Patente a crediti e lavoro “nero”: cosa cambia dal 2026?

02/03/2026

La Nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026 chiarisce un punto chiave per le imprese: in caso di lavoro “in nero”, la decurtazione dei crediti può scattare già alla notifica del verbale, senza attendere l’ordinanza ingiunzione.

La perdita è –5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, con possibile ulteriore –1 credito per lavoratore in presenza di specifiche aggravanti.

1. Cosa prevede: contenuti sostanziali

La Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro) prot. INL-DCVIG n. 609 del 22 gennaio 2026, avente ad oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero” fornisce indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla L. n. 198/2025 di conversione del D.L. n. 159/2025, che incidono sul meccanismo di decurtazione dei crediti della patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alle violazioni dell’Allegato I-bis n. 21 e n. 24.

2. A chi serve, in pratica, questa Nota

La Nota è indirizzata agli organi di vigilanza e agli enti che cooperano nei controlli (INL, Carabinieri tutela lavoro, Guardia di finanza, INPS, INAIL, Regioni). Per un imprenditore, il valore pratico è che:
  •  
  • chiarisce quando scatta la decurtazione sulla patente a crediti;
  • chiarisce quanti crediti si perdono per ciascun lavoratore trovato “in nero”;
  • chiarisce che, dal 2026, per queste violazioni non si deve più attendere l’ordinanza ingiunzione per far scattare i punti.

3. Le due violazioni chiave richiamate (Allegato I-bis n. 21 e n. 24)

Allegato I-bis n. 21: lavoro “nero” e maxisanzione

Il n. 21 riguarda l’illecito amministrativo per cui si applica la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”. In termini concreti, si tratta dei casi in cui, durante un controllo, vengono trovati lavoratori subordinati impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto.

Allegato I-bis n. 24: aggravante (ulteriore decurtazione)

Il n. 24 non è un “reato autonomo” nella Nota: è una ulteriore decurtazione che si aggiunge quando, oltre al lavoro “nero”, viene contestata anche l’aggravante richiamata dalla Nota (art. 3, comma 3-quater). La Nota elenca, tra i presupposti dell’aggravante:
 
  • impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998;
  • impiego di minori in età non lavorativa;
  • impiego di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza;
  • impiego di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.

4. Cosa succede se, in azienda, viene accertato lavoro “nero”

i) Quando scatta la decurtazione (dal 1° gennaio 2026)

La modifica centrale chiarita dalla Nota è l’introduzione dell’art. 27, comma 7-bis, D.Lgs. n. 81/2008:
 
  • per le violazioni dell’Allegato I-bis n. 21 e n. 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.

In pratica: dal 2026 la decurtazione scatta con la notifica del verbale, senza dover attendere (ai soli fini dei crediti) l’eventuale ordinanza ingiunzione.

ii) Quanti crediti si perdono

Per la violazione n. 21 (lavoro “nero”)
 
  • –5 crediti per ciascun lavoratore per il quale viene applicata la maxisanzione per lavoro “nero”;
  • questa decurtazione opera indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Per la violazione n. 24 (aggravante)

Se, oltre alla maxisanzione, viene contestata anche l’aggravante richiamata dalla Nota:
 
  • –1 credito per ciascun lavoratore interessato.

iii) Come si calcola la decurtazione totale (regola “per lavoratore”)

La decurtazione è per lavoratore:
 
  • totale per violazione n. 21 = 5 × numero lavoratori irregolari;
  • totale per violazione n. 24 (se presente) = 1 × numero lavoratori per cui si contesta l’aggravante.

Effetto pratico: se il controllo rileva più lavoratori irregolari, la perdita crediti cresce “in blocchi” per ciascun lavoratore.

iv) Non si applica il limite del “doppio della violazione più grave”

Per queste violazioni legate al lavoro “nero”, non opera il limite dell’art. 27, comma 6, ultimo periodo (decurtazione non eccedente il doppio della violazione più grave nello stesso accertamento), perché il n. 21 stabilisce espressamente la decurtazione “per ciascun lavoratore irregolare”.

v) Diffida obbligatoria: irrilevanza ai fini dei crediti

Dal 1° gennaio 2026, la decurtazione per le violazioni amministrative di lavoro “nero”:
 
  • avviene indipendentemente dall’adempimento alla diffida obbligatoria (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004);
  • e, ai soli fini della decurtazione, i verbali ispettivi sono considerati “accertamenti definitivi”.

