Organizzazioni complesse: chi risponde davvero della sicurezza?
24/11/2025
Organizzazioni complesse: chi risponde davvero della sicurezza? La Cassazione chiarisce un punto decisivo
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, del 28 ottobre 2025 n. 35019 si esprime in relazione alla corretta attribuzione di responsabilità in un’organizzazione complessa (A.T.I. di manutenzione), con particolare riferimento all’individuazione del “gestore del rischio” in materia di sicurezza sul lavoro e alla coerenza della motivazione rispetto alle deduzioni difensive sulla struttura dell’assetto organizzativo.
In realtà aziendali complesse, la posizione di garanzia non coincide automaticamente con la posizione formale di vertice, ma va individuata alla luce della concreta titolarità del potere decisionale, organizzativo e di controllo sul rischio specifico. La delega di funzioni o la ripartizione interna di ruoli (anche gestori) devono essere analizzate in concreto; la responsabilità ricade su chi è effettivamente “competente per il rischio”.
- Reato contestato: omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.), in cooperazione colposa (art. 113 cod. pen.)
- Norme richiamate nel decisum: art. 113 e 589 cod. pen.; artt. 23 e 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; artt. 2 e 5 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (direttiva macchine all’epoca dell’evento); direttiva 2006/42/CE; art. 616 cod. proc. pen.; principi in tema di atto di impugnazione e vizi di motivazione.
Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Persona offesa: C.C., Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la struttura protetta dell’ospedale in cui ha avuto luogo l’infortunio, deceduto per schiacciamento a causa del ribaltamento di un’anta di cancello scorrevole.
Imputati principali nel giudizio di legittimità:
A.A. legale rappresentante di M.T.M. s.r.l., subappaltatrice dei lavori di fornitura e posa in opera dei cancelli.
B.B. legale rappresentante di OLICAR S.p.A. , manutentore/ATI, società incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cancelli in forza di contratto d’appalto con l’A.S.L.
Altri soggetti rilevanti:
D.D. legale rappresentante di VALSIE s.r.l., appaltatrice dei lavori di realizzazione della struttura protetta (condanna definitiva).
E.E. Direttore della Casa circondariale (datore di lavoro dell’infortunato), assolto con doppia conforme; la relativa assoluzione è divenuta irrevocabile.Capi di imputazione rilevanti:
- Per A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore): omicidio colposo in cooperazione colposa (art. 113 e 589 cod. pen.) per avere fornito e installato un cancello non conforme alle norme di sicurezza (art. 23 D.Lgs. 81/2008; artt. 2 e 5 D.P.R. 459/1996), privo di idonei sistemi di sicurezza (fermo meccanico di fine corsa adeguato, doppia guida posteriore, marcatura CE e fascicolo tecnico).
- Per B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI): omicidio colposo in cooperazione colposa aggravato ex art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione alla violazione dell’art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008, per imperizia nella gestione del contratto di manutenzione e per omessa adozione delle misure di prevenzione e coordinamento idonee a garantire un funzionamento sicuro del cancello.
Esposizione dei fatti
- Presso la struttura protetta di un ospedale di Roma, l’accesso era regolato da due cancelli scorrevoli automatizzati su guida.
- Il giorno del sinistro (19 ottobre 2011), a seguito dell’ennesimo blocco del sistema motorizzato, il cancello veniva azionato manualmente da C.C. (assistente capo Polizia Penitenziaria), mediante l’uso di apposite chiavi di sblocco, per consentire l’uscita urgente di un’ambulanza.
- Durante la manovra manuale, l’anta del cancello scavalla dal binario e si ribalta verso l’interno, schiacciando il lavoratore e causandone il decesso.
Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato:
- Inidoneità del fermo meccanico di fine corsa: spessore di soli 4 mm, non proporzionato a peso e dimensioni dell’anta, tale da non impedire lo “scavallamento” in caso di azionamento manuale.
- Assenza di doppia guida posteriore e di ulteriori accorgimenti antiribaltamento.
- Assenza di marcatura CE e di fascicolo tecnico con istruzioni e avvertenze di sicurezza, in violazione della disciplina macchine (D.P.R. 459/1996 all’epoca dell’evento).
