Obblighi di DdL Distaccante e Distaccatario

10/06/2025

Commento alla Sentenza Cass. Pen., Sez. 4, 18 dicembre 2024, n. 46567.

1. Estremi della Sentenza

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, si è espressa con la sentenza 18 dicembre 2024 n. 46567 sulla responsabilità in materia di sicurezza del lavoro nei casi di distacco di lavoratori. Questa sentenza ribadisce con chiarezza il principio secondo cui il distacco di un lavoratore non comporta un automatico trasferimento degli obblighi di sicurezza. 
Il datore di lavoro distaccante mantiene l’onere di verificare che l’ambiente in cui il proprio dipendente sarà impiegato sia idoneo e sicuro.
La Cassazione conferma che tale obbligo non è meramente formale, ma costituisce un preciso dovere di garanzia, il cui mancato rispetto può determinare la responsabilità penale e civile del distaccante. Il principio di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro impone, dunque, un controllo attivo e continuo che non si esaurisce con la semplice formalizzazione dell’accordo di distacco.

2. Parti coinvolte e questioni giuridiche

Imputati:
  • A.A., amministratore della CMI, impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori.
  • B.B., legale rappresentante della MCFI, impresa distaccante della vittima.
Parte offesa: C.C., lavoratore distaccato.
Reato contestato: Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 40, 41, 590, co. 1, 2 e 3, 113 c.p.).
Questione principale: Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra datore di lavoro distaccante e distaccatario ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008.

3. Esposizione dei fatti

Il caso riguarda un grave infortunio sul lavoro occorso a C.C., dipendente della MCFI s.r.l., distaccato presso la CMI per il montaggio di celle frigorifere industriali. Durante l’attività lavorativa, il lavoratore è stato travolto da una scaffalatura metallica che, a seguito di un urto accidentale con una piattaforma aerea, si è rovesciata, colpendo violentemente la sua mano sinistra e causandogli la perdita di quattro dita.
L’incidente è avvenuto all’interno del cantiere gestito dalla CMI, impresa appaltatrice, la quale aveva ricevuto in distacco lavoratori della MCFI per l’esecuzione di specifiche attività. L’indagine ha evidenziato che la scaffalatura non era correttamente ancorata al suolo, il che ha reso inevitabile il cedimento della struttura al momento dell’urto.

4. Addebiti di responsabilità

A.A. (CMI, impresa distaccataria):
 
  • Omessa formazione specifica ai lavoratori distaccati riguardo ai rischi connessi alle operazioni di montaggio.
  • Mancata verifica delle condizioni di sicurezza della struttura.
  • Assenza di misure di prevenzione atte a impedire il crollo delle scaffalature.
B.B. (MCFI, impresa distaccante):
 
  • Omessa formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi alla specifica mansione svolta in regime di distacco.
  • Omessa verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere prima di disporre il distacco.

5. Giudizio di primo grado (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. È stato ribadito che:
 
  • Il distaccante non è esonerato dalla verifica preventiva delle condizioni di sicurezza nei luoghi in cui il proprio dipendente presterà attività lavorativa.
  • Il distaccatario assume la piena responsabilità della sicurezza durante l’esecuzione della prestazione, ma ciò non esclude il controllo preventivo del distaccante.
Entrambi gli imputati sono stati condannati con statuizioni sia penali sia civili.

6. Giudizio di secondo grado (Corte d'Appello di Napoli)v

  • Dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
  • Confermate le statuizioni civili a carico degli imputati, riconfermando la loro responsabilità.
  • Ribadita la violazione dell’obbligo di verifica preventiva da parte del datore di lavoro distaccante.

7. Ricorso in Cassazione

Gli imputati hanno presentato ricorso sostenendo:
 
  1. Errato calcolo della prescrizione (entrambi gli imputati).
  2. Vizio di motivazione sulla responsabilità del B.B. (legale rappresentante della MCFI, impresa distaccante della vittima, per omessa valutazione delle prove relative alla sicurezza del cantiere e alla formazione del lavoratore).
  3. Insussistenza del nesso causale tra l’omessa verifica del B.B. e l’evento lesivo.

