Nota INL prot. n. 4634 del 24 giugno 2026: Linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente a crediti

23/07/2026

Scheda tecnica

Provvedimento Nota INL prot. n. 4634 del 24 giugno 2026 - Linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente a crediti
Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Generale
Data 24 giugno 2026
Vigenza Immediata dalla data di emissione
Base normativa Art. 5, co. 4, D.D. n. 24/2026; art. 27 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Fonti attuative richiamate D.M. n. 132/2024; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025; D.I. 6 marzo 2013; art. 51 e art. 77 D.Lgs. 81/2008; L. n. 198/2025
Destinatari formali Ispettorati del lavoro; INAIL; INPS; MLPS; Regioni e Province autonome; Carabinieri per la tutela del lavoro
Destinatari MADE Datori di Lavoro nei settori edile e affini; RSPP; consulenti HSE; imprese con patente a crediti con saldo inferiore a 15 crediti
Condivisa con Ufficio legislativo MLPS - nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026

La Nota interessa le imprese e i lavoratori autonomi soggetti alla patente a crediti che abbiano subito decurtazioni e intendano recuperare fino a 15 crediti.
I professionisti HSE trovano i dettagli operativi al punto 3 (modalità di recupero) e nel box finale.


Il provvedimento definisce le prime linee guida operative per le Commissioni territoriali INL–INAIL incaricate di valutare il recupero dei crediti della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/2008). Stabilisce criteri uniformi su composizione delle Commissioni, requisiti formativi aggiuntivi, tipologie di investimento ammesse e tabella di corrispondenza investimento/crediti recuperabili. Per i destinatari MADE che operano nei cantieri temporanei e mobili, il documento costituisce il riferimento tecnico immediato per costruire piani di recupero conformi.

1. Contesto normativo

La patente a crediti, introdotta all'art. 27 D.Lgs. 81/2008 dalla L. 56/2024, subordina l'accesso ai cantieri temporanei e mobili al possesso di un documento a punteggio che certifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo. Il sistema prevede una dotazione iniziale di crediti, soggetti a decurtazione in presenza delle violazioni elencate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, e una soglia operativa al di sotto della quale l'attività di cantiere non può proseguire.

Il D.D. n. 24/2026 ha completato la disciplina attuativa, istituendo all'art. 5 le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti e demandando al co. 4 la definizione di linee guida operative. La Nota INL prot. n. 4634 del 24 giugno 2026 è il primo atto applicativo emanato in tale cornice, condiviso con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026. Il documento si configura come fonte secondaria di indirizzo amministrativo - non normativa - ma vincolante per le Commissioni in quanto espressione del potere di coordinamento dell'INL.
 

2. Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

L'ambito applicativo corrisponde a quello dell'art. 27 D.Lgs. 81/2008: imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili soggetti all'obbligo di patente a crediti, che abbiano subito una decurtazione e intendano recuperare fino a 15 crediti attraverso il procedimento commissionale.
I soggetti direttamente coinvolti sono:

  • le imprese e i lavoratori autonomi titolari della patente con saldo ridotto, che presentano istanza di recupero crediti;
  • le Commissioni territoriali INL–INAIL, organi valutativi composti dai rappresentanti dei due enti, integrate con rappresentanti ASL e RLST ove applicabile;
  • i soggetti formatori abilitati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro;
  • gli Organismi Paritetici iscritti al repertorio ex art. 51 D.Lgs. 81/2008, chiamati a designare il RLST nelle imprese aderenti.

3. Cosa cambia: le linee guida operative

Composizione della Commissione
L'art. 7, co. 2, D.M. 132/2024 prevede la partecipazione alle sedute di un rappresentante dell'ASL competente per sede legale dell'azienda e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). La Nota specifica le modalità operative di individuazione di entrambe le figure. Per l'ASL, il Direttore dell'Ispettorato territoriale (DIL) dovrà richiedere alla ASL il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza. Per il RLST, in attesa dell'operatività della banca dati INAIL di cui all'art. 51, co. 8-bis, D.Lgs. 81/2008, la Commissione invierà richiesta all'Organismo Paritetico indicato dall'impresa nel modulo d'istanza. La partecipazione del RLST è prevista solo per le imprese aderenti a un OP iscritto al repertorio. La Nota introduce inoltre l'accorgimento organizzativo di calendarizzare le riunioni per settore produttivo.

Elementi valutati per il recupero crediti
Il D.M. 132/2024 individua due macro-strumenti alternativi e cumulabili: formazione e investimenti in sicurezza.

Formazione
Il requisito fondamentale è l'addizionalità: la formazione utile al recupero crediti deve essere ulteriore rispetto agli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 e non può essere imputata all'aggiornamento periodico obbligatorio. I percorsi devono rispettare i seguenti criteri:
 
  • soggetti formatori: quelli individuati dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro «nelle more» dell'Accordo attuativo previsto dalla L. 198/2025;
  • modalità: presenza o videoconferenza sincrona, con giudizio di compatibilità rimesso alla Commissione; massimo 30 partecipanti;
  • contenuti: coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione, definiti dalla Commissione anche su proposta dell'istante;
  • docenti: in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente;
  • attestato: documento unico per corso con dicitura «valido ai fini del recupero crediti», dati anagrafici del partecipante, modalità di erogazione, firma preferibilmente digitale del legale rappresentante, data e luogo.

Il riconoscimento dei crediti è condizionato al superamento di un test di apprendimento con almeno il 70% di risposte corrette e a una frequenza minima del 90% delle ore previste. La durata minima del corso è calcolata con la formula (30 − crediti rimanenti) × moltiplicatore, dove il moltiplicatore oscilla fra 0,8 e 1,5 in funzione della gravità e della pluralità delle violazioni. La corrispondenza crediti/ora è fissata a 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto (es. 7 ore = 1 credito). È possibile presentare piani formativi modulari con riconoscimento progressivo dei crediti.

