Nuove indicazioni operative INL: deroghe art. 65 D.Lgs. 81/2008
28/07/2025
Approfondimento sul contenuto della Nota INL n. 5945/2025 e sul Modulo di Variazione ex art. 65, co. 3, D.Lgs. 81/2008
Con Nota INL n. 5945 dell'8 luglio 2025, diramata dalla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché il relativo Modulo per la Comunicazione di Variazione dei lavori in deroga, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si rafforza l'apparato operativo e sanzionatorio per l'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei a fini lavorativi. Il sistema delineato privilegia un approccio formalmente rigoroso, con controlli a campione e sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci. Il modulo di variazione si inserisce in tale quadro come strumento standardizzato per garantire l'aggiornamento delle comunicazioni, nel rispetto dei requisiti previsti dal legislatore.1. Premessa normativa
L'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 vieta in via generale lo svolgimento di attività lavorative in locali sotterranei o semisotterranei. Tuttavia, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, co. 1, lett. e) della legge n. 203/2024, è oggi ammesso l'utilizzo di tali locali in presenza di specifiche condizioni, previo invio di una Comunicazione in deroga all'Ispettorato territorialmente competente.2. Definizioni edilizie
La Nota INL chiarisce che, in assenza di una definizione uniforme a livello nazionale, si fa riferimento al Regolamento edilizio-tipo, allegato A del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che definisce:
- Piano interrato: piano il cui soffitto è interamente al di sotto della quota del terreno adiacente;
- Piano seminterrato: piano il cui pavimento si trova anche solo parzialmente sotto la quota del terreno e il cui soffitto si trova al di sopra della medesima.
Le definizioni, tuttavia, devono essere verificate con riferimento al regolamento edilizio comunale vigente nel luogo dell'immobile.
3. Esclusioni dall'obbligo di comunicazione
Sono esentati dall'obbligo di Comunicazione in deroga:
- i locali a basso fattore di occupazione (inferiore a 100 ore/anno);
- i locali tecnici e di servizio (sottoscala, bagni, spogliatoi, locali caldaia, vani tecnici, ecc.), purché utilizzati solo occasionalmente dai lavoratori.
4. Contenuto minimo della comunicazione
L'Ispettorato, tramite il Processo Servizi all'Utenza, è incaricato della verifica formale della documentazione presentata. Gli elementi obbligatori da includere nella comunicazione sono:
Relazione descrittiva dell'attività e delle lavorazioni previste, con specifica attestazione che non daranno luogo all'emissione di agenti nocivi;
Asseverazione tecnica a firma di professionista abilitato, contenente:
- conformità urbanistica e regolamentare dei locali;
- agibilità e rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- idoneità dell'illuminazione, del microclima e dell'aerazione;
- conformità degli impianti.
Qualora la documentazione sia carente, l'Ispettorato potrà richiedere integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione, sospendendo nel frattempo l'utilizzo dei locali.5. Attività soggette a vigilanza prioritaria
Saranno oggetto di controlli a campione prioritari le comunicazioni relative ad attività che presentano un rischio potenziale più elevato, quali:
- verniciatura,
- saldatura,
- uso di solventi e collanti non ad acqua,
- ricarica batterie,
- lavorazione plastica a caldo,
- tipografie, lavanderie, falegnamerie, officine con prova motori.
6. Ipotesi di irregolarità e regime sanzionatorio
La Nota INL distingue quattro casi:
- Caso 1: Dichiarazione non veritiera
Se emergono emissioni di agenti nocivi o condizioni non idonee, l'Ispettorato redigerà notizia di reato (art. 76 DPR 445/2000) e prescrizione ex art. 65, co. 1, D.Lgs. 81/2008.
- Caso 2: Violazione allegato IV (escluse sezioni 1.5, 1.6, 1.7)
In tali casi, l'Ispettorato procederà alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, per mancato rispetto dei requisiti dell'allegato IV (ad eccezione delle categorie 1.5, 1.6 e 1.7), tramite l'emissione di apposito verbale di prescrizione ai fini della regolarizzazione.
- Caso 3: Asseverazione non veritiera
Oltre ai provvedimenti di cui al Caso 1, è prevista:
segnalazione all'Albo professionale del tecnico;
notizia di reato ai sensi dell'art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)
- Caso 4: Utilizzo anticipato dei locali
L'utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei prima del decorso dei 30 giorni dalla presentazione della comunicazione in deroga, ovvero prima della comunicazione di accoglimento o richiesta di integrazioni, costituisce violazione dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Tale condotta è sanzionata tramite verbale di prescrizione, trattandosi di utilizzo anticipato non autorizzato che espone i lavoratori a potenziali rischi in assenza della necessaria verifica formale e tecnica da parte dell'Ispettorato.7. Modulo di comunicazione di variazione
Il modulo allegato alla nota è utilizzato per comunicare variazioni rispetto a precedenti comunicazioni/autorizzazioni.
Il datore di lavoro vi dichiara:
- l'assenza di emissioni nocive;
- l'idoneità di illuminazione, aerazione e microclima;
- il rispetto dell'allegato IV;
- e allega:
- copia della precedente autorizzazione/comunicazione;
- relazione aggiornata con le modifiche;
- nuova asseverazione tecnica.
Il modulo richiede la sottoscrizione del datore di lavoro e l'allegazione del documento di identità.