Nuovi Regolamenti per gas florurati ad effetto serra (F-gas)

19/05/2025

I regolamenti di esecuzione (UE) 2025/623, 2025/625 e 2025/627 costituiscono atti attuativi del Regolamento (UE) 2024/573, che ha riformato in profondità la disciplina europea sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas), in sostituzione del Regolamento (UE) 517/2014.
Questi atti regolamentari definiscono requisiti minimi uniformi per la certificazione di operatori (persone fisiche e, in taluni casi, giuridiche) coinvolti nella manipolazione, installazione, manutenzione o smantellamento di apparecchiature contenenti F-gas, in tre settori specifici:
 

Regolamento

Ambito
2025/623 Recupero di solventi a base di F-gas
2025/625 Attività su sistemi fissi di protezione antincendio contenenti F-gas
2025/627 Attività su commutatori elettrici fissi contenenti F-gas
 
Nella nostra analisi comparativa approfondiamo i contenuti dei tre Regolamenti e presentiamo un sinottico di sintesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, pubblicato il 31 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea:
 
1) A chi si rivolge
Il regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) da apparecchiature.
In concreto, riguarda tecnici e operatori che intervengono su impianti contenenti tali solventi, obbligandoli a ottenere un certificato specifico per poter operare in modo conforme alle norme europee.
 
2) Cosa dispone
Il regolamento:
 
  • Stabilisce i requisiti minimi per ottenere un certificato di competenza (art. 3) per chi recupera solventi F-gas;
  • Disciplina le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri UE (art. 6);
  • Definisce i criteri di accreditamento degli organismi che rilasciano i certificati (art. 4) e quelli che organizzano gli esami (art. 5);
  • Consente deroghe temporanee (max 24 mesi) per chi è iscritto a un corso di formazione e opera sotto supervisione (art. 2.2);
  • Prevede che gli Stati membri provvedano a far aggiornare i certificati esistenti al nuovo standard (art. 7);
  • Elenca nell’Allegato I le conoscenze teoriche e pratiche minime da verificare tramite esame (es. normativa UE, PFAS, tecniche di recupero, uso in sicurezza di apparecchiature).
3) Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi dal 20 aprile 2025
Da tale data sarà obbligatorio che le persone fisiche che effettuano recuperi F-gas siano certificate secondo le nuove disposizioni o siano in fase di formazione sotto supervisione qualificata.
 
4) Cosa sostituisce
Il regolamento abroga espressamente:
 
  • il Regolamento (CE) n. 306/2008, che stabiliva i requisiti precedenti per la certificazione del personale addetto al recupero di solventi F-gas.
Inoltre, si collega direttamente al nuovo Regolamento quadro (UE) 2024/573, che ha sostituito il Regolamento (UE) n. 517/2014, ampliando l’ambito delle attività e delle sostanze regolamentate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 31 marzo 2025, con linguaggio divulgativo ma giuridicamente rigoroso.
 
1) A chi si rivolge
Il regolamento si applica a:
 
  • Persone fisiche che installano, riparano, mantengono, assistono o smantellano apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra o sostanze alternative (come perfluoro(2-metil-3-pentanone), ioduro di trifluorometile, 2-BTP);
  • Persone giuridiche (imprese) che forniscono tali servizi per conto terzi.
Sono escluse le attività di fabbricazione svolte direttamente dal produttore presso i propri siti.
 
2) Cosa dispone
Il regolamento:
Stabilisce i requisiti minimi di certificazione per:
 
  • Persone fisiche (art. 3) che devono sostenere un esame teorico e pratico presso organismi accreditati;
  • Persone giuridiche (art. 5), che devono impiegare tecnici certificati e disporre delle attrezzature e procedure adeguate.
  • Consente una deroga temporanea (massimo 24 mesi) per le persone in formazione supervisionate (art. 2.2).
Definisce i criteri per:
 
  • Organismi di certificazione (art. 6) e di valutazione (art. 7);
Contenuti degli esami, elencati in Allegato I, che includono:
 
  • Normativa UE e nazionale (es. Reg. UE 2024/573 e 2024/590);
  • Conoscenza tecnica delle apparecchiature antincendio, delle sostanze F-gas e alternative, e delle pratiche di recupero ecocompatibili;
  • Introduce il principio del riconoscimento reciproco tra certificati rilasciati in diversi Stati membri (art. 8).
  • Prevede che i certificati già esistenti siano mantenuti solo se aggiornati (art. 9) con corsi o esami che dimostrino la conformità ai nuovi standard.
3) Decorrenza
Entrata in vigore: 20 aprile 2025 (ossia il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 31 marzo 2025)
Da tale data, le nuove regole di certificazione si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
 