Formula durata minima corso: (30 − crediti rimanenti) × moltiplicatore [0,8–1,5]  |  Crediti/ora: 0,25 (arrotondamento per difetto)

Investimenti
Gli investimenti devono essere sostenibili finanziariamente e organizzativamente, proporzionati alla dimensione dell'impresa e mirati a ridurre concretamente infortuni e malattie professionali. Le categorie ammesse sono: sistemi di rilevamento ambientale (sensori per radiazioni, rumore, gas, temperatura; monitoraggio in tempo reale); DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti con sensori integrati, con obbligo di dimostrare l'effettivo utilizzo mediante evidenza di formazione e addestramento ex art. 77, co. 4 lett. h) e co. 5 D.Lgs. 81/2008; tecnologie per la sorveglianza sanitaria (cartelle cliniche elettroniche, sistemi di tracciamento delle esposizioni); robotica e automazione per operazioni pericolose; metodologie didattiche con tecnologie immersive (realtà virtuale, aumentata o mista). Gli investimenti fruiti con contributo pubblico sono ritenuti validi e la programmazione può avvenire per stati di avanzamento graduali.
 
Importo investimento Crediti attribuibili
Da € 5.000,00 a € 25.000,00 1
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 3
Superiore a € 50.000,00 6

Procedura istruttoria
L'istanza è trasmessa in via telematica alla PEC dell'Ispettorato territoriale competente, anche per il tramite dell'associazione di categoria. Il modulo d'istanza allegato alle linee guida deve illustrare la proposta in relazione ai crediti decurtati (formazione, investimenti, tempi). È possibile richiedere un confronto preventivo con la Commissione prima dell'istanza formale.

4. Responsabilità enti e D.Lgs. 231/2001

Il provvedimento non incide direttamente sul perimetro del D.Lgs. 231/2001. La perdita di crediti della patente costituisce tuttavia un indicatore di rischio rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello Organizzativo e Gestionale, in particolare riguardo ai protocolli relativi alla sicurezza sul lavoro. Le imprese dotate di MOG 231 sono invitate a verificare se il sistema di recupero crediti sia presidiato da apposite procedure interne.

6. Criticità e profili di compliance

  • Addizionalità della formazione: il confine tra formazione «aggiuntiva» e aggiornamento già dovuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è sempre netto, specie per figure come RSPP, preposti e RLS. La Nota non fornisce criteri di distinzione espliciti; la Commissione disporrà di ampia discrezionalità valutativa.
  • Esclusione del datore di lavoro da formatori e docenti: la limitazione è esplicita per i docenti (D.I. 6 marzo 2013), ma per i formatori è formulata solo «nelle more» dell'Accordo ex L. 198/2025, aprendo a un'interpretazione temporanea che merita attenzione.
  • Compatibilità della videoconferenza sincrona: la valutazione è rimessa alla Commissione senza criteri oggettivi, con rischio di difformità applicative tra sedi territoriali in contrasto con la finalità uniformante delle linee guida.
  • Moltiplicatore di durata del corso: l'intervallo 0,8–1,5 lascia un margine discrezionale significativo alla Commissione, con potenziale disparità di trattamento tra imprese con violazioni analoghe in sedi diverse.
  • Prova dell'utilizzo dei DPI intelligenti: la Nota condiziona il riconoscimento dell'investimento all'evidenza documentale dell'utilizzo. Le imprese devono predisporre registrazione accurata delle attività di addestramento al momento dell'acquisto, non ex post.
  • RLST e assenza banca dati INAIL: il meccanismo transitorio di individuazione tramite l'OP indicato dall'impresa lascia aperta la questione delle imprese non aderenti ad alcun OP iscritto al repertorio. La Nota non disciplina questa ipotesi.

Box operativo

La Nota INL 4634/2026 definisce per la prima volta un quadro procedurale uniforme per il recupero dei crediti della patente a crediti. Per le imprese con saldo ridotto, il documento chiarisce le regole operative: formazione aggiuntiva certificata, investimenti in sicurezza documentati, istanza telematica con piano dettagliato.
I professionisti HSE devono presidiare in particolare tre aspetti: la corretta qualificazione della formazione come «aggiuntiva» rispetto agli obblighi vigenti; la predisposizione preventiva della documentazione sull'utilizzo dei DPI intelligenti; la coerenza tra le violazioni che hanno causato la decurtazione e i contenuti del percorso formativo proposto.
La discrezionalità lasciata alle singole Commissioni in più passaggi del procedimento rende preferibile costruire piani di recupero dettagliati e ben documentati fin dalla prima presentazione.
Chi legge le linee guida prima che la prassi si consolidi nelle singole sedi territoriali è nella posizione migliore per orientare correttamente le proprie scelte.

Riferimenti normativi

Fonti normative
Art. 27 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; D.D. INL n. 24/2026; D.M. n. 132/2024, art. 7; L. n. 198/2025; art. 51 D.Lgs. 81/2008 (co. 8-bis); art. 77 co. 4 lett. h) e co. 5 D.Lgs. 81/2008; D.I. 6 marzo 2013.
Fonti attuative e amministrative (non normative): Nota INL prot. n. 4634 del 24 giugno 2026 - Linee guida Commissioni recupero crediti patente; Nota MLPS - Ufficio legislativo prot. n. 6986 del 24 giugno 2026; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (formatori e modalità erogazione SSL).