Il D.Lgs. n. 5/2010 ha innanzitutto modificato le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta.Inoltre, ai primi 2 commi dell'art. 25 è stato aggiunto il comma 2-bis per cui attualmente costituisce discriminazione anche «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».
Anche l'art. 26, relativo alle molestie sessuali è stato ritoccato in quanto è stato aggiunto il comma 2-bis.
Relativamente al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, lo stesso è stato ampliato aggiungendo ulteriori tipologie di discriminazione.