La Corte si è espressa in relazione alle doglianze presentate attraverso i seguenti passaggi argomentativi.
Le pronunce di Corte di appello e di Tribunale appaiono coerenti e conformi nei giudizi espressi e rispettose del compendio probatorio acquisito durante il contraddittorio tra le parti. Non ci sarebbero dunque elementi di contraddittorietà o manifesta illogicità nelle motivazioni espresse dai giudici di merito.
La Corte precisa inoltre, in linea con quanto espresso in consolidate pronunce precedenti, che sono inammissibili doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio davanti alla Corte stessa, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Fatte queste premesse la Corte ribadisce che è stato espressamente rimproverato ad A.A. di aver concesso in uso alla ditta del C.C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l'evento di infortunio, in palese violazione di quanto previsto all’art. 23 D.Lgs. 81/08.
Riafferma il principio secondo cui la responsabilità dell'imprenditore che ha messo in funzione l’attrezzatura, senza rilevare la non rispondenza alla normativa di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (come già ribadito in numerose pronunce, tra cui Sent Cass Sez. 4, n. 2494 del 3712/2009; Sent Cass Sez. Unite, n. 1003 del 23/11/1990; Sent Cass Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021; Sent. Cass. Sez 4 n. 1184 del 3/10/2018)
Gli obblighi di verifica preliminare gravano inoltre non solo sul fornitore professionale della macchina ma anche su chi l’abbia ceduta solo occasionalmente (es. Sent Cass. Sez. 3, n. 10342 del 28/6/2000).
Puntualizza infine che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell'impiego del macchinario difettoso (Sent Cass Sez. 4, n. 18139 del 17/4/2012; Sent Cass Sez. 4, n. 35295 del 23/4/2013).
Nel caso di specie i giudici di merito avevano acclarato che “le guarnizioni installate sul mezzo ceduto in uso erano danneggiate o, comunque, inadatte a garantire un funzionamento in sicurezza del dispositivo e che proprio da tale condizione era dipeso il distacco del pannello”.
Inoltre durante la fase istruttoria era emerso che le condizioni delle guarnizioni non potevano essere ricondotte a un danneggiamento intervenuto nel breve lasso di tempo tra la consegna di esso e l'utilizzo del sollevatore a ventosa e neppure successivamente all'infortunio e durante il trasporto del macchinario stesso, come sostenuto dalla difesa del Concedente.
Viene dunque rigettato il ricorso del Concedente dichiarandolo inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese processuali.