Il decreto si colloca in un assetto normativo progressivamente stratificato. Il D.L. n. 21/2022 ha introdotto il regime generale di notifica per le materie prime critiche, includendo sin dall'origine i rottami ferrosi (codice 7204) e i rottami non ferrosi (codici 7404, 7602 e 7902) nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 30. Per tutti questi codici, le soglie applicabili erano — e restano in via generale — quelle di 250 tonnellate per singola operazione e 500 tonnellate cumulate mensili. La circolare interministeriale MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025 ha confermato espressamente questa applicazione unitaria delle soglie a tutti i codici elencati nel secondo periodo del comma 1.
Nel corso del 2023 e del 2024, con il D.L. n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023, con la L. n. 87/2023 (conv. D.L. n. 51/2023) e infine con l'art. 14 del D.L. n. 84/2024 conv. L. n. 115/2024, sono state introdotte modifiche al regime: in particolare, l'art. 14 del D.L. n. 84/2024 ha aggiunto il quarto periodo del comma 1 dell'art. 30, attribuendo la facoltà — esercitata con il presente DPCM — di fissare, con apposito decreto, soglie quantitative differenziate in deroga a quelle generali per i soli codici 7404, 7602 e 7902.
Il DPCM 11 febbraio 2026 esercita quella facoltà, introducendo per i codici non ferrosi soglie differenziate e inferiori rispetto a quelle generali: 75 t (singola) e 150 t (cumulate mensili) per rame e alluminio; 50 t e 100 t per lo zinco. L'effetto del provvedimento è pertanto quello di abbassare e differenziare le soglie applicabili ai codici non ferrosi, ampliando il perimetro degli obblighi di notifica per quei materiali rispetto al regime generale previgente.
Il DPCM non modifica il regime dei rottami ferrosi (codice 7204), per i quali restano applicabili le soglie generali di 250 tonnellate per operazione singola e 500 tonnellate cumulate mensili. Opera quindi esclusivamente sul segmento dei tre codici non ferrosi, in regime di deroga espressa al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 30, come previsto dal quarto periodo della stessa disposizione.
Non risultano sovrapposizioni con altri strumenti regolatori settoriali riferiti ai medesimi codici doganali, né interferenze con la disciplina doganale dell'UE in materia di esportazione, che rimane applicabile in parallelo. Il regime di notifica si affianca — senza sostituirsi — alle verifiche doganali ordinarie.
Sul piano attuativo, la circolare interministeriale MIMIT-MAECI del 25 novembre 2025 ha contestualmente riformato il canale di trasmissione delle notifiche, sostituendo la PEC con una piattaforma digitale dedicata operativa dal 15 dicembre 2025 e divenuta canale esclusivo dal 16 marzo 2026. Al momento dell'entrata in vigore del DPCM, il 18 luglio 2026, la piattaforma sarà quindi già a regime: gli operatori dei codici 7404, 7602 e 7902 che supereranno le nuove soglie vi accederanno attraverso uno strumento consolidato, verificando che i parametri di notifica recepiscano le soglie differenziate introdotte dal presente decreto.