Prassi aziendale di manomissione tollerata e responsabilità

06/07/2026

Cass. Pen. Sez. IV, 10 aprile 2026, n. 13302 - Infortunio durante la pulizia di un macchinario: prassi aziendale di manomissione del sistema di sicurezza e responsabilità del dirigente nominato institore.

Scheda tecnica

Organo Corte di Cassazione Penale - Sezione IV
Data udienza 20 febbraio 2026
Data deposito 10 aprile 2026
Numero n. 13302/2026
Norme applicate Art. 71 co. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008; art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/2008; artt. 113, 40 co. 2, 590 co. 1-2-3 c.p.
Parole chiave Attrezzature di lavoro; manomissione dispositivi di sicurezza; prassi aziendale contra legem; posizione di garanzia; dirigente institore; formazione preposti; comportamento abnorme del lavoratore
Esito Rigetto del ricorso
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A chi si rivolge questa scheda

Datori di lavoro, dirigenti, RSPP e preposti di aziende manifatturiere che utilizzano macchinari con dispositivi di blocco automatico.
La decisione affronta un tema di frequente riscontro: l'instaurarsi di abitudini operative che aggirano i presidi di sicurezza delle attrezzature. La sintesi operativa è nel box finale.
Il datore di lavoro - e il dirigente a lui assimilato nella posizione di garanzia ("dirigente institore") - ha l'obbligo di vigilare per impedire l'instaurarsi di prassi scorrette e pericolose per i lavoratori. Quando un infortunio si verifichi in conseguenza di tali prassi, l'ignoranza del datore di lavoro non vale a escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per omessa vigilanza. La condotta del lavoratore che utilizzi uno strumento idoneo a eludere i microinterruttori di sicurezza di un macchinario non è abnorme - e quindi non idonea a interrompere il nesso causale - quando tale condotta si inscriva nell'area di rischio propria delle mansioni del lavoratore e risponda a una prassi aziendale tollerata.

1. Fatto e iter processuale

Il 18 aprile 2018, presso lo stabilimento della S----- Spa, il lavoratore B.B. - addetto alle operazioni di pulizia manuale dei rulli del bobinatore Shumag n. 0 nel reparto «pressa 2500 tonn» - subiva un grave infortunio alla mano sinistra.

Durante la pulizia con carta vetrata, il guanto veniva impigliato in una piastra di scorrimento del tubo. La causa determinante: il lavoratore aveva introdotto una chiavetta «spuria» nell'apposito vano della bobinatrice, che - simulando la chiusura delle porte di accesso - disattivava i microinterruttori di blocco, consentendogli di operare a macchina in funzione. Le istruzioni d'uso del macchinario prescrivevano che le operazioni di pulizia dei rulli avvenissero a macchina spenta; l'azienda non aveva predisposto procedure specifiche né in termini di tempistiche né di modalità operative.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 15 novembre 2021, dichiarava A.A. - dirigente nominato institore della S----- Spa - responsabile del reato di lesioni colpose pluriaggravate ex artt. 113, 40 co. 2, 590 co. 1, 2 e 3 c.p., condannandolo alla pena di un mese di reclusione sostituita con 7.500 euro di multa, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in equivalenza all'aggravante contestata.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 29 novembre 2024, confermava integralmente la decisione di primo grado. L'imputato ricorreva per Cassazione formulando due motivi principali.

2. Argomentazioni difensive e loro sorte

Primo motivo: travisamento della prova testimoniale
La difesa deduceva il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando che la Corte d'Appello avesse travisato le dichiarazioni dei testi B.B. e E.E., ritenendo erroneamente provata l'esistenza di una prassi aziendale di tolleranza verso l'uso scorretto della bobinatrice. Il ricorrente sosteneva che le deposizioni testimoniali avrebbero invece attestato l'inesistenza di tale prassi.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile. In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in sede di legittimità solo quando il ricorrente indichi specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato valorizzato per la prima volta nel provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537/2022, Rv. 283777). Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una generica contestazione, riportando brani incompleti delle testimonianze, senza allegare quale dato fosse stato introdotto per la prima volta in appello.

