Posizione di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore)
La Corte dichiara il r
icorso inammissibile.
Sul primo motivo, la Cassazione rileva che la sentenza d’appello non si limita a un richiamo acritico del primo grado:
- ricostruisce autonomamente la vicenda;
- si confronta con i motivi d’appello;
- valorizza in modo coerente le conclusioni, convergenti, dei consulenti tecnici (PM, difese, parti civili) sui difetti strutturali del cancello.
La censura è ritenuta aspecifica, perché non indica con precisione le prove decisive non valutate, né chiarisce in che modo esse avrebbero imposto una conclusione diversa.
Sul nesso causale e sul ruolo del Direttore penitenziario, la Corte ricorda che la doppia conforme assolutoria di E.E. non è oggetto di ricorso in Cassazione, sicché non è consentito rimettere in discussione in questa sede quella valutazione.
Quanto al decorso del tempo e alle presunte modifiche successive del cancello, le allegazioni difensive sono ritenute ipotetiche e non sorrette da elementi processuali certi, in contrasto con l’accertamento uniforme dei giudici di merito sulla stabilità nel tempo del difetto strutturale.
In relazione alla
direttiva macchine e al D.Lgs. 17/2010, la Corte chiarisce che, per la posizione di A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore), sono rilevanti gli
artt. 2 e 5 D.P.R. 459/1996 e l’art. 23 D.Lgs. 81/2008: l’eventuale richiamo alla direttiva 2006/42/CE ha valore meramente descrittivo del quadro normativo evolutivo, non incide sul nucleo della colpa, che è radicato nell’immissione in servizio di un cancello già originariamente non conforme.
Sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione ritiene che la Corte d’appello si sia adeguatamente confrontata con il motivo, evidenziando che:
le attenuanti generiche erano già state valutate in senso sostanzialmente prevalente;
la pena concretamente determinata è frutto di un apprezzamento discrezionale non manifestamente illogico e come tale insindacabile in sede di legittimità.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna alle spese, alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. e alla rifusione delle spese alle parti civili.
Posizione di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI)
La Corte opera una distinzione:
- Primo e secondo motivo: accolti nei termini indicati.
- Terzo e quinto motivo: dichiarati inammissibili.
- Quarto motivo: assorbito dall’accoglimento dei primi due.
Il nucleo centrale della decisione riguarda la mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, della memoria difensiva sull’assetto dell’ATI e sulla ripartizione interna di funzioni e poteri.
La Cassazione rileva che:
La difesa aveva articolato, con memoria e in discussione, una ricostruzione dettagliata dei quattro livelli organizzativi dell’ATI Tiberis:
- responsabile di commessa B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI), con compiti di coordinamento generale e rapporti con ASL e Regione;
- direzione operativa, competente per il monitoraggio della funzionalità degli immobili e la gestione esecutiva dei servizi;
- direzione di presidio, competente per le strategie gestionali e gli interventi manutentivi specifici;
- livello operativo, costituito dalle squadre di intervento.
Tale elemento era direttamente rilevante per l’imputazione soggettiva dell’evento, perché incideva sulla individuazione del titolare della “competenza per il rischio” in relazione al cancello oggetto del sinistro.
La Corte d’appello, tuttavia:
- ha ignorato tali deduzioni, limitandosi a ribadire che B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) fosse titolare della posizione di garanzia in quanto firmatario del contratto e rappresentante di OLICAR;
- non si è confrontata con l’argomento difensivo secondo cui il rischio specifico di ribaltamento del cancello, emerso in sede manutentiva, avrebbe dovuto essere gestito dalla direzione di presidio o dalla direzione operativa, non dal responsabile di commessa;
- ha sostanzialmente dato per scontato che il vertice societario, in quanto tale, coincidesse con il gestore del rischio, senza una analisi funzionale delle deleghe e dell’effettivo esercizio di poteri decisionali e di controllo.
Questo deficit motivazionale integra, secondo la Cassazione, un vizio di motivazione rilevante: in organizzazioni complesse, l’attribuzione della responsabilità penale non può essere fondata sulla mera qualifica formale, ma deve essere ancorata alla struttura concreta dei poteri organizzativi e alla effettiva gestione del rischio.
Sul terzo motivo (contenuto del contratto e natura della manutenzione), la Corte conferma la valutazione di merito:
- il capitolato tecnico e il piano di manutenzione allegato al contratto prevedono manutenzione ordinaria e straordinaria su cancelli e portoni elettrici, comprendente:
- controlli e verifiche periodiche;
- pulizia, lubrificazione;
- regolazione del fine corsa e della molla chiudi porta;
- tale obbligo, interpretato in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito, include anche le regolazioni e verifiche aventi ricaduta diretta sulla sicurezza meccanica del cancello, non solo sugli aspetti elettrici.
Sul quinto motivo (aggravante e prescrizione), la Cassazione ritiene inammissibile la censura perché:
- la condanna di B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) si inserisce in una fattispecie di cooperazione colposa (art. 113 cod. pen.) in omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, in cui l’aggravante deriva anche da violazioni di norme prevenzionistiche attribuite agli altri coimputati (ad esempio, art. 23 D.Lgs. 81/2008 e norme sulla sicurezza macchine in capo ad A.A. (legale rapp. M.T.M. – fornitore/installatore) e D.D. (legale rapp. VALSIE – appaltatrice lavori);
- opera dunque l’effetto estensivo dell’aggravante sull’intero concorso colposo, come da consolidata giurisprudenza;
- non vi è spazio per ridurre il fatto a fattispecie semplice prescritta.
Conseguenza: annullamento con rinvio per B.B. (legale rapp. OLICAR – manutentore/ATI) ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, affinché riesamini il profilo dell’imputazione soggettiva dell’evento alla luce delle specifiche deduzioni sull’organizzazione dell’ATI e sulla ripartizione dei poteri di gestione del rischio.