Nuovi obblighi antincendio per enti accreditati formazione e lavoro – Delibera Regione Lombardia n. XII/4573

14/07/2025

1. Campo di applicazione

La Delibera XII/4573 si applica a tutte le strutture accreditate presso Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché ai servizi per il lavoro e ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS Academy. Il provvedimento disciplina gli obblighi in materia di adeguamento alla normativa vigente sulla prevenzione incendi, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

2. Destinatari

La delibera si rivolge:
 
  • agli operatori pubblici e privati accreditati in sezione A e B dell’Albo regionale per i servizi di IeFP e IFTS;
  • agli enti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro;
  • alle Fondazioni ITS Academy;
  • ai soggetti gestori di sedi formative o di erogazione dei servizi che rientrano nelle tipologie previste dal d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151 (es. scuole con oltre 100 persone, uffici con oltre 300 persone, edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, presenza di autorimesse o centrali termiche rilevanti).

3. Oggetto della disciplina e modalità attuative

La delibera recepisce la proroga al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento antincendio, ma la subordina a un vincolo: solo gli enti che abbiano avviato la procedura di adeguamento entro il 24 febbraio 2025 possono beneficiare della proroga. La verifica dell’avvio è ancorata alla produzione di una serie di documenti probatori, tra cui:
 
  • verbale dell’organo deliberante con approvazione del progetto e dei costi;
  • validazione del progetto da parte dei VV.FF. (se previsto);
  • piano economico-finanziario e fonti di finanziamento;
  • cronoprogramma lavori e SCIA;
  • scritture contabili a supporto della disponibilità finanziaria;
  • relazione tecnica asseverata per le sedi non assoggettabili alla normativa antincendio;
  • attestazione di misure gestionali di mitigazione del rischio redatta da tecnico antincendio;
  • piano GSA ai sensi del d.m. 3 agosto 2015.

3.1 Deroghe e utilizzo sedi temporanee

Qualora le sedi accreditate siano inagibili, è consentito l’utilizzo temporaneo di altre sedi (massimo 12 mesi), previa comunicazione tramite SIUO o PEC e nel rispetto dei requisiti di sicurezza, inclusa la conformità antincendio. Tale facoltà, già prevista per gli enti di formazione, viene ora estesa agli enti accreditati per i servizi al lavoro.

Termini e adempimenti

  • Entro il 24 febbraio 2025: obbligo di avvio delle procedure di adeguamento, comprovato dalla documentazione elencata.
  • Entro il 1° settembre 2025: obbligo di presentazione del piano di mitigazione dei rischi per evitare la sospensione della sede.
  • Gli enti che non rispettano tali termini devono attivare una sede temporanea.

4. Controlli e monitoraggio

La U.O. Accreditamento, Regole e Controlli della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro è incaricata di svolgere monitoraggi annuali attraverso un questionario regionale e verifiche documentali. Le sedi non in regola saranno sospese d’ufficio.

5. Regime sanzionatorio

Le inadempienze determinano:
 
  • il rigetto delle istanze di accreditamento (per nuove sedi prive di documentazione);
  • la sospensione d’ufficio delle sedi accreditate non adeguate entro i termini stabiliti;
  • la cessazione dell’erogazione dei servizi fino a regolarizzazione completa. Le sanzioni si applicano in conformità con quanto previsto al paragrafo 5 dell’allegato 2 della d.g.r. 6696/2022.
La Delibera n. XII/4573 dunque si configura come un atto di attuazione rigorosa della disciplina nazionale in materia di prevenzione incendi, introducendo obblighi precisi, scadenze vincolanti e controlli puntuali per garantire la sicurezza delle strutture formative e dei luoghi di lavoro regionali. La normativa prevede anche una gestione transitoria attraverso l’uso di sedi temporanee, ma solo a precise condizioni di conformità.