Il meccanismo del divieto condizionato
La principale innovazione operativa introdotta dall'Ordinanza è la trasformazione del divieto di lavorare nelle ore centrali da misura raccomandata a obbligo cogente, attivato da un indicatore oggettivo e in tempo reale: il livello di rischio "ALTO" segnalato dal portale Worklimate (
https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro) per il Comune in cui si svolge l'attività. Questo approccio ancora l'obbligo a dati previsionali aggiornati quotidianamente dall'INAIL-CNR, fornendo al contempo un riferimento univoco per i controlli ispettivi.
Concetto chiave
Il divieto non è permanente né automaticamente giornaliero: scatta solo nelle giornate in cui la mappa Worklimate, consultata nelle ore mattutine, indica rischio "ALTO" per la localizzazione specifica. Il datore di lavoro è dunque tenuto a istituire una procedura di monitoraggio quotidiano del portale prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
La fascia oraria protetta
La sospensione obbligatoria riguarda la fascia 12:30 - 16:00. La scelta di questo intervallo riflette il picco di irraggiamento solare e di temperatura dell'aria nelle ore centrali, identificato nelle Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni come il periodo di massimo rischio per i lavoratori esposti. Al di fuori di questa fascia, anche nelle giornate a rischio "ALTO", l'attività rimane consentita con le misure di prevenzione ordinariamente previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo.
Le lavorazioni in ambienti chiusi non climatizzati
Per le lavorazioni all'aperto diverse da quelle espressamente coperte dal divieto (es. attività logistiche in piazzali, baie di carico e scarico) e per quelle in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche siano influenzate dall'esterno, l'Ordinanza non introduce obblighi aggiuntivi ma raccomanda il rispetto delle Linee di indirizzo e il ricorso a tecnologie di monitoraggio microclimatico in loco — quali il termo-igrometro con tecnologia Bluetooth per la rilevazione dell'indice "humidex" nel singolo cantiere.
La deroga per interventi di pubblica utilità
Il secondo punto dispositivo dell'Ordinanza introduce una deroga strutturata per gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità. Le FAQ ufficiali chiariscono che la qualificazione come "intervento non procrastinabile" è rimessa al prudenziale apprezzamento dell'amministrazione appaltante. In ogni caso, anche per tali interventi rimane obbligatoria l'adozione delle misure organizzative e operative previste dalle Linee di indirizzo regionali, nel rispetto della valutazione del rischio condotta ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il regime sanzionatorio
L'inosservanza del divieto integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi limitati all'ambito territoriale di riferimento.