- Ripetuti blocchi del cancello nel tempo, con frequenti interventi manutentivi.
La catena causale ricostruita dalla giurisprudenza di merito individua:
- Difetto originario di progettazione e installazione (M.T.M. con A.A. legale rappresentante – fornitore/installatore): cancello artigianale, non conforme ai requisiti minimi di sicurezza.
- Deficit di manutenzione ed adeguamento (OLICAR/ATI – con B.B. con legale rapp. – manutentore/ATI e struttura di manutenzione): non solo mancata eliminazione del vizio strutturale, ma anche mancata gestione preventiva del rischio connesso alla movimentazione manuale in caso di blocco.
- Prassi consolidata di apertura manuale in caso di blocco, non adeguatamente affrontata e messa in sicurezza.
Responsabilità contestate nel dettaglio
Posizione di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore del cancello)
Alla legale rappresentante di M.T.M. è addebitata:
La fornitura e posa in opera di un cancello non a regola d’arte, con soluzioni artigianali, privo di adeguati sistemi di sicurezza.
La violazione dell’art. 23 D.Lgs. 81/2008, che vieta la fabbricazione, vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari di sicurezza.
La violazione degli artt. 2 e 5 D.P.R. 459/1996 (norma di recepimento delle direttive macchine previgenti alla direttiva 2006/42/CE), che definiscono:
i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute delle macchine;
- gli obblighi del costruttore relativi a progettazione, costruzione, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e marcatura CE;
- il divieto di immissione sul mercato di macchine non conformi ai requisiti essenziali.
In altri termini, M.T.M. avrebbe immesso in servizio una “macchina-cancello” strutturalmente insicura, priva tanto di idonei accorgimenti meccanici antiribaltamento quanto degli adempimenti documentali e di marcatura che accompagnano la conformità alla normativa tecnica e di prodotto.
Posizione di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI - responsabile della società di manutenzione)
A B.B., nella qualità attribuitagli dai giudici di merito, è contestato di avere:
Gestito la manutenzione del cancello in modo imperito, eseguendo ripetuti interventi senza garantire che il sistema tornasse a funzionare in condizioni di sicurezza complessiva.
Omesso di dare attuazione agli obblighi di cooperazione e coordinamento ex art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008, che impone ai datori di lavoro, in caso di appalto o subappalto interno:
- di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente sui rischi;
- di eliminare o ridurre i rischi da interferenze, predisponendo, ove necessario, un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Omesso di segnalare i pericoli derivanti dall’uso manuale del cancello in caso di blocco e di regolamentare tale prassi in chiave di prevenzione.
La responsabilità di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) è dunque costruita, nelle sentenze di merito, come responsabilità gestionale del rischio manutentivo in un’organizzazione complessa (A.T.I. Tiberis), in cui OLICAR è mandataria ed operano vari livelli organizzativi (responsabile di commessa, direzione operativa, direzione di presidio, squadre di intervento).Riferimenti normativi e contenuto degli articoli richiamati
Art. 113 cod. pen. (cooperazione nel delitto colposo): stabilisce che quando il fatto colposo è commesso con il contributo di più persone, ciascuna risponde per il reato colposo, se l’evento era prevedibile ed evitabile secondo la regola cautelare violata e il contributo causale è effettivo, seppure non doloso.
Art. 589 cod. pen. (omicidio colposo): punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona; il comma 2 prevede un aumento di pena quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o sulla circolazione stradale.
Art. 23 D.Lgs. 81/2008: vieta a chiunque di fabbricare, vendere, noleggiare, concedere in uso o in locazione finanziaria attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione e impianti non conformi alle normative di sicurezza; chi viola tale divieto espone a responsabilità penale e amministrativa.
Art. 26 D.Lgs. 81/2008: disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, imponendo:
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici;
- informazione sui rischi specifici;
- cooperazione e coordinamento;
- redazione, ove necessario, del DUVRI sui rischi interferenziali.
Art. 2 D.P.R. 459/1996: definisce il campo di applicazione della disciplina sulle macchine, individuando i prodotti soggetti e le nozioni rilevanti (macchina, quasi-macchina, componenti di sicurezza).
