Pacchetto nuovi Regolamenti CBAM: 1a e 2a Parte approfondimenti

09/02/2026

CBAM – Schede di sintesi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2546–2550
Premessa e criterio di lettura

Per rendere maggiormente comprensibile il pacchetto dei 5 nuovi atti attuativi CBAM (i nuovi Regolamenti 2025/2546–2550) e, soprattutto, i passaggi che un operatore deve presidiare dal 2026, abbiamo scelto una presentazione dei regolamenti in due parti che segue un ordine logico sui contenuti, al di là dei numeri di pubblicazione degli atti in GUUE. Nei nostri approfondimenti spieghiamo dunque “dal chi e cosa fare … al come dimostrarlo”.

Nella Parte 1 – “CBAM 2026: chi è coinvolto e cosa deve fare”, partiamo dalle condizioni che abilitano l’operatività: prima l’autorizzazione/revoca del dichiarante CBAM e le regole di continuità operativa nel 2026 (reg. di esecuzione (UE) 2025/2549), poi l’architettura digitale e organizzativa attraverso cui si gestiscono procedure, ruoli, deleghe e interazioni con le dogane (registro CBAM e portali: reg. di esecuzione (UE) 2025/2550), e infine la componente economica, cioè il meccanismo di calcolo e pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM, che consente di valorizzare l’onere e aggiornarlo nel tempo (reg. di esecuzione (UE) 2025/2548).

Nella Parte 2 – “CBAM: come si calcolano e si verificano le emissioni incorporate”, entriamo nel cuore tecnico del sistema: il metodo di calcolo delle emissioni incorporate, con piano di monitoraggio, comunicazione del gestore e gestione di precursori/merci complesse (reg. di esecuzione (UE) 2025/2547), e i principi di verifica che garantiscono affidabilità, tracciabilità e difendibilità dei dati (visite, virtuali/in presenza, deroghe, soglie di materialità e report standard) (reg. di esecuzione (UE) 2025/2546). In questo modo il lettore può seguire una sequenza lineare: abilitazione del soggetto → gestione nel registro → determinazione del costo → produzione del dato tecnico → verifica del dato, cogliendo con chiarezza le correlazioni tra gli atti.

Mappa rapida di “cosa fa cosa” (ordine di presentazione)

  • (UE) 2025/2549 → definisce chi può importare come dichiarante CBAM autorizzato, come funziona l’istruttoria (anche nel go‑live 2026) e come si gestiscono revoca e conseguenze operative.
  • (UE) 2025/2550 → aggiorna il registro CBAM e i portali: ruoli, deleghe, scambi dati Commissione–autorità–dogane e regole infrastrutturali per far funzionare autorizzazioni, comunicazioni e verifiche.
  • (UE) 2025/2548 → stabilisce come si calcola e pubblica il prezzo dei certificati CBAM (2026: trimestrale; dal 2027: settimanale) e come il dato è reso disponibile, anche nel registro.
  • (UE) 2025/2547 → disciplina i metodi di calcolo delle emissioni incorporate: piano di monitoraggiocomunicazione del gestore, gestione di precursori e merci complesse.
  • (UE) 2025/2546 → definisce i principi di verifica: visite in loco/virtuali/deroghe, materialità e relazione di verifica standardizzata tramite registro CBAM.

Parte 1 – CBAM 2026: chi è coinvolto e cosa deve fare
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 (procedura per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e sua revoca).

A chi si rivolge

  • Richiedenti e dichiaranti CBAM autorizzati (operatori economici che intendono importare merci CBAM in regime “finanziario” dal 2026).
  • Autorità competenti degli Stati membri (istruttoria, consultazioni, decisioni e revoche).
  • Parti consultate nel procedimento (altri soggetti istituzionali coinvolti nella consultazione).

