Nuove soglie per l'export di rottami metallici

30/03/2026

Rottami metallici e materie prime critiche:

Il nuovo regime di soglie quantitative per l’esportazione extra-UE tra presidio strategico e obblighi di notifica
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026
(GU n. 64 del 18 marzo 2026)

1. Inquadramento sistematico

Il DPCM 11 febbraio 2026 si inserisce nel quadro regolatorio delineato dall'art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51), che ha introdotto un sistema di monitoraggio e notifica obbligatoria per le esportazioni di materie prime critiche al di fuori dell'Unione europea.
Quel meccanismo, fondato su una logica di presidio strategico delle filiere produttive nazionali, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di individuare, con proprio decreto, i materiali soggetti all'obbligo di notifica e le soglie quantitative che ne determinano l'attivazione.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 include espressamente, quali materie prime critiche soggette all'obbligo di notifica, i rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata. Per tali codici, in assenza di un apposito DPCM che fissasse soglie differenziate, erano applicabili le soglie generali di 250 tonnellate per singola operazione e 500 tonnellate cumulate mensili — come confermato dalla circolare interministeriale MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025.

Il quarto periodo del medesimo comma 1 attribuisce la facoltà di fissare, con apposito DPCM, soglie quantitative differenziate e in deroga a quelle generali, specificatamente per i codici 7404, 7602 e 7902.
È questa facoltà che il provvedimento in commento esercita, introducendo soglie differenziate — inferiori rispetto a quelle generali — calibrate sulla natura fisica ed economica di ciascun materiale.

Il provvedimento non introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi: opera esclusivamente sul piano quantitativo, ridefinendo — al ribasso rispetto alle soglie generali — il confine oltre il quale le operazioni di esportazione di specifiche categorie di rottami metallici entrano nell'area presidiata dalla procedura di notifica già disciplinata dalla norma-madre.

2. Contenuto normativo essenziale

Struttura del provvedimento

Il DPCM si compone di due articoli. L'art. 1 reca il contenuto dispositivo sostanziale; l'art. 2 disciplina gli aspetti procedurali e la decorrenza.

Soggetti destinatari

Il decreto si rivolge a tutti i soggetti — persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dall'origine italiana o meno dei materiali — che effettuano operazioni di esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea di rottami metallici rientranti nei codici doganali 7404, 7602 e 7902. La natura dell'operatore è irrilevante: l'obbligo segue il materiale e l'operazione, non la qualifica soggettiva di chi esporta.

Materiali e codici doganali

I tre codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 identificano le seguenti categorie merceologiche:
 
  • Codice 7404: rottami e cascami di rame e leghe di rame (materia prima critica)
  • Codice 7602: rottami e cascami di alluminio e leghe di alluminio (materia prima critica)
  • Codice 7902: rottami e cascami di zinco e leghe di zinco (materia prima critica)

Le soglie quantitative

L'art. 1, comma 1, stabilisce le soglie in ragione delle quali le esportazioni dei materiali indicati diventano soggette all'obbligo di notifica. Il meccanismo opera su due livelli distinti e alternativi: la singola operazione e il cumulo mensile. È sufficiente che scatti uno dei due livelli perché l'obbligo di notifica si attivi.
Materiale (codice NC) Soglia singola operazione Soglia cumulata mensile Status MPC
Rottami di rame (7404) > 75 tonnellate > 150 tonnellate Materia prima critica
Rottami di alluminio (7602) > 75 tonnellate > 150 tonnellate Materia prima critica
Rottami di zinco (7902) > 50 tonnellate > 100 tonnellate Materia prima critica
La differenziazione tra i codici 7404/7602 e il codice 7902 risponde, come chiarito dal preambolo del decreto, alle significative differenze in termini di peso specifico e valore di mercato che caratterizzano il rame e l'alluminio rispetto allo zinco: a parità di volume fisico, i rottami di zinco hanno densità e valore unitario diversi, rendendo incongrua l'applicazione delle medesime soglie.

Procedura di notifica

Superata la soglia, l'esportatore è tenuto ad attivare la procedura di notifica preventiva disciplinata dal comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 21/2022.
La notifica deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data presunta di esportazione, ed è indirizzata congiuntamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Dal 15 dicembre 2025 le notifiche devono essere effettuate attraverso la piattaforma digitale dedicata notificaesportazioni.mimit.gov.it, accessibile con credenziali SPID o CIE dal rappresentante legale dell'impresa esportatrice o da soggetti da questi formalmente delegati.
Nel periodo transitorio dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 la trasmissione era consentita in forma duplice: tramite piattaforma e contestualmente via PEC agli indirizzi ministeriali competenti (nerf@pec.mise.gov.it e dgue.10@cert.esteri.it).
Dal 16 marzo 2026 la piattaforma costituisce il canale esclusivo.