Art. 5 D.P.R. 459/1996: stabilisce il divieto di immissione sul mercato e messa in servizio di macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e alle disposizioni del decreto, ponendo in capo al costruttore l’obbligo di garantire la conformità.
Direttiva 2006/42/CE: anche se temporalmente successiva all’installazione, costituisce il quadro attuale di riferimento in materia di progettazione e costruzione di macchine, richiedendo che le stesse siano progettate e costruite in modo da eliminare o ridurre i rischi durante il loro uso ragionevolmente prevedibile, con obbligo di marcatura CE e documentazione tecnica.Giudizio di primo grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale ha:
Ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando le consulenze tecniche (del PM e delle parti), concordi nel ritenere:
- la causa tecnica del ribaltamento nel fermo di fine corsa inidoneo e nella mancanza di dispositivi antiribaltamento;
- la prevedibilità del rischio in relazione alla massa dell’anta e alle modalità di funzionamento del cancello.
Affermato la responsabilità di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore) per la fornitura e posa di un cancello non conforme ai requisiti di sicurezza, con violazione delle norme di prodotto (D.P.R. 459/1996) e dell’art. 23 D.Lgs. 81/2008.
Affermato la responsabilità di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) quale gestore della manutenzione, ritenendo che egli, quale vertice della società mandataria nell’ATI, fosse titolare della posizione di garanzia sul rischio connesso alla funzionalità del cancello, anche sotto il profilo della sicurezza strutturale, alla luce del capitolato tecnico e del piano di manutenzione.
Assolto il Direttore della Casa circondariale E.E. (direttore Casa circondariale – datore di lavoro della vittima), ritenendo che la specifica modalità di verificazione dell’evento (ribaltamento dell’anta) non fosse prevedibile sulla base dei soli ripetuti blocchi del sistema motorizzato, almeno sotto il profilo della posizione di garanzia del datore di lavoro penitenziario.
Sul piano sanzionatorio, il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche in un bilanciamento sostanzialmente favorevole rispetto all’aggravante dell’art. 589, comma 2, pur con un difetto di formulazione nel dispositivo, e ha modulato la pena in relazione al contributo di ciascun imputato.Giudizio di secondo grado e relative motivazioni (Corte d’appello)
La Corte d’appello di Roma ha confermato le condanne di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore) e B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) (doppia conforme) per l’omicidio colposo aggravato, confermando anche:
- la ricostruzione della dinamica del sinistro;
- il ruolo causale dei difetti di progettazione e installazione;
- il ruolo causale degli inadempimenti manutentivi e organizzativi.
Per A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore), la Corte d’appello ha:
- Ribadito che il cancello fosse strutturalmente inidoneo già al momento dell’installazione, con fermo di fine corsa di 4 mm, privo di elementi idonei a trattenere l’anta in caso di spinta manuale.
- Ritenuta non credibile la tesi difensiva secondo cui il fermo originario fosse di 10 cm e che l’inidoneità fosse frutto di interventi successivi, escludendo la presenza di manutenzioni straordinarie idonee a modificare la struttura del fermo.
- Richiamato la mancanza di fascicolo tecnico e marcatura CE non come elemento autonomo di responsabilità, ma come indizio della complessiva non conformità del prodotto alle norme di sicurezza.
Per B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI), la Corte ha:
- Confermato che il contratto di appalto e il relativo piano di manutenzione attribuissero all’impresa un obbligo di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, comprensivo non solo delle parti elettriche ma anche della regolazione del fine corsa e della molla chiudi-porta, con evidente valenza in termini di sicurezza meccanica.
- Ritenuto che la frequenza dei blocchi del cancello e la prassi di aprirlo manualmente imponessero, sul piano della diligenza tecnica, una valutazione approfondita del rischio connesso a tale modalità di uso anomalo ma prevedibile.
- Valutato la posizione di B.B. come posizione apicale nell’organizzazione manutentiva, ravvisando in capo a lui una competenza per il rischio sulla sicurezza del sistema cancello, a prescindere dalla qualifica formale di datore di lavoro all’interno della società.
Sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio la Corte ha:
- Richiamato la motivazione di primo grado, ritenendola corretta e proporzionata;
- Evidenziato che le attenuanti generiche erano state già sostanzialmente prevalenti sull’aggravante, non emergendo spazi per ulteriori riduzioni.
