Posizioni di garanzia di fabbricante, concedente in uso e utilizzatore finale di macchinari

29/04/2024

Sent. Corte di Cassazione Sez 4 del 14 marzo 2024, n. 10665 Posizioni di garanzia di fabbricante, concedente in uso e utilizzatore finale di macchinari

La vicenda processuale, giunta in Corte di Cassazione a distanza di 10 anni dall’accaduto, riguarda un infortunio occorso nel 2014 al lavoratore D.D. distaccato presso le OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl (committente), ma dipendente della ditta F.lli B.B. snc (appaltatrice), impegnato presso un cantiere temporaneo della OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl, che durante l’impiego di una attrezzatura di sollevamento fornita da CFM Srl (concedente in uso) si infortunava a seguito del distacco di un pannello coibentato dal sistema di trattenuta a ventose di cui l’attrezzatura era provvista.
 
A fronte dell’infortunio occorso venivano ravvisate le violazioni delle norme cautelari del D.Lgs. n. 81 del 2008, dai giudici di merito (Tribunale di Rovigo / Corte di appello di Venezia) in capo ad A.A., concedente in uso dell’attrezzatura e legale rappresentante della CFM Srl, in cooperazione colposa per il reato di lesioni con il legale rappresentante di OFFICINE MECCANICHE B.B. Srl, in quanto inadempienti delle prescrizioni normative in tema di sicurezza.

La ricostruzione dei fatti

In fase di ricostruzione della dinamica di infortunio era emerso che l’attrezzatura, provvista di ventose per il trasporto pannelli, era agganciata ad una gru e veniva utilizzata per attività di cantiere edile durante le fasi di movimentazione di pannelli di copertura di un capannone industriale.
Gli addetti non avevano ricevuto alcuna istruzione sulle verifiche da effettuare prima dell’utilizzo (condizioni delle ventose, caratteristiche delle superfici alle quali applicarle, posizionamento dei lavoratori).
Dalle verifiche effettuate in fase di sopralluogo dal funzionario SPISAL il giorno stesso dell’evento, erano stati evidenziati deterioramenti del sistema di presa a ventosa che in tal modo non poteva garantire la corretta tenuta in aspirazione, danneggiamenti confermati anche dal consulente dell’accusa durante le fasi di istruttoria. Quest’ultimo rilevava inoltre come la superficie dei pannelli da movimentare non fosse perfettamente piana, non garantendo pertanto adesività delle ventose in fase di sollevamento.
 
Ulteriori verifiche erano state condotte durante le fasi di integrazione dell’istruttoria presso la ditta che realizzava quei macchinari, riscontrando come all’epoca dell’evento fosse verosimile che il tipo di guarnizioni, a corredo del sistema di sollevamento, fosse "a taglio aperto", poiché nel 2004 si fornivano agli acquirenti dei rotoli in gomma per effettuare le sostituzioni delle parti usurate con la relativa colla.
Dai rilievi sul macchinario che aveva determinato l’infortunio erano comunque emersi difetti che confermavano la preesistenza al momento del prestito da parte della ditta CFM (cinque guarnizioni su otto, presentavano fessurazioni, abrasioni e scollature che ne impedivano la tenuta).
 
Veniva pertanto contestato al concedente in uso il reato di cui all’art 23 D.Lgs. 81/08.

Il ricorso in Corte di Cassazione

Avverso la sentenza d'appello, che confermava i capi di imputazione della sentenza del Tribunale, l'imputato A.A., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato in n.3 motivi.

1 - Con il primo deduce vizio di motivazione nella sentenza per essere, a giudizio della difesa del concedente, l’onere di verifica delle condizioni del macchinario a carico dell’utilizzatore prima di qualsiasi utilizzo, come avrebbe confermato il funzionario SPISAL circa i controlli da effettuarsi sul buono stato delle guarnizioni al momento della consegna.Viene inoltre eccepito che l’A.A. non era all’epoca dei fatti noleggiatore professionale ma avrebbe prestato il macchinario a C.C. per una semplice prova ai fini di un eventuale acquisto, mentre quest’ultimo lo aveva impiegato direttamente in cantiere.
 
Inoltre il danneggiamento delle ventose poteva essere avvenuto nel lasso di tempo del prestito e prima dell’evento di infortunio a causa della mancata formazione degli addetti che doveva essere garantita da parte dell’utilizzatore C.C. o per inappropriate modalità di conservazione delle guarnizioni durante le fasi di trasporto delle ventose sul pianale dell’autocarro.
 
