Ordinanza Pres. Giunta Reg. Lombardia: Rischi calore attività all'aperto

29/06/2026

Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026
Regione Lombardia - Divieto di lavoro in esposizione prolungata al sole nelle ore 12:30 - 16:00 nei settori agricolo, florovivaistico, edilizio ed estrattivo

SCHEDA TECNICA

Provvedimento Ordinanza contingibile e urgente n. 484, 9 giugno 2026 - Presidente Giunta Regionale Lombardia
Pubblicazione Supplemento BURL del 9 giugno 2026
Vigenza 10 giugno 2026 – 23 settembre 2026
Base legale Art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833; artt. 2 co. 4 lett. c) e 25 co. 2 Statuto autonomia Regione Lombardia
Norme di riferimento D.Lgs. 81/2008; art. 650 c.p.; Linee di indirizzo Conferenza Regioni 19 giugno 2025
Norme sostituite Nessuna (provvedimento autonomo stagionale)
Destinatari diretti Datori di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili all'aperto e cave in Lombardia
Organo emanante Presidente della Giunta Regionale
Ricorso TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione; ricorso straordinario CdS entro 120 giorni

Il presente documento è rivolto a Datori di lavoro, RSPP e ASPP operanti nei settori agricolo, florovivaistico, edile ed estrattivo nel territorio lombardo. Per i profili di compliance operativa si rinvia al punto 6; per le deroghe applicabili si veda il punto 3.

Con l'Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026 il Presidente della Regione Lombardia introduce, per la stagione calda 2026, il divieto di svolgere attività lavorativa in esposizione prolungata al sole nelle ore 12:30–16:00 nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni in cui il portale INAIL-CNR Worklimate segnali un livello di rischio "ALTO" per il Comune interessato. Il provvedimento si inserisce in un quadro preventivo già articolato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del 2025, aggiungendo uno strumento contingibile a carattere stagionale che vincola direttamente l'organizzazione del lavoro e la gestione del cantiere.

1. CONTESTO

Il rischio da stress termico e da esposizione prolungata alla radiazione solare nei luoghi di lavoro all'aperto non costituisce una novità nel panorama della prevenzione italiana. Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi - ivi incluso il rischio microclimatico - e la predisposizione di misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate.

In questo contesto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, il 19 giugno 2025, le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" (fonte tecnica, non normativa), che sistematizzano le misure di prevenzione raccomandate per le lavorazioni all'aperto e in ambienti chiusi non climatizzati. La Regione Lombardia aveva già attivato, con i D.d.s. n. 7527/2024 (agricoltura) e n. 9642/2024 (edilizia) (entrambi Decreti di Direttori/Dirigenti di struttura), piani mirati di prevenzione regionale sul rischio da stress da calore - atti dirigenziali regionali privi di efficacia normativa vincolante erga omnes.

L'Ordinanza n. 484/2026 si pone come strumento di chiusura del sistema: laddove le misure di prevenzione raccomandate dalle Linee di indirizzo potrebbero non garantire protezione sufficiente nelle ore centrali delle giornate a rischio elevato, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito dall'art. 32 della L. 833/1978, introducendo un divieto cogente e sanzionato penalmente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

L'Ordinanza si applica, sull'intero territorio regionale lombardo, a tutte le attività lavorative che presentano congiuntamente tre requisiti: svolgimento nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto (come definiti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/2008) o nelle cave; esposizione prolungata al sole - intesa come irraggiamento diretto non transitorio nella fascia 12:30 - 16:00; ricorrenza della condizione di rischio "ALTO" sul portale Worklimate per il Comune di svolgimento dell'attività.

I soggetti coinvolti sono:
 
  • Datori di lavoro nei settori suddetti: destinatari dell'obbligo di sospensione e della responsabilità sanzionatoria in caso di inosservanza.
  • RSPP e ASPP: chiamati ad aggiornare la valutazione del rischio termico e a verificare giornalmente il livello di rischio sul portale Worklimate.
  • Preposti: tenuti a verificare l'applicazione concreta della sospensione e a gestire la riorganizzazione dei turni nelle giornate a rischio ALTO.
  • Lavoratori: beneficiari della tutela, con obbligo di collaborazione nell'applicazione delle misure.

Sono escluse dall'applicazione del divieto le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, quando gli interventi siano qualificabili come di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità - purché non procrastinabili e sempre previa adozione delle idonee misure organizzative previste dalle Linee di indirizzo regionali.

3. COSA CAMBIA

Il meccanismo del divieto condizionato
La principale innovazione operativa introdotta dall'Ordinanza è la trasformazione del divieto di lavorare nelle ore centrali da misura raccomandata a obbligo cogente, attivato da un indicatore oggettivo e in tempo reale: il livello di rischio "ALTO" segnalato dal portale Worklimate (https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro) per il Comune in cui si svolge l'attività. Questo approccio ancora l'obbligo a dati previsionali aggiornati quotidianamente dall'INAIL-CNR, fornendo al contempo un riferimento univoco per i controlli ispettivi.

Concetto chiave
Il divieto non è permanente né automaticamente giornaliero: scatta solo nelle giornate in cui la mappa Worklimate, consultata nelle ore mattutine, indica rischio "ALTO" per la localizzazione specifica. Il datore di lavoro è dunque tenuto a istituire una procedura di monitoraggio quotidiano del portale prima dell'inizio dell'attività lavorativa.


La fascia oraria protetta
La sospensione obbligatoria riguarda la fascia 12:30 - 16:00. La scelta di questo intervallo riflette il picco di irraggiamento solare e di temperatura dell'aria nelle ore centrali, identificato nelle Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni come il periodo di massimo rischio per i lavoratori esposti. Al di fuori di questa fascia, anche nelle giornate a rischio "ALTO", l'attività rimane consentita con le misure di prevenzione ordinariamente previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalle Linee di indirizzo.