Motivi del ricorso in Cassazione
Ricorso di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore)
Due motivi principali:
- Vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità: si contesta che la Corte d’appello abbia semplicemente richiamato la sentenza di primo grado e la consulenza del PM, senza valutare le prove contrarie (collaudo, dichiarazioni dei testimoni, modifiche successive al cancello, posizione del datore di lavoro E.E. (direttore Casa circondariale – datore di lavoro della vittima). Si deduce, inoltre, l’erroneo richiamo alla direttiva macchine 2006/42/CE e al D.Lgs. 17/2010, entrati in vigore dopo l’installazione del cancello.
- Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: si lamenta una motivazione meramente apparente sul diniego di una pena più vicina al minimo edittale e di un bilanciamento più favorevole delle attenuanti generiche.
Ricorso di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI)
Cinque motivi:
- Omessa valutazione delle deduzioni difensive sull’assetto organizzativo dell’ATI: la difesa aveva illustrato con memoria in appello la struttura a più livelli dell’A.T.I. Tiberis, sostenendo che il contratto fosse con l’ATI e non con OLICAR, e che la gestione operativa del rischio sul cancello spettasse alla direzione operativa o alla direzione di presidio, non al responsabile di commessa B.B..
- Errata individuazione del gestore del rischio nelle organizzazioni complesse e vizio di motivazione sulla qualifica di datore di lavoro o di responsabile della sicurezza.
- Erronea interpretazione del contenuto degli obblighi manutentivi: si sostiene che il contratto riguardasse solo le parti elettriche, non le strutture portanti e i fermi meccanici.
- Erronea affermazione della prevedibilità dell’evento: la difesa contesta che la prassi di apertura manuale fosse nota a B.B. all’epoca dei fatti, rilevando l’assenza di segnalazioni specifiche su rischi di ribaltamento.
- Erronea applicazione dell’aggravante ex art. 589, comma 2, e dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 con mancata declaratoria di prescrizione: si sostiene che il rischio di ribaltamento non fosse rischio interferenziale riconducibile all’art. 26 e che B.B. non fosse datore di lavoro nell’organizzazione OLICAR.
Giudizio di terzo grado e motivazioni (Corte di Cassazione)
Posizione di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore)
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sul primo motivo, la Cassazione rileva che la sentenza d’appello non si limita a un richiamo acritico del primo grado:
- ricostruisce autonomamente la vicenda;
- si confronta con i motivi d’appello;
- valorizza in modo coerente le conclusioni, convergenti, dei consulenti tecnici (PM, difese, parti civili) sui difetti strutturali del cancello.
La censura è ritenuta aspecifica, perché non indica con precisione le prove decisive non valutate, né chiarisce in che modo esse avrebbero imposto una conclusione diversa.
Sul nesso causale e sul ruolo del Direttore penitenziario, la Corte ricorda che la doppia conforme assolutoria di E.E. non è oggetto di ricorso in Cassazione, sicché non è consentito rimettere in discussione in questa sede quella valutazione.
Quanto al decorso del tempo e alle presunte modifiche successive del cancello, le allegazioni difensive sono ritenute ipotetiche e non sorrette da elementi processuali certi, in contrasto con l’accertamento uniforme dei giudici di merito sulla stabilità nel tempo del difetto strutturale.
In relazione alla direttiva macchine e al D.Lgs. 17/2010, la Corte chiarisce che, per la posizione di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore), sono rilevanti gli artt. 2 e 5 D.P.R. 459/1996 e l’art. 23 D.Lgs. 81/2008: l’eventuale richiamo alla direttiva 2006/42/CE ha valore meramente descrittivo del quadro normativo evolutivo, non incide sul nucleo della colpa, che è radicato nell’immissione in servizio di un cancello già originariamente non conforme.
Sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione ritiene che la Corte d’appello si sia adeguatamente confrontata con il motivo, evidenziando che:
le attenuanti generiche erano già state valutate in senso sostanzialmente prevalente;
la pena concretamente determinata è frutto di un apprezzamento discrezionale non manifestamente illogico e come tale insindacabile in sede di legittimità.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna alle spese, alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. e alla rifusione delle spese alle parti civili.
