Nota INL prot. n. 288 del 15 luglio 2025: criteri per il riconoscimento e la sottrazione dei crediti aggiuntivi nella Patente a crediti
08/09/2025
1. Premessa
La Nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta un atto di indirizzo operativo essenziale per l'attuazione uniforme delle disposizioni del D.M. n. 132/2024. Essa disciplina nel dettaglio i criteri per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi sulla Patente a crediti, le modalità di autodichiarazione e caricamento documentale, le procedure di verifica, rettifica e decurtazione dei crediti, nonché le particolarità applicative per i soggetti esteri, i lavoratori autonomi e i professionisti che operano nei cantieri, inclusi i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE). La nota si configura pertanto come riferimento tecnico-normativo utile per imprese, professionisti e funzionari dell’INL.2. Attribuzione dei crediti aggiuntivi: requisiti e modalità
2.1 Anzianità di iscrizione alla CCIAA
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 132/2024, possono essere attribuiti fino a 10 crediti in ragione dell'anzianità di iscrizione alla CCIAA.
- Per imprese e autonomi italiani il dato è acquisito automaticamente dalle banche dati camerali.
- Per le imprese estere, non iscritte alla CCIAA italiana, l'anzianità deve essere autodichiarata dal legale rappresentante, indicando la data di costituzione o di avvio dell'attività nel paese di origine, e documentata ove possibile.
- Il punteggio tiene conto solo dell'anzianità complessiva dichiarata, sulla base della quale viene assegnata una soglia unica di crediti, senza possibilità di cumulo progressivo. Ad esempio, un'impresa o un lavoratore autonomo con 10 anni di anzianità otterrà 3 crediti; al compimento dell'undicesimo anno, potrà ottenere 5 crediti, sostitutivi dei precedenti. Tale progressione si applica in modo lineare secondo le fasce temporali previste dal D.M. n. 132/2024 e non comporta l'accumulo dei punteggi relativi a soglie precedenti. È pertanto essenziale che l'autodichiarazione sia aggiornata in modo tempestivo per consentire la corretta attribuzione del punteggio maturato.
- Per i lavoratori autonomi e i professionisti non iscritti alla CCIAA (quali coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione o progettazione, archeologi etc.), la data di anzianità va autodichiarata con riferimento alla data di apertura della partita IVA o, in mancanza, all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS o ad altra forma equivalente di previdenza obbligatoria.
2.2 Certificazione SGSL UNI EN ISO 45001
- Deve essere rilasciata da organismi accreditati da ACCREDIA o da enti aderenti a IAF MLA.
- Il legale rappresentante o delegato carica il certificato sul portale indicando date di inizio e fine validità.
- È possibile aggiornare il requisito un mese prima della scadenza.
- Il possesso di tale certificazione dà diritto all'attribuzione di 5 crediti aggiuntivi, come indicato nella tabella allegata al D.M. n. 132/2024.
2.3 Asseverazione del MOG ex art. 30 d.lgs. 81/2008
- Deve essere rilasciata da Organismo Paritetico iscritto al repertorio ex art. 51 d.lgs. 81/2008, secondo norma UNI 11751-1.
- Valgono le stesse regole di caricamento e aggiornamento della certificazione ISO.
- La veridicità può essere verificata tramite incrocio con i dati trasmessi dagli organismi paritetici.
- Il possesso di tale asseverazione dà diritto all'attribuzione di 4 crediti aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 132/2024.
2.4 Attestazione SOA classifica I e II
- Riguarda esclusivamente la classifica, indipendentemente dalla categoria.
- L'attestazione deve essere caricata con date di validità.
- Il possesso dell'attestazione SOA di classifica I dà diritto a 2 crediti aggiuntivi, mentre quella di classifica II dà diritto a 3 crediti aggiuntivi, come indicato nella tabella del D.M. n. 132/2024.
2.5 Consulenza e monitoraggio con esito positivo da organismi paritetici
- L’attestazione rilasciata rientra nei servizi previsti dall’art. 51, co. 3-bis, d.lgs. 81/2008.
- Deve essere allegata con date di validità, aggiornabile come gli altri requisiti.
- Il possesso dell'attestazione con esito positivo di tali attività dà diritto all'attribuzione di 2 crediti aggiuntivi, secondo quanto stabilito nella tabella allegata al D.M. n. 132/2024.
