Con l’art.8, il D.Lgs 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” ha obbligato le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia, a trasmettere entro il 5 Dicembre 2015 il documento di Diagnosi Energetica all’ENEA, con l’intento di perseguire l’obiettivo comunitario di miglioramento dell’efficienza energetica. Superata la scadenza dello scorso dicembre 2015 relativa alla prima presentazione della diagnosi energetica, molte controversie sono nate riguardo l’art.7 c.8 del suddetto Decreto, il quale prescrive che: “I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA”.
Le modalità e i termini della comunicazione dei risparmi, non esplicitati all’interno del Decreto, sono stati illustrati con i chiarimenti che sono stati rilasciati dal MISE, in cui è stato stabilito che i risparmi energetici conseguiti durante l’n-esimo anno solare devono essere comunicati all’ENEA entro il 31 Marzo dell’anno successivo.
Mentre con gli allegati al report di Diagnosi Energetica sono stati trasmessi i modelli dei consumi relativi all’anno 2014, il risparmio energetico di cui all’art 7 c. 8 che dovrà essere comunicato all’ENEA entro e non oltre il 31 Marzo 2016, è relativo alla differenza tra i consumi del 2014 e quelli del 2015.
Riguardo le modalità di calcolo e comunicazione di tali risparmi, il documento "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 " divulgato dal MISE nel Maggio 2015 riporta un esempio di quello che potrebbe essere uno schema di rendicontazione.
Sembra inoltre che le Aziende multi-sito, le quali avevano eseguito la Diagnosi Energetica avvalendosi della possibilità di clusterizzazione (campionamento delle unità locali in grado di mettere in evidenza gli stabilimenti che meglio rappresentano l’attività produttiva dell’Azienda), debbano comunicare i risparmi normalizzati in riferimento a tutti i siti, compresi quelli per cui non è stato presentato un report di Diagnosi Energetica in seguito al processo di clusterizzazione. Si è attualmente in attesa di indicazioni dal MISE e da ENEA.
Un ulteriore aspetto da sottolineare riguarda i soggetti che possono eseguire audit energetici: dal prossimo luglio 2016 le diagnosi potranno essere eseguite solo da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici.
A proposito dell’Art. 12 del D.Lgs 102/2014 “Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione”, si sottolinea come l’Energy Manager, trascorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, debba essere in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11339, in modo da tale di permettere all’Azienda di partecipare allo schema dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, TEE).
Si ricorda inoltre che a partire dal 2016, l'invio delle nomine del Responsabile per l'uso e la conservazione dell'energia ai sensi della Legge 10/91 dovranno essere inviate alla FIRE esclusivamente mediante la nuova piattaforma web (piattaforma NEMO), già attiva da gennaio.
Area Ambiente