Nuovo Registro Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI)
19/06/2023
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 (GU 31 maggio 2023, n. 126) è stato formalizzato il Regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti tramite registro elettronico nazionale (RENTRI), ai sensi e per gli effetti degli artt. 188 bis, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006.
Sono soggetti all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (tenuti alla compilazione del MUD).
Il RENTRI utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, interconnessa con la rete telematica delle Camere di Commercio.
Il Decreto definisce in particolare:
- modelli e formati relativi al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione e relative istruzioni di compilazione;
- modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti per i soggetti obbligati;
- criteri di funzionamento del RENTRI;
- modalità di condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ISPRA);
- modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti;
- modalità di supporto tecnico da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- modalità di verifica e invio della comunicazione di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e responsabilità dell’intermediario.
L’iscrizione è dovuta per ogni “unità locale”, da intendersi come sede operativa, quale un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, come ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche.
In Allegato I è riportato il modello del Registro cronologico di carico e scarico, disciplinato al Titolo II.
In Allegato II è contenuto il Formulario di identificazione, emesso da produttore, detentore o trasportatore (su richiesta dei precedenti soggetti), che può essere ancora vidimato in modalità cartacea presso le CCIAA secondo le consuete modalità fino alla data di iscrizione al RENTRI, oppure a partire dalla data di iscrizione al RENTRI è vidimabile digitalmente dalle CCIAA tramite assegnazione di un codice univoco dal servizio vidimazione.
Si prevede che il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo venga riprodotto in due copie, compilate datate e firmate dal produttore o detentore e sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto può essere accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione oppure può essere esibito il formulario digitale mediante utilizzo di dispositivi mobili.
In caso di ispezioni presso gli operatori autorizzati, il sistema consente di effettuare l’estrazione di documenti archiviati e la verifica di corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI.
L’Allegato III riporta una tabella con riepilogati i diritti di segreteria e i contributi annuali per l’iscrizione al RENTRI in base alle classi di utenti.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 15 giugno, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata entro 60 gg.:
- a partire dal 15 dicembre 2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, con più di 50 dipendenti;
- a partire dal 15 giugno 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti;
- a partire dal 15 dicembre 2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Area Legale
Decreto 4 aprile 2023 n. 59_RENTRI