Tradotto: anche se si regolarizza/paga nei tempi della diffida, la decurtazione crediti prevista dalla Nota resta collegata alla notifica del verbale.

vi) Cosa succede se poi il verbale “cade” o cambia esito

La Nota introduce una regola di riequilibrio:
 
  • se intervengono provvedimenti che incidono sull’efficacia degli atti (ad es. archiviazione o annullamento della successiva ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità giudiziaria), i crediti originariamente decurtati vengono riattribuiti.

5. Regime transitorio: prima del 1° gennaio 2026

  • le nuove regole (–5 per lavoratore, “trigger” alla notifica del verbale) si applicano solo a illeciti commessi dal 1° gennaio 2026;
  • per il periodo 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2025 (illeciti amministrativi), la decurtazione viene effettuata a seguito di ordinanza ingiunzione divenuta definitiva (regola previgente).

6. Cosa c’era prima: punti 21, 22, 23 (previgenti)

La Nota segnala che, prima della rimodulazione, le violazioni in materia di lavoro sommerso erano distribuite su tre punti, collegati all’art. 3, comma 3, lett. a), b), c), del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla L. n. 73/2002):
 
  • punto 21 (previgente): lett. a) → 1 credito;
  • punto 22 (previgente): lett. b) → 2 crediti;
  • punto 23 (previgente): lett. c) → 3 crediti.

In concreto, quelle tre lettere rappresentavano una graduazione della stessa condotta (lavoro “in nero”) in funzione della durata dell’impiego irregolare; dal 2026 il sistema viene sostituito da una regola più semplice e “forte”: 5 crediti per lavoratore, a prescindere dalle giornate.

7. Esempi pratici (calcolo dei crediti)

1 lavoratore in nero (senza aggravante)
Decurtazione: –5 crediti.

3 lavoratori in nero (senza aggravante)
Decurtazione: –5 × 3 = –15 crediti.

2 lavoratori in nero, con aggravante contestata per entrambi
Decurtazione n. 21: –5 × 2 = –10
Decurtazione n. 24: –1 × 2 = –2
Totale: –12 crediti.

2 lavoratori in nero, aggravante contestata solo per 1 lavoratore
Decurtazione n. 21: –10
Decurtazione n. 24: –1
Totale: –11 crediti.

8. Cosa aspettarsi “nei documenti” dopo un controllo

La Nota contiene indicazioni al personale ispettivo su cosa inserire negli atti:
 
  • nel verbale di accertamento/notifica dell’illecito amministrativo, una parte informativa sulle decurtazioni (–5 per lavoratore e, se contestata l’aggravante, –1 per lavoratore);
  • nei verbali di prescrizione relativi a violazioni dell’Allegato I-bis, un’avvertenza che l’inottemperanza e l’eventuale esito definitivo possono incidere sui crediti;
  • nei casi in cui si applichi ancora il regime “ordinanza ingiunzione definitiva”, un periodo informativo sulle decurtazioni.

9. Chi inserisce la decurtazione nel portale

La Nota precisa che l’inserimento sul portale INL viene effettuato dai referenti PAC, (in pratica, dipendenti della struttura INL, tipicamente personale amministrativo/ispettivo individuato internamente) abilitati tramite l’applicazione “Organigramma” al profilo PAC, con cui inseriscono nel portale le decurtazioni/riattribuzioni dei crediti (anche quando l’atto proviene da altri organi di vigilanza), e che al dirigente di struttura è assegnato un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e di annullare quelle inserite dal personale della propria struttura.

10. Indicazioni pratiche per le aziende

Se, dal 1° gennaio 2026, un controllo accerta lavoratori “in nero” (Allegato I-bis n. 21):
 
  • la perdita di crediti sulla patente è automatica al momento della notifica del verbale;
  • è pari a 5 crediti per ciascun lavoratore;
  • può aumentare di 1 credito per ciascun lavoratore se viene contestata anche l’aggravante (Allegato I-bis n. 24);
  • cresce “a testa”, senza il limite del “doppio della violazione più grave”;
  • se l’accertamento viene poi annullato/archiviato, i crediti devono essere riattribuiti.