Posizione di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI)
La Corte opera una distinzione:
- Primo e secondo motivo: accolti nei termini indicati.
- Terzo e quinto motivo: dichiarati inammissibili.
- Quarto motivo: assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Il nucleo centrale della decisione riguarda la mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, della memoria difensiva sull’assetto dell’ATI e sulla ripartizione interna di funzioni e poteri.
La Cassazione rileva che:
La difesa aveva articolato, con memoria e in discussione, una ricostruzione dettagliata dei quattro livelli organizzativi dell’ATI Tiberis:
- responsabile di commessa B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI), con compiti di coordinamento generale e rapporti con ASL e Regione;
- direzione operativa, competente per il monitoraggio della funzionalità degli immobili e la gestione esecutiva dei servizi;
- direzione di presidio, competente per le strategie gestionali e gli interventi manutentivi specifici;
- livello operativo, costituito dalle squadre di intervento.
Tale elemento era direttamente rilevante per l’imputazione soggettiva dell’evento, perché incideva sulla individuazione del titolare della “competenza per il rischio” in relazione al cancello oggetto del sinistro.
La Corte d’appello, tuttavia:
- ha ignorato tali deduzioni, limitandosi a ribadire che B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) fosse titolare della posizione di garanzia in quanto firmatario del contratto e rappresentante di OLICAR;
- non si è confrontata con l’argomento difensivo secondo cui il rischio specifico di ribaltamento del cancello, emerso in sede manutentiva, avrebbe dovuto essere gestito dalla direzione di presidio o dalla direzione operativa, non dal responsabile di commessa;
- ha sostanzialmente dato per scontato che il vertice societario, in quanto tale, coincidesse con il gestore del rischio, senza una analisi funzionale delle deleghe e dell’effettivo esercizio di poteri decisionali e di controllo.
Questo deficit motivazionale integra, secondo la Cassazione, un vizio di motivazione rilevante: in organizzazioni complesse, l’attribuzione della responsabilità penale non può essere fondata sulla mera qualifica formale, ma deve essere ancorata alla struttura concreta dei poteri organizzativi e alla effettiva gestione del rischio.
Sul terzo motivo (contenuto del contratto e natura della manutenzione), la Corte conferma la valutazione di merito:
- il capitolato tecnico e il piano di manutenzione allegato al contratto prevedono manutenzione ordinaria e straordinaria su cancelli e portoni elettrici, comprendente:
- controlli e verifiche periodiche;
- pulizia, lubrificazione;
- regolazione del fine corsa e della molla chiudi porta;
- tale obbligo, interpretato in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito, include anche le regolazioni e verifiche aventi ricaduta diretta sulla sicurezza meccanica del cancello, non solo sugli aspetti elettrici.
Sul quinto motivo (aggravante e prescrizione), la Cassazione ritiene inammissibile la censura perché:
- la condanna di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) si inserisce in una fattispecie di cooperazione colposa (art. 113 cod. pen.) in omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, in cui l’aggravante deriva anche da violazioni di norme prevenzionistiche attribuite agli altri coimputati (ad esempio, art. 23 D.Lgs. 81/2008 e norme sulla sicurezza macchine in capo ad A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore) e D.D. (legale rapp. VALSIE – appaltatrice lavori);
- opera dunque l’effetto estensivo dell’aggravante sull’intero concorso colposo, come da consolidata giurisprudenza;
- non vi è spazio per ridurre il fatto a fattispecie semplice prescritta.
Conseguenza: annullamento con rinvio per B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il profilo dell’imputazione soggettiva dell’evento alla luce delle specifiche deduzioni sull’organizzazione dell’ATI e sulla ripartizione dei poteri di gestione del rischio.Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati
La sentenza richiama numerosi arresti giurisprudenziali, utilizzati per:
Effetto estensivo dell’aggravante nel concorso colposo:
- Cass Pen Sez. 4, n. 46408/2021: in fattispecie di concorso colposo in omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, gli effetti dell’aggravante si estendono a tutti i concorrenti ex art. 113 cod. pen., ove l’evento sia riconducibile anche causalmene alla violazione di norme prevenzionistiche ascrivibili a ciascuno.