Cosa prevede (in termini pratici)

  • Rafforza la disciplina delle giustificazioni quando il richiedente chiede adeguamenti di informazioni previste dal regolamento base.
  • Introduce una misura operativa “ponte” legata al 2026: se una domanda è registrata nel registro CBAM entro il 31 marzo 2026, il richiedente può continuare provvisoriamente a importare merci fino a quando la decisione sulla domanda produce effetti.
  • Consente alle autorità competenti, in alternativa a chiedere tutte le informazioni al richiedente, di usare strumenti digitali per recuperare informazioni pertinenti da altre autorità nazionali (con consenso del richiedente o se consentito dal diritto nazionale).
  • Digitalizza/accelera le procedure di consultazione:
    • possibilità di avvio in formato elettronico tramite registro CBAM;
    • termine massimo della consultazione non superiore a 15 giorni di calendario;
    • se le parti consultate non reagiscono entro i termini, le condizioni/criteri si considerano soddisfatti.
  • Interviene sulla gestione della revoca (e sulle dichiarazioni CBAM conseguenti), distinguendo casi in cui la revoca/decisione cade entro il 30 settembre o dopo.
Introduce un adempimento temporale specifico per il 2026: se la revoca ha effetto nel 2026, la restituzione (nei termini previsti) dei certificati CBAM indicati deve avvenire entro il 15 febbraio 2027.

Osservazioni di contenuto

  • Il cuore della modifica è procedurale: riduce frizioni e tempi morti nel “go-live” 2026 (soprattutto tramite registro CBAM e termini di consultazione).
  • Per le imprese, il rischio pratico è gestire importazioni e compliance mentre la qualifica è ancora in istruttoria: serve governance documentale e doganale molto ordinata.

Questo atto “mette in sicurezza” l’avvio 2026 lato autorizzazioni, rendendo più rapido (e digitale) l’iter, e introducendo una finestra di continuità operativa per le domande registrate entro il 31 marzo 2026.

Azioni consigliate

  • Per chi importa: pianificare la domanda di autorizzazione per tempo, presidiare la registrazione nel registro CBAM e predisporre un dossier informativo idoneo anche a controlli incrociati digitali.
  • Per chi rischia revoca: monitorare gli impatti sul perimetro della dichiarazione CBAM e sulle scadenze specifiche (in particolare per il 2026).

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2550 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 sul registro CBAM.

A chi si rivolge

  • Commissione europea (gestione e infrastruttura del registro CBAM).
  • Autorità competenti degli Stati membri.
  • Autorità doganali (accesso per convalide e dati doganali).
  • Dichiaranti CBAM autorizzatirichiedenti, soggetti cui l’autorizzazione è stata revocata, e persone delegate.
  • Gestori degli impianti, verificatori e nuova figura della persona indipendente.

 Cosa prevede (in termini pratici)

  • Aggiorna la definizione/funzioni del registro CBAM come banca dati unica, includendo espressamente:
    • conti CBAM, dichiarazioni, domande di autorizzazione, dati per il monitoraggio elusione;
    • registrazione di gestori, comunicazioni emissioni, verificatori, relazioni di verifica e documenti giustificativi;
    • registrazione della persona indipendente.
  • Allinea le regole alla soglia unica basata sulla massa (nuovo criterio di monitoraggio/gestione della platea degli importatori che superano la soglia).
  • Rafforza i portali e gli accessi:
    • Portale dichiaranti: punto di accesso unico per dichiaranti, richiedenti, revocati e persone delegate; aggiunge l’uso delle informazioni fornite dal portale gestori.
    • Portale gestori: punto di accesso unico per gestori, verificatori e persone indipendenti; chiarisce che il portale agevola la verifica/certificazione e lo scambio informativo tra gestore–verificatore–persona indipendente–dichiarante.
  • Introduce regole operative per la persona indipendente:
    • richiesta di registrazione all’autorità competente dello Stato membro dell’organismo nazionale di accreditamento;
entro due mesi dall’accreditamento, ma non prima del 1° dicembre 2026.
  • Chiarisce l’accesso delle autorità doganali al registro (oltre ai sistemi interoperabili e allo scambio automatico) per convalidare autorizzazioni e scambiare ulteriori dati doganali.
  • Specifica il processo connesso allo scambio di informazioni e dati tra Commissione e autorità competenti e adegua regole su dati personali e periodi di conservazione (allineamento alle modifiche del regolamento base).
  • Applicazione: allineata al 1° gennaio 2026 per le disposizioni legate a soglia unica basata sulla massa, registrazione verificatori/persone indipendenti e processi di scambio dati.