Sempre a giudizio della difesa il distacco del pannello poteva non essere dipeso da una perdita di depressione del sollevatore, conseguente alla tenuta delle guarnizioni, ma al mancato inserimento del sistema di sicurezza e allarme da parte dei lavoratori che operavano con l’attrezzatura, non adeguatamente istruiti.

2 - Con il secondo motivo viene dedotto vizio della motivazione con riferimento alla censura d'appello con la quale era stata richiesta l'assoluzione dell'imputato in ragione dell'esistenza di condotte di terzi scorrette, e quindi atte a interrompere il nesso di causa tra la condotta contestata all’imputato e l'evento, e la violazione degli artt. 41, cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.  

Si contesta che l’utilizzatore nella movimentazione dei pannelli caratterizzati da superficie grecata e non piana avrebbe dovuto utilizzare un sistema di sollevamento provvisto di cinghie, non facendo riferimento il POS ad alcun altro sistema autorizzato di sollevamento a ventosa. Quindi anche nell’ipotesi in cui le ventose fossero state in perfetto stato l’inadeguato sistema di sollevamento adottato dall’utilizzatore non avrebbe potuto evitare l’evento infortunistico.

3 - Il terzo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento al motivo di gravame con il quale era stata chiesta l’assoluzione dell’imputato in riferimento al fatto che il CTU non avrebbe verificato se la macchina era in effetti funzionante, affermando che la stessa era stata messa sotto sequestro, né era stato in grado di spiegare il motivo del distacco del pannello.

A contrario il tecnico SPISAL aveva ipotizzato che il distacco del pannello fosse avvenuto per lo scorretto posizionamento del sollevatore a ventosa e a motivo della superficie non liscia che rendeva inadeguato il dispositivo, come chiarito nel libretto d’uso.
 
Infine il giudice di Corte d’Appello non avrebbe consentito il confronto tra i tecnici di accusa e difesa che avrebbe potuto fare chiara luce sull’accaduto.
 
Il procuratore generale aveva concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo esame.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte si è espressa in relazione alle doglianze presentate attraverso i seguenti passaggi argomentativi.
 
Le pronunce di Corte di appello e di Tribunale appaiono coerenti e conformi nei giudizi espressi e rispettose del compendio probatorio acquisito durante il contraddittorio tra le parti. Non ci sarebbero dunque elementi di contraddittorietà o manifesta illogicità nelle motivazioni espresse dai giudici di merito.
 
La Corte precisa inoltre, in linea con quanto espresso in consolidate pronunce precedenti, che sono inammissibili doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio davanti alla Corte stessa, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
 
Fatte queste premesse la Corte ribadisce che è stato espressamente rimproverato ad A.A. di aver concesso in uso alla ditta del C.C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l'evento di infortunio, in palese violazione di quanto previsto all’art. 23 D.Lgs. 81/08.
 
Riafferma il principio secondo cui la responsabilità dell'imprenditore che ha messo in funzione l’attrezzatura, senza rilevare la non rispondenza alla normativa di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (come già ribadito in numerose pronunce, tra cui Sent Cass Sez. 4, n. 2494 del 3712/2009; Sent Cass Sez. Unite, n. 1003 del 23/11/1990; Sent Cass Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021; Sent. Cass. Sez 4 n. 1184 del 3/10/2018)
 
Gli obblighi di verifica preliminare gravano inoltre non solo sul fornitore professionale della macchina ma anche su chi l’abbia ceduta solo occasionalmente (es. Sent Cass. Sez. 3, n. 10342 del 28/6/2000).
 
Puntualizza infine che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell'impiego del macchinario difettoso (Sent Cass Sez. 4, n. 18139 del 17/4/2012; Sent Cass Sez. 4, n. 35295 del 23/4/2013).
 
Nel caso di specie i giudici di merito avevano acclarato che “le guarnizioni installate sul mezzo ceduto in uso erano danneggiate o, comunque, inadatte a garantire un funzionamento in sicurezza del dispositivo e che proprio da tale condizione era dipeso il distacco del pannello”.
Inoltre durante la fase istruttoria era emerso che le condizioni delle guarnizioni non potevano essere ricondotte a un danneggiamento intervenuto nel breve lasso di tempo tra la consegna di esso e l'utilizzo del sollevatore a ventosa e neppure successivamente all'infortunio e durante il trasporto del macchinario stesso, come sostenuto dalla difesa del Concedente.
 
Viene dunque rigettato il ricorso del Concedente dichiarandolo inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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