Nuove disposizioni INL sull'uso dei locali sotterranei e semisotterranei

17/02/2025

Approfondimento sulla Nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025.

1. Definizione di locali di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08

Secondo il D.Lgs. 81/2008, i locali di lavoro sono quegli ambienti chiusi nei quali vengono svolte attività lavorative in modo continuativo. Devono rispettare i requisiti di sicurezza e salute previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto, riguardanti illuminazione, ventilazione, microclima e accessibilità.

2 Modifiche all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 introdotte dalla Legge n. 203/2024

La Legge n. 203/2024 ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, consentendo l’uso in deroga di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative che non comportano emissioni di agenti nocivi, purché rispettino i requisiti dell’Allegato IV e siano garantite adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Tali disposizioni sono complementari alla normativa sugli spazi confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011), che indica l’obbligatorietà di specifiche misure di sicurezza e valutazioni preventive. Si tratta comunque di situazioni completamente diverse. I lavori in spazi confinati, riferendosi ad ambienti che ovviamente non dispongono di titolo abitativo, continueranno a richiedere per l’accesso prescrizioni più restrittive e analisi puntuali di rischio per attività occasionali e che presentano condizioni di eccezionalità, come richiamate dal DPR 177/2011, e che non possono essere continuative. In particolare, il datore di lavoro, in questa seconda ipotesi, deve integrare la valutazione dei rischi con le specificità degli ambienti sotterranei e garantire l’adozione di procedure per l’accesso sicuro, la sorveglianza dei lavoratori e l’eventuale gestione delle emergenze.

3. Condizioni di uso e requisiti richiesti

L’uso in deroga è permesso solo se i locali rispettano:
 
  • I requisiti di sicurezza definiti nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 comprendono: adeguata altezza, cubatura e superficie minima per lavoratore, idonea illuminazione naturale e artificiale, sistemi di aerazione e ventilazione efficaci, protezione contro agenti atmosferici, temperature adeguate all’attività lavorativa, assenza di rischi di caduta o urto, percorsi e uscite di emergenza idonei, e conformità degli impianti elettrici e di sicurezza alle normative vigenti.
  • Idonee condizioni di aerazione naturale o artificiale.
  • Illuminazione adeguata alle attività svolte.
  • Un microclima conforme alle necessità dei lavoratori.

4. Obblighi di comunicazione con PEC all’ITL e documentazione richiesta

Il datore di lavoro deve comunicare tramite PEC all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) l’utilizzo del locale almeno 30 giorni prima, allegando:
 
  • Relazione dettagliata sulle attività svolte.
  • Asseverazione tecnica sulla conformità urbanistica ed edilizia.
  • Verifica dell’agibilità e conformità agli standard igienico-sanitari.
  • Documentazione tecnica sugli impianti presenti.

5 Requisiti tecnici dei locali

Oltre a quanto stabilito nell’Allegato IV, i locali devono:
 
  • Disporre di un’illuminazione sufficiente per l’attività lavorativa, garantendo livelli di illuminamento conformi ad es. alle norme UNI EN 12464-1 e UNI EN 1838, differenziando l’illuminazione generale da quella specifica per compiti visivi complessi e prevedendo sistemi di emergenza in caso di interruzione della fonte principale di luce.
  • Essere dotati di sistemi di aerazione idonei, garantendo un adeguato ricambio d'aria naturale o forzato in conformità con le normative vigenti, prevedendo sistemi di ventilazione meccanica controllata laddove necessario, e assicurando che i livelli di qualità dell'aria rientrino nei limiti di sicurezza stabiliti per gli ambienti di lavoro.
  • Garantire un microclima confortevole, tenendo conto di parametri come temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria e qualità dell’aria interna, in conformità con le indicazioni delle normative tecniche vigenti, come la UNI EN ISO 7730 e la UNI 10339, per assicurare il benessere dei lavoratori durante l’attività lavorativa.
  • Avere impianti conformi alle norme vigenti.

6. Divieti

Non è consentito l’uso in deroga per attività che comportano emissioni di agenti nocivi, come:
 
  • Verniciatura.
  • Saldatura.
  • Uso di solventi non a base acquosa.
  • Lavorazioni plastiche a caldo.
  • Officine con prova motori.
  • Falegnamerie e tipografie.

7. Valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon

Il datore di lavoro deve effettuare, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la misurazione della concentrazione media annua di radon, secondo il D.Lgs. 101/2020. Le misurazioni devono essere eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti.

8. Volture

Se un'azienda cambia ragione sociale o viene acquisita da un nuovo proprietario senza modificare l'attività produttiva o le caratteristiche dei locali, sarà sufficiente notificare il cambiamento senza dover avviare un nuovo iter autorizzativo. Tuttavia, se il cambiamento riguarda la destinazione d'uso o comporta interventi strutturali significativi, sarà necessaria una nuova valutazione da parte dell'ITL. Questo adempimento si inserisce nelle modifiche introdotte dalla Legge n. 203/2024, che ha semplificato la gestione amministrativa dei locali sotterranei e semisotterranei, eliminando la necessità di una nuova richiesta di autorizzazione in assenza di variazioni sostanziali nelle attività svolte o nella struttura dei locali.

Modifiche ai locali autorizzati

Ogni variazione significativa, come il cambio di attività o modifiche strutturali, deve essere comunicata all’ITL, e l’uso del locale è subordinato alla verifica delle condizioni aggiornate.

9. Particolari esigenze tecniche

La nuova normativa prevede l’obbligo di comunicazione anche per i locali utilizzati per “particolari esigenze tecniche”, che prima erano esclusi dall’obbligo. Queste esigenze comprendono attività che richiedono condizioni ambientali specifiche, come laboratori di ricerca con necessità di isolamento acustico e vibrazionale, archivi con controllo dell'umidità e della temperatura, sale server che necessitano di sistemi avanzati di raffreddamento, e locali per la conservazione di materiali sensibili a variazioni climatiche. L’obbligo di comunicazione permette di garantire che tali ambienti rispettino i requisiti di sicurezza e salubrità richiesti dalla normativa vigente.

10. Richieste di deroga precedenti alla Legge n. 203/2024 e giurisprudenza

Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 restano di competenza delle ASL e saranno valutate secondo la normativa vigente al momento della richiesta, come confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29459 del 13 novembre 2019. Questo significa che le istanze già presentate continueranno ad essere trattate con le regole precedenti, senza necessità di adeguarsi ai nuovi obblighi imposti dalla legge sopravvenuta. Tuttavia, se le attività oggetto della deroga presentano modifiche sostanziali o richiedono nuove autorizzazioni, il datore di lavoro dovrà conformarsi alla nuova disciplina, includendo le nuove modalità di comunicazione all'ITL e la verifica dei requisiti di sicurezza aggiornati.

11. Documenti ad integrazione dell’istanza

In caso di documentazione incompleta, l’ITL può richiedere integrazioni, e l’utilizzo del locale sarà possibile solo dopo 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni aggiuntive.

12. Modulo comunicazione lavori in deroga

Il modulo per la comunicazione dell’uso in deroga è disponibile sul sito istituzionale dell’INL e deve essere compilato e inviato via PEC all’ITL competente.