Piano di Transizione 5.0

02/04/2024

Il Piano Transizione 5.0, nell’architettura presentata attraverso l’art. 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, alle quali può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.

Le principali caratteristiche del Piano Transizione 5.0 includono:

 
Credito d’Imposta: Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali arriverà fino al 45% e sarà legato a specifici requisiti di risparmio energetico.

Risorse Finanziarie: Il piano sarà finanziato con risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2024, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane .

Beni Materiali e Immateriali: I crediti d’imposta saranno riconosciuti per le spese sostenute in relazione ai beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come per i beni necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

Ulteriori Requisiti: Fermo restando il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3% (5% esclusivamente per i processi interessati dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari al:
    - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    - 40% o 45% in caso di importante riduzione dei consumi energetici.

Presentazione della documentazione per l'accesso al beneficio: Le imprese devono presentare in via telematica, utilizzando un modello standardizzato fornito dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione necessaria insieme a una comunicazione che descrive il progetto di investimento e il suo costo.

Trasmissione delle richieste al Ministero delle imprese e del made in Italy: Il soggetto gestore verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente, tramite modalità telematiche, all'indirizzo del Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco delle imprese che hanno richiesto validamente l'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

Verifica e determinazione dell'importo del credito: Il Ministero verifica la completezza della documentazione e determina l'importo del credito d'imposta utilizzabile in base alle comunicazioni periodiche inviate dalle imprese riguardanti l'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.

Comunicazione del completamento dell'investimento e certificazione: L'impresa comunica il completamento dell'investimento, e questa comunicazione deve essere corredata dalla certificazione di un valutatore indipendente.

Trasmissione delle informazioni all'Agenzia delle entrate: Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Certificazioni da parte di un valutatore indipendente: L'agevolazione è subordinata alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che attesta sia la riduzione dei consumi energetici previsti prima dell'investimento (ex ante), sia l'effettiva realizzazione degli investimenti (ex post). I soggetti autorizzati a rilasciare certificazioni sono definiti nel decreto ministeriale.

Vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni: Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e sostanziale.

Agevolazione per le piccole e medie imprese: Le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per ottenere le certificazioni richieste sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, con un limite massimo di 10.000 euro, pur rispettando il limite complessivo previsto.
Area Legale
 

Art 38 DL 2 marzo 2024 n.19 Transizione 5.0
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner