Pluralità di Datori di Lavoro in Organizzazioni complesse
08/09/2025
Sentenza Cass. Pen., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 22584
1. Estremi della sentenza
La Corte di Cassazione in Sezione Terza Penale si è espressa con Sentenza n. 22584 del 16 giugno 2025 in relazione ad una questione di riparto di responsabilità ai fini della prevenzione in una Organizzazione aziendale complessa. Ha ritenuto che sia perfettamente legittimo individuare più datori di lavoro prevenzionistici, purché ciascuno sia titolare effettivo di poteri decisionali e di spesa. La responsabilità ex art. 17 del D.Lgs. 81/08 non grava necessariamente sull'organo apicale, ma su chi, in concreto, esercita tali poteri nell'ambito di un'unità produttiva autonoma. La sentenza rafforza quindi un approccio sostanzialistico alla responsabilità prevenzionistica e valorizza l'effettiva organizzazione dell'impresa rispetto a criteri meramente formali.2. La vicenda: parti coinvolte, questioni trattate e capi di imputazione
La vicenda ha visto imputato A.A., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo.
Le questioni trattate hanno riguardato l’omessa valutazione dei rischi e l’omessa designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con riferimento alle divisioni aziendali denominate "Ipermercati" e "Supermercati".
Le norme di cui è stata contestata la violazione sono state:
- Art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi);
- Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (sanzioni);
In combinato disposto con:
- Art. 2, comma 1, lett. b) (definizione di datore di lavoro);
- Art. 16, comma 1 (delega di funzioni);
- Art. 17, comma 1, lett. a) e b) (obblighi indelegabili);
- Art. 28, comma 2 (contenuti del DVR);
- Art. 299 (esercizio di fatto dei poteri direttivi).
3. Ricostruzione dei fatti
La Coop Liguria, articolata in due macro-aree gestionali (Divisione Ipermercati e Divisione Supermercati), aveva conferito specifiche procure gestionali a dirigenti apicali preposti a ciascuna delle due aree. L'imputato A.A., in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante, è stato accusato di non aver effettuato personalmente la valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP, obblighi ritenuti intrasferibili.
Il Tribunale ha però escluso che A.A. rivestisse la qualifica di "datore di lavoro" in senso prevenzionistico per le due divisioni, qualificando invece i due dirigenti di divisione come datori di lavoro ex lege, in virtù dei poteri decisionali e di spesa loro effettivamente attribuiti.4. Responsabilità contestate
Il P.M. ha ritenuto che A.A., in quanto Presidente del CdA e delegato gestorio ex art. 2381, comma 2, c.c., dovesse conservare in via esclusiva gli obblighi di redazione del DVR e di nomina dell'RSPP, trattandosi di funzioni non delegabili ex art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 81/2008.
Si contesta, inoltre, l'attribuzione della qualifica di unità produttiva autonoma alle due divisioni aziendali, asseritamente prive dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 81/2008.5. Decisione di primo grado (Tribunale di Savona)
Con sentenza del 18 luglio 2024, il Tribunale di Savona ha assolto A.A. con formula piena, ritenendo che:
- le procure speciali rilasciate ai dirigenti delle due divisioni costituivano un atto ricognitivo dell'esercizio sostanziale del potere datoriale. Cosa significa in altri termini? Le procure rilasciate ai dirigenti delle due divisioni non servivano a trasferire loro nuovi poteri, ma semplicemente a riconoscere formalmente che quei dirigenti già esercitavano, nei fatti, i poteri tipici del datore di lavoro, come stabilito dalla legge. Quindi non erano “deleghe” che spostavano responsabilità dal vertice verso il basso, ma atti che prendevano atto di una situazione già esistente all’interno dell’organizzazione aziendale;
- i dirigenti erano dotati di autonoma capacità decisionale e gestionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le due divisioni rispondevano ai criteri dell'unità produttiva, in quanto dotate di autonomia tecnico-funzionale e finanziaria.
In forza di tali presupposti, gli obblighi ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 81/2008 gravavano direttamente su di essi, come datori di lavoro in senso prevenzionistico.6. Ricorso del Pubblico Ministero
Il P.M. ha impugnato la decisione direttamente in Cassazione per:
- erronea interpretazione dell'art. 2, lett. b), in quanto l'investitura di un dirigente esterno al CdA non potrebbe integrare la qualifica di datore di lavoro originario;
- violazione dell'art. 17, poiché DVR e nomina RSPP non possono essere delegati;
- impropria qualificazione delle divisioni aziendali come "unità produttive", in assenza di piena autonomia tecnico-funzionale.
7. Decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.
La Corte ha ribadito che la qualifica di datore di lavoro ai fini prevenzionistici discende da criteri sostanziali, non meramente formali. In particolare, l'art. 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008 prevede che datore di lavoro è anche "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa".
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, n. 32899/2021 e n. 18200/2016), la Corte ha riaffermato la legittimità dell'individuazione di datori di lavoro "sottordinati" nell'ambito di realtà organizzative complesse, purché sia accertata l'autonomia gestionale e finanziaria dell'unità e dei suoi dirigenti.
Ha inoltre precisato che la distinzione tra datore di lavoro apicale e datore di lavoro decentrato comporta che ciascun dirigente sia responsabile solo per l'unità a lui affidata, nei limiti dei poteri esercitati.
Pertanto, ha confermato che i dirigenti delle due divisioni erano legittimamente qualificabili come datori di lavoro ai sensi della legge, e che le attività di valutazione dei rischi e designazione dell'RSPP da loro effettuate erano conformi alla normativa.8. Principi giurisprudenziali rilevanti
Facendo dunque sintesi dei principi richiamati in questa vicenda processuale possiamo citare:
- l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 che stabilisce chi è il “datore di lavoro” per la normativa in materia di salute e sicurezza: non è solo colui che ha firmato il contratto con i dipendenti, ma soprattutto chi ha davvero il potere di decidere e spendere per l'organizzazione del lavoro;
- l’art. 2, comma 1, lett. t) che definisce invece cosa si intende per “unità produttiva”, cioè un insieme strutturato (stabilimento o divisione) che ha una propria autonomia gestionale e finanziaria;
- l’art. 17, comma 1 che precisa che ci sono obblighi che il datore di lavoro non può mai delegare ad altri, come la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- le sentenze Cass. Pen., Sez. IV, n. 32899/2021 e n. 18200/2016 sono state richiamate perché affermano che, in organizzazioni complesse, possono coesistere più datori di lavoro “di fatto”, purché ciascuno abbia un reale potere decisionale e di spesa su una parte ben definita dell’azienda. Non è quindi necessario che tutti gli obblighi facciano capo all’amministratore delegato o al presidente.
In sintesi, la Cassazione ha applicato questi principi per concludere che i dirigenti delle divisioni aziendali, avendo concreta autonomia e responsabilità, potevano essere considerati datori di lavoro ai fini della sicurezza a tutti gli effetti, sollevando da responsabilità il presidente del CdA.