4) Cosa sostituisce
Il regolamento:
 
  • Abroga formalmente il Regolamento (CE) n. 304/2008, che disciplinava finora la certificazione del personale e delle imprese per gli impianti fissi antincendio contenenti F-gas.
  • Si collega funzionalmente al nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che ha sostituito il precedente quadro normativo (Reg. UE 517/2014) in materia di gas fluorurati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, pubblicato il 31 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea:
 
1) A chi si rivolge
Il regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono attività su commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas), ossia:
 
  • installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento;
  • recupero dei gas fluorurati dai suddetti dispositivi.
Non si applica invece alle attività svolte presso i siti dei fabbricanti, quindi esclude le fasi di produzione iniziale.
 
2) Cosa dispone
Il regolamento stabilisce:
 
  • Obbligo di certificazione per gli operatori (art. 2): le persone fisiche devono possedere un certificato rilasciato da un organismo autorizzato, previo superamento di un esame teorico-pratico (art. 3).
  • Possibilità di deroga temporanea (24 mesi) per chi è iscritto a un corso e opera sotto supervisione (art. 2.2).
  • Criteri per organismi di certificazione e valutazione (art. 4-5), i quali devono essere imparziali, tenere registri, garantire sicurezza e trasparenza negli esami.
  • Obbligo per gli Stati membri di riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati da altri Stati dell’UE, salvo richiesta di traduzione (art. 6).
  • Previsione di aggiornamento dei certificati esistenti: chi è già in possesso di un certificato conforme al Regolamento (UE) 2015/2066 potrà continuare ad usarlo solo se aggiorna le proprie competenze (art. 7).
L’Allegato I dettaglia le conoscenze minime richieste, tra cui:
 
  • aspetti normativi (regolamento F-gas, impatto ambientale, PFAS),
  • tecniche specifiche di isolamento e recupero gas,
  • misure di sicurezza e procedure di manipolazione dei gas isolanti (es. SF₆, gas miscelati, tight drilling),
  • obblighi di monitoraggio e tracciabilità. 
3) Decorrenza
Entrata in vigore: 20 aprile 2025
Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31 marzo 2025) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
 
4) Cosa sostituisce
Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il precedente:
 
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, che disciplinava in modo analogo la certificazione del personale tecnico per i commutatori elettrici contenenti F-gas.
  • Inoltre, si inserisce nel nuovo quadro normativo definito dal Regolamento (UE) 2024/573, che ha abrogato il Reg. (UE) 517/2014, rinnovando l’intera disciplina europea sui gas fluorurati.

Sinottico dei Regolamenti F-gas 2025/623, 2025/625 e 2025/627

Regolamento

Ambito di Applicazione Destinatari Obblighi Principali Decorrenza Normativa Sostituita
2025/623 Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature Persone fisiche - Ottenimento di certificazione previa verifica di competenze teoriche e pratiche
- Possibilità di deroga temporanea (max 24 mesi) per chi è in formazione sotto supervisione
- Riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri
20 aprile 2025 Regolamento (CE) n. 306/2008
2025/625 Apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati o alternative pertinenti Persone fisiche e giuridiche - Ottenimento di certificazione per persone fisiche previa verifica di competenze teoriche e pratiche
- Certificazione per persone giuridiche che impiegano personale certificato e dispongono di attrezzature adeguate
- Possibilità di deroga temporanea (max 24 mesi) per chi è in formazione sotto supervisione
- Riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri
20 aprile 2025 Regolamento (CE) n. 304/2008
2025/627 Commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra Persone fisiche - Ottenimento di certificazione previa verifica di competenze teoriche e pratiche
- Possibilità di deroga temporanea (max 24 mesi) per chi è in formazione sotto supervisione
- Riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri
20 aprile 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066

Note operative:

  • Certificazione obbligatoria: In tutti e tre i Regolamenti, le persone fisiche devono ottenere una certificazione che attesti il possesso delle competenze necessarie per operare con apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
  • Deroga temporanea: È prevista una deroga temporanea fino a 24 mesi per coloro che sono iscritti a un corso di formazione e operano sotto la supervisione di personale certificato.
  • Riconoscimento reciproco: I certificati rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti reciprocamente negli altri Stati membri, facilitando la mobilità dei professionisti qualificati all'interno dell'UE.
  • Aggiornamento dei certificati esistenti: I certificati rilasciati in base alle normative precedenti rimangono validi solo se i titolari aggiornano le loro conoscenze e competenze per conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti.
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