3. Rettifica e gestione delle variazioni dei requisiti
3.1 Rettifica dei dati errati
- Può essere effettuata autonomamente prima dell’aggiornamento notturno del punteggio (00:00 – 03:00).
- Dopo tale orario, è necessaria una richiesta scritta all’Ufficio INL territoriale, anche via PEC.
- Gli uffici verificheranno che non vi siano doppioni e annoteranno la richiesta nel "campo note".
3.2 Sospensione temporanea del requisito
- In caso di sospensione della validità di un requisito (ad esempio per revoca, decadenza anticipata o sospensione temporanea della certificazione), l’impresa ha l’onere di comunicarlo tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, affinché venga effettuata la corrispondente decurtazione dei crediti attribuiti per quel requisito. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), e deve contenere il provvedimento ufficiale di sospensione o altra documentazione comprovante l’intervenuta perdita del requisito. La mancata comunicazione tempestiva potrà comportare accertamenti ispettivi e responsabilità in capo al dichiarante.
- Va esibito il provvedimento di sospensione relativo al requisito che ha dato diritto ai crediti aggiuntivi, tra cui rientrano la certificazione SGSL UNI EN ISO 45001, l’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 d.lgs. 81/2008, le attestazioni SOA di classifica I o II, nonché l’attestazione di esito positivo delle attività di consulenza e monitoraggio da parte di organismi paritetici. Tale provvedimento deve essere esibito all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di permettere la corretta decurtazione dei crediti maturati. La documentazione deve essere completa, chiara e riferita esplicitamente alla cessazione, sospensione o revoca del requisito che aveva determinato l’attribuzione dei crediti.
4. Proposte di sottrazione in sede ispettiva
- Gli ispettori possono proporre l'invalidazione di requisiti dichiarati ma non posseduti.
- La proposta va confermata dal Dirigente dell’Ufficio o da un delegato formalmente incaricato.
- La motivazione deve essere riportata nei verbali di primo accesso o interlocutori.
- Il Dirigente comunica formalmente la decurtazione dei crediti al legale rappresentante, tramite modello allegato.
5. Accesso al portale e soggetti privi di identità digitale
- La richiesta della Patente avviene esclusivamente tramite portale INL, previa autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS.
- I soggetti non italiani privi di identità digitale (SPID, CIE, CNS o sistema eIDAS), che siano imprese estere o lavoratori autonomi, devono contattare un Ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per poter procedere all'attestazione della propria identità o per conferire delega ad un soggetto provvisto di identità digitale. Tale procedura può avvenire mediante contatto diretto (in presenza), a mezzo PEC o tramite colloquio in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, come previsto dalla Nota INL n. 288/2025. Solo a seguito di questa attestazione, il soggetto potrà accedere al portale INL e procedere alla richiesta della patente a crediti, eventualmente anche tramite delegato.
- I professionisti (es. coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione - CSP - e in fase di esecuzione - CSE) non iscritti in CCIAA devono anch’essi attestarsi presso l’INL. In particolare, i CSP e CSE che svolgono attivamente la propria funzione all’interno del cantiere, pur essendo iscritti a ordini professionali (es. ingegneri, architetti, geometri) e titolari di partita IVA, devono procedere all'attestazione presso un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per consentire il rilascio o l’aggiornamento della patente a crediti. L'attestazione rappresenta la base per accedere al portale INL in assenza di iscrizione camerale e consente l'inserimento dei dati anagrafici e dell’anzianità professionale utile al riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
6. Verifiche in corso sui soggetti privi di iscrizione camerale
- Per le Patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nei registri CCIAA, l’INL ha attivato una procedura di controllo centralizzata finalizzata a verificare la congruità dei dati autodichiarati. Tali verifiche vengono svolte a livello centrale o territoriale a seconda dei casi, e l’esito può comportare la richiesta di integrazione documentale rivolta direttamente al soggetto titolare della patente o al suo delegato. Le segnalazioni e anomalie riscontrate vengono gestite attraverso il sistema informativo interno dell’INL, con possibile coinvolgimento degli Uffici territoriali per l’eventuale adozione di misure correttive, tra cui la rettifica o la decurtazione dei crediti attribuiti sulla base di dati non riscontrati.