Nuove regole UE sulle batterie: impatti immediati per produttori e gestori

01/12/2025

Nuove regole UE sulle batterie: impatti immediati per produttori e gestori
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289

1. Introduzione

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione definisce le modalità operative con cui gli Stati membri devono raccogliere, organizzare e trasmettere i dati relativi alle batterie e ai rifiuti di batterie, in attuazione dell’articolo 76 del Regolamento (UE) 2023/1542. Si tratta del documento attuativo che stabilisce formati uniformi, criteri tecnici e condizioni operative per assicurare che le comunicazioni annuali degli Stati membri siano complete, affidabili, comparabili e utili al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di raccolta, riciclo ed efficienza del recupero dei materiali.

2. Obiettivi del Regolamento

Il regolamento mira a garantire che i dati forniti dagli Stati membri siano:
 
  • comparabili tra tutti i Paesi dell’Unione;
  • coerenti con gli obiettivi di raccolta e riciclo stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/1542;
  • sufficientemente dettagliati, soprattutto in relazione alla composizione chimica delle batterie e alle frazioni iniziali/derivate prodotte nei processi di riciclo;
  • in grado di permettere alla Commissione di valutare se sia necessario rivedere gli obiettivi di riciclaggio e recupero dei materiali, alla luce dell’evoluzione tecnologica e della disponibilità di materie prime critiche come litio, cobalto, rame, piombo e nichel.

3. Destinatari

Il regolamento si rivolge principalmente a:
 
  • Stati membri, responsabili della raccolta e trasmissione dei dati annuali;
  • produttori e sistemi collettivi (EPR), che forniscono i dati sulle batterie immesse sul mercato e sui flussi di rifiuti gestiti;
  • impianti di trattamento e riciclo, che producono dati sulle frazioni iniziali e derivate;
  • autorità competenti nazionali, incaricate del controllo qualità e della validazione delle informazioni;
  • Commissione europea, che riceve i dati, li analizza e valuta l’adeguatezza degli obiettivi normativi.

4. Modalità operative previste

4.1 Formati di comunicazione (Allegato I)

Gli Stati membri devono utilizzare tabelle standardizzate (tabelle 1–7) per comunicare i dati relativi a:
 
  • batterie immesse sul mercato;
  • rifiuti raccolti;
  • rifiuti esportati;
  • tasso di raccolta;
  • efficienza di riciclaggio;
  • recupero dei materiali.
Le tabelle sono divise per categorie di batterie: portatili, mezzi di trasporto leggeri, avviamento/illuminazione/accensione, industriali e veicoli elettrici. Ogni tabella richiede la distinzione per composizione chimica.
 
4.2 Frazioni iniziali e derivate (Allegato II)

L’Allegato II introduce tabelle dettagliate per la rilevazione delle frazioni iniziali (input al processo di riciclo) e delle frazioni derivate (output, distinguendo tra trattamento nazionale ed estero). Le tabelle riguardano:

 
  • batterie al piombo-acido;
  • batterie al litio;
  • batterie al nichel-cadmio;
  • altri rifiuti di batterie.
Le somme devono rispettare i criteri tecnici indicati e la rendicontazione deve essere coerente con il monitoraggio previsto dall’articolo 72 del Regolamento (UE) 2023/1542.
 
4.3 Relazione di controllo qualità (Allegato III)

Gli Stati membri devono allegare ogni anno una relazione di controllo qualità, strutturata in sezioni obbligatorie, tra cui:
 
  • fonti dei dati;
  • processi di convalida;
  • completezza e affidabilità delle informazioni;
  • difficoltà riscontrate;
  • controlli di plausibilità (12 indicatori previsti);
  • differenze rispetto all’anno precedente. La relazione deve essere compilata secondo il modello tipizzato contenuto nell’Allegato III.
 
4.4 Trasmissione in formato elettronico

I dati devono essere inviati in formato elettronico, attraverso uno schema di interscambio definito dalla Commissione. Le frazioni iniziali/derivate (Allegato II) devono anch’esse essere comunicate elettronicamente.
 
4.5 Corretto inquadramento delle categorie di batterie

Il regolamento richiede che gli Stati membri garantiscano la corretta classificazione delle batterie nelle tabelle, evitando sovrapposizioni tra categorie (ad esempio, batterie industriali di piccole dimensioni che non devono essere conteggiate come portatili).

5. Tempi di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (21 novembre 2025), è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, essendo un regolamento di esecuzione e si applica alle comunicazioni annuali dei dati relative a ciascun anno civile, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del Regolamento (UE) 2023/1542.

6. Conclusioni operative

Il Regolamento (UE) 2025/2289 rappresenta un tassello fondamentale nella strategia europea sulle batterie, in quanto assicura che i dati comunicati siano affidabili e utilizzabili per monitorare la transizione verso sistemi più efficienti di raccolta e riciclo.

Per produttori, sistemi collettivi, gestori rifiuti e autorità nazionali, comporta l’obbligo di:
 
  • adottare sistemi di tracciamento e reporting coerenti con i formati europei;
  • garantire la qualità dei dati trasmessi;
  • assicurare la corretta classificazione delle batterie e dei materiali;
  • collaborare con gli impianti di trattamento per una comunicazione dettagliata delle frazioni di riciclo.
Il regolamento ha dunque un impatto significativo su tutta la filiera delle batterie, contribuendo a uniformare le pratiche e a migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per la definizione delle politiche europee.
Area Legale
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