Nuove disposizioni in materia di video sorveglianza
08/05/2023
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2572 del 14 aprile 2023 diretta agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, al comando Carabinieri per la tutela del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, ha fornito indicazioni operative ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 in relazione a provvedimenti autorizzativi in materia di videosorveglianza, in considerazione di rinnovati sistemi tecnologici per la rilevazione delle presenze dei lavoratori e nel rispetto dei principi di salvaguardia in materia di protezione dei dati personali.
L’attuale disciplina prevede che i dati dei lavoratori trovino salvaguardia nelle garanzie richiamate in generale all’art. 4 della L. 300/1970 e più in particolare nei principi generali di liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità di cui agli artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/676 e art. 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Co-determinazione e provvedimento autorizzativo
Posto il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza delle attività dei lavoratori, l’installazione di un impianto audiovisivo in ambienti di lavoro può essere effettuata solo previo accordo tra DdL ed RSA/RSU presenti e in caso di mancato accordo o di assenza di RSA/RSU supplisce il provvedimento autorizzativo che può essere emesso solo dopo istanza circostanziata del DdL, non avendo alcun valore il solo consenso informato dei singoli lavoratori. Gli Uffici territoriali si riservano dunque, in fase di istruttoria, di valutare tutte le condizioni che possono giustificare l’esito positivo dell’istanza.Imprese con più unità produttive presenti sul territorio
In questo caso può essere presentata un’unica istanza volta al rilascio di un unico provvedimento autorizzativo di sistemi di audio-videosorveglianza per più sedi da parte dell’ITL competente per territorio.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Analoga procedura andrà attuata in caso di nuova istanza di integrazione autorizzativa per impianti similari, a complemento di autorizzazione per impianti preesistenti già rilasciata.
E’ inoltre possibile la presentazione di istanza autorizzativa preventiva su sedi aziendali nuove e non ancora avviate indicando il numero dei lavoratori che saranno presenti all’avvio.Sistemi di geolocalizzazione (GPS) (per autoveicoli o sistemi palmari, PC etc.)
In relazione alla diffusione di sistemi di geolocalizzazione su numerosi dispositivi il Garante della tutela dei dati personali si è espresso in diversi provvedimenti richiedendo la configurazione dei sistemi in modo da
- escludere il monitoraggio continuo (ad esempio localizzazione della posizione di un veicolo solo quando si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite, ad esempio per verifica del completamento di un servizio in regime di appalto, con esclusione di dati riconducibili direttamente agli interessati; in questo caso è sufficiente identificare il codice del dispositivo o del veicolo assegnato);
- consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
- consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
- effettuare i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);
- prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
I dati raccolti e trattati devono, pertanto, essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive in accordo con quanto disposto agli artt. 5, 6, 9, 13, 14 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679.Altre disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
Per sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso strutture scolastiche o socio sanitarie e socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno per anziani e persone con disabilità, di cui alla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del DL “sblocca cantieri”, la nota dell’INL dispone la necessità di verifica a cura degli Uffici Territoriali del Lavoro delle condizioni di tutela in richiamo all’art. 4 della Legge 300/2070 e dei presupposti per la tutela dei dati personali.
Stessi principi di trattamento e tutela valgono nel caso di acquisizione dati da telecamere a circuito chiuso previste per sale scommesse, secondo il DM 22 gennaio 2010, installate in questo caso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per impianti di controllo audiovisivi nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 1993, n. 4.Lavoratori etero organizzati - prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali
Tutela accordata dall’ordinamento anche per le tipologie di lavoro di cui fa previsione l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 che prevedono l’impiego di piattaforme digitali, sia che vi operino lavoratori subordinati o autonomi.Volontari
La nota non rileva invece analogie di tutela anche per realtà associative che si avvalgano di volontari di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (cd Terzo settore), in quanto la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, ferme restando comunque le tutele di protezione dei dati personali previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003.
Se presso lo stesso tipo di struttura associativa ci fossero anche lavoratori dipendenti, al fine di installare sistemi di controllo a distanza il DdL dovrebbe attivare le consuete procedure di cui all’articolo 4, co. 1, della L. 300/1970.
Area Legale
INL-nota n 2572-2023 privacy e controlli a distanza