Le lavorazioni in ambienti chiusi non climatizzati
Per le lavorazioni all'aperto diverse da quelle espressamente coperte dal divieto (es. attività logistiche in piazzali, baie di carico e scarico) e per quelle in ambienti chiusi non climatizzati le cui condizioni termiche siano influenzate dall'esterno, l'Ordinanza non introduce obblighi aggiuntivi ma raccomanda il rispetto delle Linee di indirizzo e il ricorso a tecnologie di monitoraggio microclimatico in loco — quali il termo-igrometro con tecnologia Bluetooth per la rilevazione dell'indice "humidex" nel singolo cantiere.

La deroga per interventi di pubblica utilità
Il secondo punto dispositivo dell'Ordinanza introduce una deroga strutturata per gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità. Le FAQ ufficiali chiariscono che la qualificazione come "intervento non procrastinabile" è rimessa al prudenziale apprezzamento dell'amministrazione appaltante. In ogni caso, anche per tali interventi rimane obbligatoria l'adozione delle misure organizzative e operative previste dalle Linee di indirizzo regionali, nel rispetto della valutazione del rischio condotta ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il regime sanzionatorio
L'inosservanza del divieto integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi limitati all'ambito territoriale di riferimento.

4. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E PROFILI D.LGS. 231/2001

Il reato di cui all'art. 650 c.p. non rientra nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001, che non include le contravvenzioni. L'inosservanza dell'Ordinanza, di per sé, non espone quindi l'ente a responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, qualora dall'inosservanza del divieto derivasse un infortunio o una malattia professionale con profili di colpa (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime ex artt. 589 e 590 c.p.), tali fattispecie sono reati-presupposto ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. In tale scenario, la violazione dell'Ordinanza costituirebbe un elemento rafforzativo della colpa organizzativa, con conseguente esposizione dell'ente alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto.

6. CRITICITÀ E PROFILI DI COMPLIANCE

L'Ordinanza, pur lineare nella sua struttura, presenta alcune aree di incertezza che l'operatore HSE deve presidiare:
 
  • Responsabilità di monitoraggio: L'Ordinanza rimette al datore di lavoro l'obbligo di verificare quotidianamente il portale Worklimate. La norma non specifica chi, con quale frequenza e con quale documentazione debba effettuare e registrare questa consultazione. È opportuno formalizzare una procedura interna che attribuisca il compito e preveda la conservazione degli esiti giornalieri come evidenza documentale.
  • Nozione di "esposizione prolungata": Le FAQ chiariscono che per esposizione prolungata si intende l'irraggiamento diretto non transitorio nella fascia 12:30–16:00. Rimane aperto il quesito su attività che alternano fasi all'aperto e fasi in ombra o al coperto durante la stessa fascia oraria: la giurisprudenza dovrà chiarire se la discontinuità dell'esposizione escluda l'applicazione del divieto.
  • Deroga per pubblica utilità: La definizione di "intervento non procrastinabile" rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione appaltante genera incertezza applicativa. Il confine è interpretativo e non ancora chiarito da prassi consolidata.
  • Coordinamento con i regolamenti comunali: L'Ordinanza raccomanda — ma non impone — ai Comuni di derogare temporaneamente ai regolamenti acustici per consentire lo svolgimento di lavorazioni nelle fasce orarie più fresche (es. asfaltatura strade). La mancata deroga da parte di singoli Comuni potrebbe creare un conflitto tra l'obbligo regionale di sospendere nelle ore centrali e il divieto comunale di operare in orari alternativi.
  • Aggiornamento del DVR: L'Ordinanza non modifica formalmente il D.Lgs. 81/2008, ma introduce un obbligo operativo che deve trovare riscontro nel Documento di Valutazione dei Rischi, con specifica valutazione del rischio termico da esposizione solare integrata dalla procedura di monitoraggio Worklimate.

BOX OPERATIVO

Per i professionisti HSE

Per i professionisti HSE operanti in Lombardia nei settori agricolo, florovivaistico, edilizio e estrattivo, l'Ordinanza n. 484/2026 introduce adempimenti concreti e immediati: istituzione di una procedura di monitoraggio giornaliero del portale Worklimate, con documentazione delle consultazioni effettuate; aggiornamento del DVR con la valutazione specifica del rischio termico da esposizione solare e il piano di sospensione nelle giornate a rischio ALTO; formazione o informazione dei preposti sulle modalità di gestione operativa della sospensione e sulla riorganizzazione dei turni; verifica della compatibilità degli orari alternativi con i regolamenti comunali acustici applicabili. Il presidio tecnico-normativo di questi adempimenti - in un quadro che vede la Regione già dotata di piani mirati di prevenzione settoriali e di strumenti di monitoraggio in tempo reale - consente di leggere con anticipo gli orientamenti che la prassi ispettiva e la giurisprudenza tenderanno a consolidare nei prossimi anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti normative:
Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, Presidente Giunta Regionale Lombardia (BURL Supplemento 9 giugno 2026) - Art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Art. 650 c.p. - D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies - Allegato X, D.Lgs. 81/2008.

Fonti tecniche (non normative):
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 19 giugno 2025 - D.d.s. Regione Lombardia 26 giugno 2024, n. 9642 (edilizia) - D.d.s. Regione Lombardia 17 maggio 2024, n. 7527 (agricoltura) - Portale INAIL-CNR Worklimate: https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

FAQ ufficiali:
FAQ su Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, Regione Lombardia (documento allegato).
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