La notifica deve contenere: partita IVA e ragione sociale dell'esportatore; Paese di destinazione finale; ragione sociale del destinatario; codice doganale TARIC dei rottami; peso netto complessivo in chilogrammi; valore in euro alla data di notifica; data presunta di presentazione della dichiarazione doganale; qualifica del materiale (rifiuto, end of waste o sottoprodotto); ufficio doganale di esportazione.

Al termine della procedura la piattaforma consente di scaricare un documento riepilogativo in PDF firmato digitalmente e protocollato e un file in formato Excel con i dati della notifica.

Entro trenta giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, l'operatore è tenuto a verificare la coerenza dei dati notificati rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale, rettificando se necessario destinazione, destinatario, peso e valore.

L'inadempimento dell'obbligo — inclusa la notifica incompleta — comporta, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.L. n. 21/2022, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione, e comunque non inferiore a euro 30.000 per singola operazione, salvo che il fatto non costituisca reato. I controlli sono esercitati di concerto tra MIMIT, MAECI, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il regime si applica fino al 31 dicembre 2026, termine fissato dall'art. 30, comma 4, del D.L. n. 21/2022.

Decorrenza

L'art. 2, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto entrano in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicato il 18 marzo 2026, il decreto acquista efficacia il 18 luglio 2026.
La clausola dilaziona consapevolmente l'effetto normativo, consentendo agli operatori un periodo di adeguamento.

3. Coordinamento con il quadro previgente

Il decreto si colloca in un assetto normativo progressivamente stratificato. Il D.L. n. 21/2022 ha introdotto il regime generale di notifica per le materie prime critiche, includendo sin dall'origine i rottami ferrosi (codice 7204) e i rottami non ferrosi (codici 7404, 7602 e 7902) nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 30. Per tutti questi codici, le soglie applicabili erano — e restano in via generale — quelle di 250 tonnellate per singola operazione e 500 tonnellate cumulate mensili. La circolare interministeriale MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025 ha confermato espressamente questa applicazione unitaria delle soglie a tutti i codici elencati nel secondo periodo del comma 1.

Nel corso del 2023 e del 2024, con il D.L. n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023, con la L. n. 87/2023 (conv. D.L. n. 51/2023) e infine con l'art. 14 del D.L. n. 84/2024 conv. L. n. 115/2024, sono state introdotte modifiche al regime: in particolare, l'art. 14 del D.L. n. 84/2024 ha aggiunto il quarto periodo del comma 1 dell'art. 30, attribuendo la facoltà — esercitata con il presente DPCM — di fissare, con apposito decreto, soglie quantitative differenziate in deroga a quelle generali per i soli codici 7404, 7602 e 7902.

Il DPCM 11 febbraio 2026 esercita quella facoltà, introducendo per i codici non ferrosi soglie differenziate e inferiori rispetto a quelle generali: 75 t (singola) e 150 t (cumulate mensili) per rame e alluminio; 50 t e 100 t per lo zinco. L'effetto del provvedimento è pertanto quello di abbassare e differenziare le soglie applicabili ai codici non ferrosi, ampliando il perimetro degli obblighi di notifica per quei materiali rispetto al regime generale previgente.

Il DPCM non modifica il regime dei rottami ferrosi (codice 7204), per i quali restano applicabili le soglie generali di 250 tonnellate per operazione singola e 500 tonnellate cumulate mensili. Opera quindi esclusivamente sul segmento dei tre codici non ferrosi, in regime di deroga espressa al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 30, come previsto dal quarto periodo della stessa disposizione.
Non risultano sovrapposizioni con altri strumenti regolatori settoriali riferiti ai medesimi codici doganali, né interferenze con la disciplina doganale dell'UE in materia di esportazione, che rimane applicabile in parallelo. Il regime di notifica si affianca — senza sostituirsi — alle verifiche doganali ordinarie.

Sul piano attuativo, la circolare interministeriale MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025 ha contestualmente riformato il canale di trasmissione delle notifiche, sostituendo la PEC con una piattaforma digitale dedicata operativa dal 15 dicembre 2025 e divenuta canale esclusivo dal 16 marzo 2026. Al momento dell'entrata in vigore del DPCM, il 18 luglio 2026, la piattaforma sarà quindi già a regime: gli operatori dei codici 7404, 7602 e 7902 che supereranno le nuove soglie vi accederanno attraverso uno strumento consolidato, verificando che i parametri di notifica recepiscano le soglie differenziate introdotte dal presente decreto.

Il meccanismo del cumulo mensile

La circolare MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025 ha chiarito che la locuzione «operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare» è da intendersi come riferita alle esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali. Ogni operazione di esportazione dovrà essere notificata singolarmente; non è ammesso il cumulo di notifiche.