Secondo motivo e motivo aggiunto: abnormità del comportamento del lavoratore e assenza del nesso causale
La difesa sosteneva che il comportamento del lavoratore - il quale si era procurato autonomamente una chiavetta per neutralizzare i presidi antinfortunistici - fosse di per sé eccezionale e anomalo, tale da escludere ogni profilo di colpa in capo all'imputato, pena l'oggettivizzazione della posizione di garanzia. Con il motivo aggiunto, si contestava inoltre l'assenza di nesso causale tra le violazioni degli artt. 71 co. 4 e 37 co. 7 D.Lgs. 81/2008 contestate e l'infortunio occorso.

La Cassazione dichiara entrambi i motivi infondati, confermando l'impianto motivazionale della doppia conforme e applicando il consolidato principio per cui le sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente in un risultato organico e inscindibile (Sez. 2, n. 11220/1997, Rv. 209145).

3. Accertamenti istruttori

Gli ispettori dell'ATS di Brescia, nel corso del sopralluogo successivo all'infortunio, accertavano che nelle porte di accesso alla bobinatrice era stata inserita una chiavetta spuria che simulava la chiusura degli sportelli, neutralizzando i microinterruttori e consentendo l'accesso alla zona pericolosa a macchina in funzione. Verificavano altresì, mediante prova di funzionamento sulla macchina gemella presente nel medesimo reparto, le modalità concrete di elusione del sistema.

La persona offesa dichiarava che la prassi di pulire i rulli a macchina in funzione era diffusa nello stabilimento e che l'azienda ne era a conoscenza senza mai essere intervenuta per porvi rimedio. I giudici di merito ritenevano tale circostanza provata e la Cassazione, in sede di legittimità, ne confermava la rilevanza giuridica. Era altresì accertato che la formazione impartita ai preposti del reparto aveva carattere meramente generico, senza riferimento specifico ai presidi di sicurezza della bobinatrice.

4. Ragionamento della Corte e principio di diritto

La Corte muove dall'accertamento - non contestato nelle sue modalità fattuali - di due specifici addebiti colposi a carico dell'imputato: la violazione dell'art. 71 co. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008, per non aver adottato le misure necessarie affinché il bobinatore fosse utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso (funzionamento a macchina spenta durante le operazioni di pulizia); e la violazione dell'art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/2008, per non aver assicurato ai preposti del reparto una formazione specifica in relazione ai presidi di sicurezza del macchinario.

Sul tema dell'abnormità, la Corte ribadisce il principio consolidato per cui le norme di prevenzione degli infortuni perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche rispetto agli incidenti derivati dalla sua stessa negligenza, imprudenza o imperizia: la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia riconducibile all'area di rischio inerente alle mansioni del lavoratore e all'omissione di misure antinfortunistiche doverose. Nel caso concreto, le operazioni di pulizia dei rulli rientravano nelle mansioni ordinarie di B.B., con la conseguenza che la condotta - sebbene formalmente irregolare - si inscriveva pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile, nell'area di rischio affidata alla gestione dell'imputato.

La condotta del lavoratore può ritenersi idonea a escludere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124/2016, dep. 2017; n. 5007/2018, dep. 2019; n. 33976/2021; n. 7012/2022, dep. 2023). La pulizia a macchina in funzione, rientrando nelle mansioni del lavoratore, non integra tale esorbitanza.

Il passaggio più significativo della motivazione riguarda il rapporto tra prassi aziendale illecita e colpa per omessa vigilanza. La Corte afferma con nettezza che il datore di lavoro - e per estensione il dirigente nella posizione assimilata - ha il dovere di vigilare per impedire l'instaurarsi di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori. Laddove un infortunio si verifichi in conseguenza di una tale prassi, l'ignoranza del datore di lavoro non vale a escludere la sua colpa: integra essa stessa la colpa, sotto il profilo dell'omessa vigilanza (Sez. 4, n. 20092/2021, Rv. 281174; Sez. 4, n. 10123/2020, Rv. 278608). L'obbligo di vigilanza può ritenersi adempiuto soltanto ove sia stato predisposto e attuato un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto, che tenga conto delle specifiche prassi elusive adottate dai lavoratori di cui il datore sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858/2021, Rv. 281855).