Vizi di motivazione per omessa considerazione di deduzioni difensive:
- Cass Pen Sez. 1, n. 26536/2025, Cilio; Sez. 2, n. 9471/2025, Matos: l’omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di deduzioni difensive specifiche e potenzialmente decisive, soprattutto se veicolate da memorie ritualmente depositate, può integrare vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.
Attribuzione della responsabilità nelle organizzazioni complesse e competenza per il rischio:
- Cass Pen Sez. 4, n. 8476/2022 (dep. 2023), Rinaldi; Sez. 4, n. 40682/2024, Parenti: le sentenze richiamate sviluppano il principio per cui, nelle realtà aziendali complesse, la posizione di garanzia non coincide automaticamente con la posizione formale di vertice, ma va individuata alla luce della concreta titolarità del potere decisionale, organizzativo e di controllo sul rischio specifico. La delega di funzioni o la ripartizione interna di ruoli (anche gestori) devono essere analizzate in concreto; la responsabilità ricade su chi è effettivamente “competente per il rischio”.
Considerazioni conclusive di commento
La sentenza si colloca nel solco di una evoluzione giurisprudenziale attenta alle strutture organizzative complesse e alla reale distribuzione dei poteri in materia di sicurezza sul lavoro.
1. Punto fermo sulla responsabilità del fornitore/installatore (A.A. legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore):
- La Cassazione conferma un orientamento rigoroso nel ritenere il fornitore/installatore di un impianto “macchina” come titolare di una posizione di garanzia ex lege (art. 23 D.Lgs. 81/2008; D.P.R. 459/1996 per l’epoca), che impone di consegnare un prodotto già intrinsecamente sicuro e conforme alle norme di prodotto e di sicurezza.
- La difesa fondata su presunte modifiche successive non sorrette da prova certa non è idonea a spezzare il nesso causale.
2. Centralità della “competenza per il rischio” nelle organizzazioni complesse (B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI):
- Il profilo innovativo (o comunque rafforzato) della sentenza è la valorizzazione della struttura dell’ATI e della conseguente necessità di una motivazione analitica sulla individuazione del soggetto che, all’interno di tale architettura, è effettivamente titolare del potere di decisione e controllo sul rischio specifico (qui: cancello e sue condizioni di sicurezza).
- La Corte non esclude affatto che B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) possa essere responsabile; afferma tuttavia che non è sufficiente dire: “è il firmatario del contratto, quindi è garante”. Occorre dimostrare come e in che misura egli fosse il gestore effettivo del rischio manutentivo.
3. Rafforzamento dell’obbligo di motivazione rispetto alle difese tecniche:
- L’omessa considerazione della memoria difensiva sull’assetto organizzativo integra un vizio di motivazione; il giudice di merito non può “bypassare” argomenti decisivi limitandosi a ribadire formule di principio.
- In prospettiva applicativa, questo impone a chi redige modelli organizzativi e contratti di appalto/manutenzione di curare tracciabilità e chiarezza delle deleghe, perché la Cassazione richiede che il giudice di merito entri nel merito della filiera decisionale.
4. Rischi interferenziali e ambito di applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008:
- Pur dichiarando inammissibile il motivo di ricorso sul punto, la sentenza conferma che l’art. 26 può fungere da norma di riferimento per la colpa specifica del manutentore/appaltatore, anche quando il rischio nasce da difetti originari dell’impianto, purché in sede manutentiva si sia consolidata una prassi di uso (qui, la manovra manuale in caso di blocco) che avrebbe dovuto essere oggetto di cooperazione, coordinamento e informazione.
5. Implicazioni operative:
- Per strutture sanitarie, penitenziarie e, più in generale, per tutte le organizzazioni che utilizzano cancelli automatizzati e altre “macchine di accesso”, la sentenza conferma la necessità di:
- verificare la conformità originaria dei dispositivi (fornitore/installatore);
- garantire manutenzioni che tengano conto dei rischi strutturali e d’uso anomalo ma prevedibile;
- regolare in modo espresso e formalizzato le prassi operative (come l’apertura manuale in caso di blocco), includendole nella valutazione dei rischi e negli accordi di cooperazione con appaltatori e ATI.