Rimane invece non espressamente definita dalla normativa la questione se il calcolo cumulativo mensile si applichi esclusivamente alle operazioni verso un medesimo destinatario o paese di destinazione, ovvero all'insieme delle esportazioni del soggetto notificante verso qualsiasi destinazione extra-UE. La distinzione ha ricadute pratiche significative per gli operatori che effettuano esportazioni frazionate verso molteplici mercati; si auspica un chiarimento ministeriale sul punto.

L'origine dei materiali

Il DPCM riprende dall'art. 30, comma 1, della norma-madre la clausola per cui le soglie si applicano "anche a materiali non originari dell'Italia". L'obbligo di notifica non è condizionato alla provenienza nazionale dei rottami, ma all'operazione di esportazione in sé, purché effettuata a partire dal territorio italiano o comunque riconducibile a operatori soggetti alla giurisdizione italiana. La formulazione potrebbe porre questioni in ordine all'individuazione del soggetto obbligato in caso di transito o di operazioni intermedie.

5. Profili applicativi

Il decreto entra in vigore il 18 luglio 2026. Il periodo di quattro mesi dalla pubblicazione costituisce la finestra operativa entro cui gli operatori del settore — commercianti di rottami, fonderie, raccoglitori, broker di materie prime — sono chiamati a verificare i propri flussi di esportazione e se, e con quale frequenza, superino le soglie differenziate ora definite.

La struttura «soglia-operazione / soglia-cumulata» introduce la necessità di un monitoraggio continuativo dei volumi esportati per ciascun mese solare e per ciascun codice doganale. Non è sufficiente verificare la singola spedizione: il meccanismo cumulativo impone una visione aggregata delle operazioni mensili, calcolate con riferimento alle singole dichiarazioni doganali (ciascuna da notificarsi individualmente).

Il regime non è di divieto: superare la soglia attiva l'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI, non una preclusione automatica all'esportazione. L'operatore che notifica correttamente, almeno sessanta giorni prima della data presunta, attraverso la piattaforma notificaesportazioni.mimit.gov.it con le credenziali SPID o CIE del rappresentante legale o di un delegato, rimane nella piena conformità. La sanzione del 30% del valore dell'operazione — con un minimo di 30.000 euro per operazione — si attiva in caso di omissione o incompletezza della notifica.

Merita attenzione anche il profilo della classificazione doganale. L'applicazione delle soglie differenziate presuppone che i rottami siano correttamente attribuiti ai codici 7404, 7602 o 7902. In presenza di leghe o materiali compositi, la classificazione non è sempre lineare e un'attribuzione errata potrebbe determinare la mancata attivazione dell'obbligo di notifica o, al contrario, un onere non dovuto. La verifica della corretta classificazione doganale assume quindi valore anche ai fini della compliance rispetto al presente decreto.

6. Conclusioni sistemiche

Il DPCM 11 febbraio 2026 rappresenta un tassello di completamento — non di discontinuità — nel sistema di tutela delle materie prime critiche avviato con il D.L. n. 21/2022 e progressivamente affinato nel biennio successivo. La scelta di fissare soglie differenziate e più basse rispetto a quelle generali per i rottami di rame, alluminio e zinco risponde a una logica di proporzionalità regolatoria: il presidio strategico viene esteso — non ridotto — ampliando il perimetro degli operatori soggetti a notifica per questi materiali, ma calibrando le soglie sulle caratteristiche fisiche ed economiche di ciascun metallo.

Sul piano sistemico, il provvedimento consolida un modello in cui il controllo delle esportazioni di risorse strategiche non è affidato a meccanismi doganali generali, ma a un layer specializzato e selettivo, attivato per quantità e tipologia di materiale. È un approccio che richiede agli operatori del comparto, e a chi li assiste sul piano tecnico e legale, una conoscenza puntuale delle soglie applicabili e dei flussi mensili, oltre che della procedura di notifica che rimane il perno operativo dell'intero sistema.

La decorrenza differita al 18 luglio 2026 offre un margine di adeguamento che sarebbe opportuno utilizzare non soltanto per verificare i volumi movimentati, ma anche per strutturare processi interni di tracciabilità e classificazione doganale coerenti con le nuove soglie. Il presidio tecnico-specialistico su questo segmento normativo acquista valore proprio nella fase di transizione, dove la corretta applicazione del meccanismo cumulativo e la gestione della documentazione di supporto fanno la differenza tra conformità e rischio sanzionatorio.

Riferimenti normativi verificati sul testo originario

DPCM 11 febbraio 2026, GU n. 64 del 18 marzo 2026 — D.L. 21 marzo 2022, n. 21, art. 30, conv. L. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (conv. D.L. n. 198/2022), dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 (conv. D.L. n. 51/2023) e dall'art. 14 D.L. 25 giugno 2024, n. 84, conv. L. 8 agosto 2024, n. 115 — Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 (nomenclatura combinata) — Circolare interministeriale MIMIT-MAECI, prot. MAECI|3100|25/11/2025|0214207-P (modalità operative di notifica e piattaforma digitale).