Osservazioni di contenuto

  • Questo atto è “infrastrutturale”: non cambia la formula delle emissioni, ma rende possibile far funzionare in modo scalabile e tracciabile:
    • autorizzazioni;
    • raccolta comunicazioni;
    • verifiche;
    • controlli doganali;
    • cooperazione amministrativa.

È il regolamento che rende il registro CBAM coerente con l’operatività 2026 e con l’allargamento/fine-tuning dei ruoli (dogane, delegati, persona indipendente) e dei processi di scambio dati.

 Azioni consigliate

  • Per imprese/importatori: predisporre una gestione “account-based” dei processi CBAM (ruoli, deleghe, accessi, audit trail) e verificare in anticipo la capacità di alimentare il registro con dati e documenti richiesti.
  • Per strutture compliance: rivedere privacy/data governance in relazione ai flussi informativi nel registro.

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2548 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM.

A chi si rivolge

  • Commissione europea (calcolo e pubblicazione del prezzo).
  • Piattaforme d’asta EU ETS (fornitura dati e registrazioni).
  • Dichiarante CBAM autorizzato (per acquisto/gestione dei certificati via registro CBAM).

Cosa prevede (in termini pratici)

  • Anno 2026: prezzo CBAM come media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS (ponderata per volumi; escluse aste annullate), calcolata nella prima settimana del trimestre successivo.
  • Dal 1° gennaio 2027: prezzo settimanale come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS dall’ultimo calcolo.
  • Pubblicazione: sul sito della Commissione; dal terzo trimestre 2026 anche nel registro CBAM; dal 2027 disponibilità nel registro dal primo giorno di applicazione del prezzo.
  • Accesso alle informazioni: immediato, diretto e gratuito; le piattaforme d’asta forniscono i dati al termine del periodo d’offerta di ogni asta.
  • Tenuta dei registri: 2026 fino al 31 dicembre 2031; dal 2027 per cinque anni civili successivi all’anno di riferimento.
  • Applicazione: dal 1° gennaio 2026.

Osservazioni di contenuto

  • Il prezzo CBAM è una costruzione regolatoria “ancorata” all’EU ETS per rappresentatività e verificabilità: va trattato come parametro ufficiale, non come dato di mercato generico.

È la regola che rende calcolabile e aggiornabile nel tempo la componente economica del CBAM, con transizione da prezzo trimestrale (2026) a settimanale (dal 2027).

Azioni consigliate

  • Integrare il prezzo CBAM nei processi di budgeting e procurement e predisporre una riconciliazione periodica con i dati del registro CBAM.

Parte 2 – CBAM: come si calcolano e si verificano le emissioni incorporate
4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 della Commissione, del 10 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 sui metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci.

A chi si rivolge

  • Gestori/operatori degli impianti (extra-UE) che producono merci CBAM e devono predisporre dati e documentazione sulle emissioni.
  • Dichiarante CBAM autorizzato (che utilizza tali dati nella dichiarazione).
  • Indirettamente, verificatori (per le emissioni determinate su valori effettivi) e autorità competenti.

Cosa prevede (in termini pratici)

  • Definisce concetti tecnici chiave: periodo di riferimento (anno civile), precursore, flussi di fonti, fonti di emissione, dati di attività, sistemi di misura, ecc.
  • Stabilisce come determinare le emissioni incorporate (dirette e, dove applicabile, indirette) e come attribuirle alle merci.
  • Impone un’architettura documentale basata su:
    • piano di monitoraggio (come si misura/ricostruisce il dato);
    • comunicazione delle emissioni del gestore (report annuale strutturato e tracciabile, con versione “di sintesi” e addendum sull’energia elettrica importata);
    • regole dedicate per merci complesse e precursori.
  • Regola l’uso di valori effettivi e valori predefiniti (inclusi meccanismi “alternativi”), con effetti su qualità del dato e rischio di contestazione.

