Nota Ministeriale INL del 18 marzo 2025, n. 2668: Violazioni a precetti di categorie omogenee e precisazioni per macchine ante 1996
07/04/2025
Relazione sulla Nota Ministeriale INL del 18 marzo 2025, n. 2668.
Chiarimenti per violazioni a precetti di categorie omogenee e precisazioni per macchine ante 1996.
1. Oggetto della Nota
La Nota Ministeriale n. 2668 del 18 marzo 2025, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e condivisa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fornisce chiarimenti agli ispettori, e dunque di riflesso ai Datori di Lavoro e agli RSPP, sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE.
Nel contesto della Nota congiunta, per "precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea" si intendono le prescrizioni normative di sicurezza che rientrano in una stessa classe di interesse ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Importanti precisazioni sono inoltre fornite su requisiti di sicurezza e corredo documentale di macchine prive di marcatura CE pre 1996.
Analizziamo i dettagli e le implicazioni operative.2. Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea
2.1 Riferimenti normativi
L’art. 64, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza definiti nell'art. 63 e nel relativo Allegato IV.
L'art. 68, comma 2 stabilisce che, nel caso di violazioni multiple di precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea, queste devono essere considerate un'unica violazione, con l’applicazione di una sola sanzione. Se invece le violazioni riguardano precetti appartenenti a categorie diverse, ogni violazione viene sanzionata separatamente.
2.2 Definizione di "categoria omogenea"
L'INL chiarisce che un insieme di precetti forma una categoria omogenea quando:
I requisiti di sicurezza sono collegati a un medesimo aspetto della sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo delle prescrizioni è la tutela di uno stesso interesse specifico.
Le norme che disciplinano tali precetti sono raggruppate in una stessa sezione, come nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.L’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 organizza i requisiti di sicurezza in gruppi omogenei. Alcuni esempi di categorie omogenee sono:
Categoria Omogenea
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Riferimenti Allegato IV |
Esempio di Precetti Collegati |
Stabilità e solidità |
Punto 1.1 |
1.1.1 (Resistenza strutturale), 1.1.7 (Cedimenti strutturali) |
Altezza, cubatura e superficie |
Punto 1.2 |
1.2.1 (Spazio minimo per lavoratore), 1.2.6 (Aperture e finestre) |
Pavimenti, muri, soffitti |
Punto 1.3 |
1.3.1 (Superfici antiscivolo), 1.3.4 (Sicurezza delle rampe di carico) |
Vie di uscita e di emergenza |
Punto 1.4 |
1.4.1 (Numero minimo di uscite), 1.4.2 (Larghezza delle vie di fuga) |
Porte e portoni |
Punto 1.5 |
1.5.1 (Resistenza al fuoco), 1.5.3 (Chiusura automatica in emergenza) |
Secondo l’INL, tutti i precetti che rientrano nella stessa classe vanno considerati un'unica violazione in caso di inadempienza.
Esempi pratici:
- Violazione unica: mancata conformità ai punti 1.1.1 e 1.1.7 (entrambi relativi alla stabilità e solidità).
- Violazioni distinte: inosservanza di 1.1.1 e 1.2.6 (il primo sulla stabilità, il secondo su altezza e cubatura degli ambienti).
2.3 Implicazioni ispettive.
- Se un datore di lavoro viola più precetti all'interno di una stessa categoria omogenea (es. 1.1.1 e 1.1.7, entrambi sulla stabilità e solidità), ciò non viene considerato come un concorso di violazioni distinte, ma come un'unica violazione ai fini sanzionatori.
- Se invece la violazione riguarda precetti appartenenti a categorie diverse (es. 1.1.1 sulla stabilità e 1.2.6 sull’altezza dei locali), allora si applicano sanzioni separate per ogni categoria violata.
2.4 Giurisprudenza di riferimento.
La Nota Ministeriale richiama due importanti sentenze della Corte di Cassazione Penale:
- Sentenza n. 50440/2015: chiarisce il principio dell'unicità della violazione per precetti della stessa categoria.
- Sentenza n. 7342/2014: conferma che la violazione di precetti appartenenti a categorie diverse deve essere considerata un concorso di illeciti.
3. Conformità delle macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE
3.1 Contesto normativo.
- La Direttiva Macchine 89/392/CEE (recepita con il DPR 459/1996) ha introdotto la marcatura CE per le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996.
- La Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con il D.Lgs. 17/2010) ha sostituito integralmente la precedente.
Per le macchine prodotte prima del 21 settembre 1996, non soggette alla marcatura CE, il riferimento normativo è il D.Lgs. 81/2008, che impone la conformità ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V.
3.2 Obblighi per il datore di lavoro.
- Conformità delle macchine ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V, nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) e dall’art. 29.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve includere una valutazione dettagliata delle condizioni di sicurezza delle macchine non marcate CE.
3.3 Verifica della conformità da parte di un tecnico abilitato.
- Il datore di lavoro può avvalersi di un tecnico abilitato per attestare la conformità della macchina all’Allegato V.
- Tuttavia, non esiste un obbligo normativo di tale attestazione.
- In sede ispettiva, la conformità va verificata con riferimento all’Allegato V, anche in assenza di certificazioni di tecnici abilitati.
4. Macchine ante DPR 459/1996 e obbligo di libretto d’uso e manutenzione
Le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 non sono soggette all’obbligo di avere il libretto di uso e manutenzione, introdotto dal DPR 459/1996 e confermato dal D.Lgs. 17/2010.
Tuttavia, il datore di lavoro deve garantire la sicurezza operativa predisponendo:
- Schede tecniche con le principali indicazioni di utilizzo.
- Procedure operative per garantire la sicurezza dei lavoratori.
- Istruzioni comportamentali, conformi all’Allegato V, punto 9.2 del D.Lgs. 81/2008.
4.1 Implicazioni ispettive:
- In caso di assenza di manuale d’uso, la conformità della macchina non può essere contestata automaticamente.
- L’INL sottolinea la necessità di verificare la corretta valutazione dei rischi e la predisposizione di misure sostitutive (schede tecniche, istruzioni operative, ecc.).
Questa Nota Ministeriale introduce chiarimenti significativi su due aspetti centrali della normativa sulla sicurezza sul lavoro:
- Applicazione delle sanzioni: si ribadisce che la violazione di più precetti appartenenti a una stessa categoria omogenea costituisce un’unica violazione, con conseguente applicazione di una sola sanzione.
- Conformità delle macchine non marcate CE: il datore di lavoro non è obbligato a ottenere attestazioni di conformità da tecnici abilitati, ma deve comunque garantire la sicurezza della macchina attraverso valutazioni interne e il rispetto dell’Allegato V.
- Libretto d’uso e manutenzione: per le macchine antecedenti alla Direttiva Macchine non è obbligatoria la presenza del manuale d’uso, ma è necessario predisporre documentazione alternativa per la sicurezza.
Questi chiarimenti forniscono maggiori certezze applicative sia per gli organi di vigilanza sia per i datori di lavoro, evitando interpretazioni discrezionali e garantendo una maggiore uniformità nelle ispezioni.Riferimenti Normativi Principali
- D.Lgs. 81/2008: artt. 64, 68, 70, 71, Allegato IV, Allegato V.
- DPR 459/1996 (recepimento Direttiva Macchine 89/392/CEE).
- D.Lgs. 17/2010 (recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE).
- Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenze n. 50440/2015 e n. 7342/2014 (sui concorsi di violazioni in materia di sicurezza).