Obbligo di copertura assicurativa INAIL per i riders
07/02/2020
La ridefinizione sul piano internazionale di molti lavori “atipici” sta comportando una revisione delle tutele assicurative collegate.
L’INAIL ha recentemente pubblicato prime istruzioni per disciplinare con decorrenza 1 febbraio obblighi correlati all’attività di “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore”, meglio noti come “riders”, come definiti dalla Legge n.128/2019. Queste attività hanno assunto dimensioni di rilievo anche attraverso la diffusione delle piattaforme digitali.
Destinatarie le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che impiegano ciclofattorini.
L’impresa che non ha già un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), deve trasmettere all’Inail in via telematica la denuncia d’iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo.
Se l’impresa è già registrata, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui attraverso lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
E’ necessario indicare il mezzo utilizzato per individuare la voce di rischio e la percentuale di utilizzo del mezzo impiegato per effettuare le consegne (ad es. bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15% ecc.) in modo che sia correttamente computato l’importo del premio assicurativo dovuto.
I premi sono a carico delle imprese di delivery che dovranno stimare e comunicare le giornate presunte di impiego dei fattorini per l’anno in corso e moltiplicare tale numero per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro.
Il premio assicurativo dovuto per il 2020 sarà stabilito con l’autoliquidazione 2021 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori. L’Inail invierà tramite Pec il certificato di assicurazione e conteggio del premio oppure il certificato di variazione e conteggio del premio con indicazione dei termini di pagamento tramite modulo F24.
In caso di infortunio (anche in itinere) e malattia professionale ai rider spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti e quindi dovranno provvedere a dare tempestiva comunicazione al Datore di Lavoro del numero identificativo del certificato medico di infortunio, della data di rilascio e dei giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
L’obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale da parte del Datore di Lavoro decorre dalla data in cui gli sono stati notificati gli estremi del certificato medico.
Area Legale
INAIL: nota operativa 23 Gennaio 2020