i) Quando scatta la decurtazione (dal 1° gennaio 2026)
La modifica centrale chiarita dalla Nota è l’introduzione dell’art. 27,
comma 7-bis, D.Lgs. n. 81/2008:
- per le violazioni dell’Allegato I-bis n. 21 e n. 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.
In pratica: dal 2026 la decurtazione scatta con la notifica del verbale, senza dover attendere (ai soli fini dei crediti) l’eventuale ordinanza ingiunzione.
ii) Quanti crediti si perdono
Per la violazione n. 21 (lavoro “nero”)
- –5 crediti per ciascun lavoratore per il quale viene applicata la maxisanzione per lavoro “nero”;
- questa decurtazione opera indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Per la violazione n. 24 (aggravante)
Se, oltre alla maxisanzione, viene contestata anche l’aggravante richiamata dalla Nota:
- –1 credito per ciascun lavoratore interessato.
iii) Come si calcola la decurtazione totale (regola “per lavoratore”)
La decurtazione è
per lavoratore:
- totale per violazione n. 21 = 5 × numero lavoratori irregolari;
- totale per violazione n. 24 (se presente) = 1 × numero lavoratori per cui si contesta l’aggravante.
Effetto pratico: se il controllo rileva più lavoratori irregolari, la perdita crediti cresce “in blocchi” per ciascun lavoratore.
iv) Non si applica il limite del “doppio della violazione più grave”
Per queste violazioni legate al lavoro “nero”, non opera il limite dell’art. 27, comma 6, ultimo periodo (decurtazione non eccedente il doppio della violazione più grave nello stesso accertamento), perché il n. 21 stabilisce espressamente la decurtazione “per ciascun lavoratore irregolare”.
v) Diffida obbligatoria: irrilevanza ai fini dei crediti
Dal 1° gennaio 2026, la decurtazione per le violazioni amministrative di lavoro “nero”:
- avviene indipendentemente dall’adempimento alla diffida obbligatoria (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004);
- e, ai soli fini della decurtazione, i verbali ispettivi sono considerati “accertamenti definitivi”.
Tradotto: anche se si regolarizza/paga nei tempi della diffida,
la decurtazione crediti prevista dalla Nota resta collegata alla notifica del verbale.
vi) Cosa succede se poi il verbale “cade” o cambia esito
La Nota introduce una regola di riequilibrio:
- se intervengono provvedimenti che incidono sull’efficacia degli atti (ad es. archiviazione o annullamento della successiva ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria), i crediti originariamente decurtati vengono riattribuiti.