In data 7/10/11 è entrato in vigore il nuovo regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, il DPR 151 del 1/8/2011.
Il nuovo procedimento prevede sia una semplificazione delle procedure di prevenzione incendi sia un nuovo elenco di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, disciplinate in precedenza dal DM 16.02.1982.
In tema di semplificazione amministrativa, il DPR 151/11 introduce la segnalazione certificata di inizio attività “SCIA” per certificare la conformità della propria azienda alle norme di prevenzione incendi, potendo così avviare l’attività in tempi immediati. Il DPR 151/11 rimanda a controlli a campione successivi le verifiche sulla regolarità delle misure antincendio adottate.
Il nuovo elenco delle attività soggette ai vigili del fuoco presente nel DPR 151 ha introdotto alcune novità rispetto al D.M. 16/02/1982, come ad esempio i campeggi, le macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili “trasformatori”, i gruppi di cogenerazione, le strutture ambulatoriali, ecc… per le quali è necessario attivare al più presto il procedimento di prevenzione incendi, in quanto è fissato come termine ultimo di adeguamento un anno dall’entrata in vigore del DPR, cioè il 07/10/2012. Pertanto sotto questo ultimo aspetto risulta necessario verificare se la propria azienda presenta nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, non disciplinate in precedenza dal D.M. 16.02.1982.