5. Applicabilità alle imprese - profili HSE

  • Conformità attrezzature e procedure. L'art. 71 co. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008 impone che le attrezzature siano utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso del fabbricante. In assenza di procedure operative specifiche per le attività di manutenzione e pulizia (tempistiche, modalità, stato del macchinario), l'azienda risulta esposta anche in assenza di episodi infortunistici pregressi.
  • Vigilanza sulle prassi operative. La sentenza radica la responsabilità datoriale non solo sull'evento ma sull'omessa vigilanza: il fatto che una prassi irregolare si sia instaurata senza interventi correttivi costituisce di per sé la colpa, indipendentemente dalla consapevolezza formale del responsabile.
  • Sistemi di controllo effettivi. Un sistema di controllo meramente formale — con procedure scritte non verificate in concreto — non è sufficiente. La Corte richiede un sistema di controllo adeguato al caso specifico, che tenga conto delle prassi elusive effettivamente in atto.
  • Formazione specifica dei preposti. L'art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/2008 impone ai preposti una formazione specifica in relazione ai compiti in materia di sicurezza. La formazione generica — senza riferimento ai presidi di sicurezza dei singoli macchinari assegnati al reparto — non è ritenuta sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo.
  • Posizione del dirigente nominato institore. La qualifica di dirigente nominato institore determina un'assimilazione piena alla posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di sicurezza. La delega di funzioni non libera di per sé da responsabilità se non è accompagnata da adeguati presidi di vigilanza.
  • Comportamento del lavoratore e area di rischio. La nozione di comportamento abnorme del lavoratore — unico presupposto per l'interruzione del nesso causale — è interpretata in modo restrittivo: solo la condotta che attivi un rischio eccentrico e imprevisto rispetto all'area di rischio delle mansioni ordinarie può avere efficacia esimente.

Box operativo - Sintesi per il professionista HSE

La sentenza n. 13302/2026 consolida un orientamento rigoroso sulla vigilanza datoriale nei confronti delle prassi operative non conformi.
Per le aziende con macchinari dotati di dispositivi di blocco automatico, la decisione suggerisce di verificare: (a) l'esistenza di procedure operative specifiche per le attività di pulizia e manutenzione - non solo richiamate nelle istruzioni d'uso, ma formalizzate in documenti aziendali e portate a conoscenza dei lavoratori; (b) l'effettiva integrità dei dispositivi di sicurezza, anche mediante sopralluoghi periodici non annunciati nei reparti produttivi; (c) il contenuto dei programmi formativi destinati ai preposti, con verifica che includano i presidi di sicurezza dei macchinari specificamente assegnati al reparto di riferimento.

L'evoluzione giurisprudenziale in questa materia tende a rendere la posizione di garanzia sempre meno compatibile con la sola predisposizione formale di documenti: il controllo effettivo sull'operatività quotidiana è il presidio che la Corte di Cassazione riconosce come esigibile.

Fonti normative

Art. 71 co. 4 lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Uso delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni d'uso
Art. 37 co. 7 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Formazione specifica dei preposti
Artt. 113, 40 co. 2, 590 co. 1-2-3 c.p. - Cooperazione nel delitto colposo; causalità omissiva; lesioni colpose
Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. - Motivi di ricorso per Cassazione
Art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Anonimizzazione provvedimenti giudiziari

Precedenti giurisprudenziali richiamati

Cass. Pen. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01
Cass. Pen. Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01
Cass. Pen. Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748-01
Cass. Pen. Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284337-01
Cass. Pen. Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Rv. 281174
Cass. Pen. Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608-01
Cass. Pen. Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Rv. 281855
Cass. Pen. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777
Cass. Pen. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145
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