8. Giudizio della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi con le seguenti motivazioni:
 
  • Errato calcolo della prescrizione: La Corte ha confermato che la prescrizione non era maturata al momento della sentenza di primo grado, considerando i periodi di sospensione intervenuti nel corso del processo.
  • Responsabilità del distaccante: È stato ribadito che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, il distacco non esonera il datore di lavoro distaccante dagli obblighi di verifica preventiva della sicurezza del luogo di lavoro.
  • Nesso causale: La mancata verifica preventiva delle condizioni di sicurezza ha avuto un ruolo determinante nella verificazione dell’infortunio. Il rischio di caduta della scaffalatura era prevedibile e prevenibile, e la condotta omissiva del B.B. ha contribuito causalmente al verificarsi dell’evento lesivo.

9. Principi giurisprudenziali richiamati

  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 31300/2013 (Farinotti): Responsabilità del datore di lavoro distaccante in caso di mancato controllo preventivo delle condizioni di sicurezza.
  • Cass. Pen., Sez. 4, n. 4480/2020 (Tremacchi): Obbligo di vigilanza del distaccante sulla perdurante sicurezza dell’ambiente di lavoro.
  • Cass. Pen., Sez. U, n. 36208/2024 (Calpitano): Obbligo del giudice di valutare la fondatezza delle pretese civili anche in caso di prescrizione del reato.

10. Conclusioni e riflessi su DVR e formazione

Questa sentenza ribadisce con chiarezza il principio secondo cui il distacco di un lavoratore non comporta un automatico trasferimento degli obblighi di sicurezza. Il datore di lavoro distaccante mantiene l’onere di verificare che l’ambiente in cui il proprio dipendente sarà impiegato sia idoneo e sicuro.

Implicazioni pratiche:

  • DVR: Il datore di lavoro distaccante deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con riferimento alle condizioni di sicurezza del luogo di distacco, includendo specifiche misure di verifica preliminare.
  • Formazione: Entrambi i datori di lavoro devono assicurare che il lavoratore distaccato riceva una formazione adeguata, sia generale (distaccante) sia specifica (distaccatario), in relazione ai rischi propri delle attività svolte.

Il principio di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro impone un controllo attivo e continuo, che non si esaurisce con la semplice formalizzazione dell’accordo di distacco.
 
Ora se almeno sulla carta tutto torna in termini di principi di tutela, le criticità sorgono nell’ipotesi in cui le sedi di Distaccante e Distaccatario siano distanti, come nell’ipotesi di un distacco transnazionale.

Quali potrebbero essere dunque le soluzioni in questi casi?

Distacco transnazionale: criticità e soluzioni

Nel caso di distacco transnazionale, sorgono ulteriori problematiche legate alla distanza geografica e alla differente normativa vigente nei paesi coinvolti. Le principali criticità operative includono:
 
  • Difficoltà di verifica preventiva: Il distaccante potrebbe non avere un controllo diretto e immediato sulle condizioni di sicurezza del luogo di distacco.
  • Differenze normative: Il paese di destinazione potrebbe avere standard di sicurezza differenti da quelli del paese d'origine.
  • Formazione e lingua: I lavoratori distaccati potrebbero necessitare di formazione specifica nella lingua del paese ospitante.

Soluzioni pratiche:

Tra le soluzioni pratiche riteniamo si debbano prendere in considerazione almeno le seguenti:
 
  1. Accordi dettagliati tra distaccante e distaccatario, specificando le responsabilità in materia di sicurezza.
  2. Ispezioni periodiche e verifiche documentali per assicurarsi che il luogo di lavoro sia conforme agli standard di sicurezza.
  3. Formazione specifica e traduzione della documentazione per garantire che il lavoratore comprenda le procedure di sicurezza locali.
  4. Nomina di un referente per la sicurezza sul posto, per monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. 
Queste misure riducono il rischio di infortuni e garantiscono la conformità alle normative vigenti, prevenendo responsabilità penali e civili per entrambe le parti.
Area Legale
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