Osservazioni di contenuto

  • È l’atto più tecnico del pacchetto: l’adempimento si gioca sulla capacità di costruire una catena dati coerente e difendibile (procedure, controlli, gestione cambiamenti).

È il “motore metodologico” del CBAM: stabilisce come si misura e si documenta l’impronta carbonica incorporata nelle merci.

Azioni consigliate

  • Mappare per ciascuna merce CBAM processi, fonti di emissione, dati di attività e fattori di calcolo.
  • Formalizzare un piano di monitoraggio auditabile (ruoli, controlli, tracciabilità).

Impatta su… verifica (UE) 2025/2546 e qualità dei documenti da caricare nel registro (UE) 2025/2550.

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 della Commissione, del 10 dicembre 2025, relativo all’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956.

A chi si rivolge

  • Verificatori accreditati (e loro squadre: revisori CBAM ed esperti tecnici).
  • Gestori degli impianti che forniscono la comunicazione delle emissioni.
  • Indirettamente, dichiarante CBAM autorizzato e autorità competenti.

Cosa prevede (in termini pratici)

  • Disciplina quando la visita in loco è obbligatoria e quando può essere:
    • sostituita da visita virtuale;
    • omessa (deroga), a condizioni rigorose.
  • Fissa criteri per visita virtuale/deroga, basati su conoscenza dell’impianto e valutazione dei rischi; prevede condizioni specifiche per impianti che producono energia elettrica.
  • Definisce soglie di rilevanza (materialità) (5% per emissioni incorporate specifiche e 5% per assegnazione gratuita specifica) e richiama il giudizio professionale per casi non coperti.
  • Impone un formato standard: relazione di verifica su modello elettronico fornito via registro CBAM.
Applicazione: dal 1° gennaio 2026.

Osservazioni di contenuto

  • La tenuta complessiva dipende dalla qualità del monitoraggio e dell’audit trail: dati non ricostruibili rendono fragili anche eventuali deroghe alla visita fisica.

È il “filtro di credibilità” dei valori effettivi: stabilisce come si raggiunge una conclusione con ragionevole certezza sull’assenza di inesattezze rilevanti/non conformità significative.

Azioni consigliate

  • Per gestori: predisporre evidenze e tracciabilità che rendano sostenibili (ove utili) visite virtuali/deroghe.
  • Per verificatori/importatori: check-list coerenti con soglie di materialità e requisiti del template.

Correlazioni tra i cinque regolamenti

Catena completa (lettura “end-to-end”)

  • Abilitazione soggettiva: autorizzazione/revoca del dichiarante → (UE) 2025/2549.
  • Ambiente operativo: accessi, ruoli, deleghe, scambi dati, dogane → registro CBAM (UE) 2025/2550.
  • Determinazione del costo: prezzo certificati (2026 trimestrale; dal 2027 settimanale) → (UE) 2025/2548.
  • Produzione del dato tecnico: calcolo emissioni incorporate e documentazione del gestore → (UE) 2025/2547.
  • Garanzia sul dato: verifica, visite, materialità, relazione standard → (UE) 2025/2546.

Checklist essenziale per “mettere a terra” il pacchetto 2026

  • Importatore/dichiarante: autorizzazione e continuità (2549); governance deleghe e accessi al registro (2550); pianificazione costo e riconciliazioni sul prezzo (2548); accordi e flussi dati con fornitori/gestori (2547); gestione verifiche (2546).
  • Gestore (impianto produttivo): piano di monitoraggio (2547); comunicazione emissioni e tracciabilità precursori/merci complesse (2547); readiness per visite/verifiche e audit trail (2546); capacità di interagire via portale gestori (2550).
  • Verificatore: approccio risk-based e pianificazione visite (2546); uso template e caricamento nel registro (2546–2550); coerenza metodologica con il calcolo del gestore (2547).