Nota INL in materia di Tesserino di Riconoscimento
10/02/2025
Con la Nota prot. 656 del 23 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le novità sul tesserino di riconoscimento per i lavoratori introdotte con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 2024, n. 203 per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti.
Cosa cambia? La nuova normativa abroga l’art. 36-bis del D.L. 223/2006, ma conferma l’obbligo del tesserino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, semplificando la disciplina ed evitando duplicazioni legislative.
La reiterazione della violazione determina la possibilità di sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione.
L’INL ribadisce l’importanza di garantire la tracciabilità dei lavoratori nei contesti di appalto e subappalto, rafforzando la sicurezza e la trasparenza nei luoghi di lavoro.
1 Ambito di applicazione
Con la Nota prot. 656 del 23 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le novità sul tesserino di riconoscimento per i lavoratori introdotte con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 2024, n. 203.
La normativa sul tesserino di riconoscimento riguarda le attività svolte in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili. Le disposizioni si applicano a:
- lavoratori subordinati impiegati da imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- lavoratori autonomi che operano in tali contesti;
- componenti di imprese familiari, artigiani, piccoli commercianti e coltivatori diretti quando prestano attività in luoghi soggetti ad appalto o subappalto.
I riferimenti normativi principali sono:
Art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008: obbligo per i datori di lavoro di dotare il personale della tessera di riconoscimento.
Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008: obbligo per i lavoratori di esporre la tessera.
Art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008: obbligo per lavoratori autonomi e altre categorie di munirsi della tessera.2. Modifiche e abrogazioni introdotte
La Legge 17 dicembre 2024, n. 203 ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. 248/2006).
Le disposizioni abrogate prevedevano:
- L’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori un tesserino di riconoscimento.
- L’obbligo, per i lavoratori, di esporlo nei cantieri edili.
- L'abrogazione è stata giustificata dal fatto che tali obblighi sono già previsti e regolamentati dal D.Lgs. 81/2008.
3. Cosa cambia in pratica
- L’obbligo di dotare i lavoratori di un tesserino di riconoscimento rimane, ma viene ricondotto esclusivamente alle norme del D.Lgs. 81/2008, eliminando i riferimenti alla normativa previgente.
- Viene semplificata la disciplina, evitando duplicazioni normative tra il D.L. 223/2006 e il Testo Unico sulla Sicurezza.
- L’obbligo si estende non solo ai cantieri, ma a tutte le attività in appalto o subappalto, garantendo un'applicazione più uniforme.
4 Regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienza
Le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi al tesserino di riconoscimento sono disciplinate dal D.Lgs. 81/2008:
Datore di lavoro che non fornisce il tesserino ai propri lavoratori:
Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.500 a €10.000, ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008.
Lavoratore che non espone la tessera:
Sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €300, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008.
Lavoratore autonomo che non si munisce del tesserino:
Sanzione amministrativa pecuniaria da €300 a €1.200, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008.
Lavoratore autonomo che non espone il tesserino:
Sanzione amministrativa pecuniaria da €100 a €600, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, nel caso di reiterata inadempienza, l'INL può disporre la sospensione dell'attività lavorativa fino alla regolarizzazione dell'obbligo.L’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 semplifica la normativa, mantenendo inalterati gli obblighi per datori di lavoro e lavoratori ma riconducendoli esclusivamente al D.Lgs. 81/2008. La mancata conformità è sanzionata in maniera chiara e dettagliata, confermando la necessità di un rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.