13/06/2022

La Direzione centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espressa con nota n. 1159 del 7 giugno 2022 in merito alle modalità applicative del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08, come sostituito dall’art. 13 del DL 146/2021, nel caso di attività non differibili.

Si ricorda che l’attuale formulazione del provvedimento di sospensione non ammette discrezionalità in capo al personale ispettivo circa l’applicazione del provvedimento stesso a fronte di gravi e specifiche violazioni riscontrate in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, salvo poter accordare un termine differito, in genere corrispondente alla chiusura del turno di lavoro, per comprovati motivi di sicurezza legati al fermo tecnico di impianti o per motivi di salute pubblica o per non creare situazioni di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.

La nota viene scritta a seguito di uno specifico chiarimento richiesto da un Ispettorato Territoriale in cui si rappresentava il caso degli effetti che si sarebbero prodotti a seguito di immediata sospensione di una attività del settore zootecnico, con possibile grave pregiudizio per la vita degli animali conseguente al mancato accudimento.

Sul caso viene precisato che, in analogia con la garanzia di continuità di servizi pubblici primari quali trasporto, energia elettrica ecc., se dal provvedimento possono generarsi danni significativi per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, la valutazione da farsi è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, sempre che dal differimento degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il Datore di Lavoro dovrà in ogni caso e nel frattempo attivarsi da subito per regolarizzare le situazioni sanabili, richiamate all’art. 14 comma 9 del D.Lgs. 81/08, che ricorda costituire condizione di revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
 
  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
 
Area Legale

INL_Nota-DC-Giuridica-1159-07062022
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner