Prassi operative difformi dalle istruzioni del fabbricante e responsabilità datoriale

18/05/2026

Organo Corte di Cassazione Penale, Sezione IV
Numero n. 11746/2026
Data deposito 16 gennaio 2026
Reati contestati artt. 113, 590 comma 3 c.p. (lesioni personali gravi con violazioni D.Lgs. 81/2008)
Norme richiamate art. 71 e All. VI D.Lgs. 81/2008; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001
Esito Ricorso dichiarato inammissibile – condanna ente confermata

MASSIMA

In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire che le operazioni su macchinari siano eseguite nel rispetto delle istruzioni del fabbricante e mediante procedure sicure, non potendo introdurre prassi aziendali semplificate e difformi. La responsabilità datoriale non è esclusa dall'eventuale errore del lavoratore, salvo che integri una condotta abnorme, né dal ridotto peso del carico, quando l'attività richiede specifiche misure tecniche. Le carenze organizzative possono fondare anche la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

1. IL FATTO E L'ITER PROCESSUALE

Il 21 giugno 2017, presso la Ditta K. Srl (settore calzaturiero, Recanati), un lavoratore somministrato subiva un infortunio durante lo smontaggio del semi-stampo superiore di una pressa ad iniezione con giostra a cinque stazioni (marca PRESMA, mod. 5ST, anno di costruzione 1995). Il lavoratore, privo di competenze specialistiche, sollevava manualmente il componente - del peso di circa 8 kg - in assenza dei sistemi di sollevamento meccanici prescritti dal manuale d'uso del macchinario. Lo stampo cadeva sul semi-stampo inferiore da un'altezza di circa 30 cm, provocando schiacciamento con fratture alle falangi ungueali e parziale amputazione dell'ultima falange del III e IV dito della mano destra, con malattia superiore a 40 giorni.

Il Tribunale di Macerata (sentenza 21 febbraio 2024) condannava il datore di lavoro per violazione degli artt. 71 e 29 D.Lgs. 81/2008 e applicava alla società K. Srl la sanzione pecuniaria ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001. La Corte d'appello di Ancona (sentenza 8 aprile 2025), in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere nei confronti del datore di lavoro per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando integralmente la condanna dell'ente. In Cassazione, la sola Ditta K. Srl proponeva ricorso, dichiarato inammissibile con la pronuncia in commento.

2. LE DOGLIANZE DIFENSIVE E LA LORO INFONDATEZZA

La difesa della società ricorrente articolava un unico motivo, incentrato su due distinte argomentazioni. In primo luogo, sosteneva che, essendo il semi-stampo al di sotto dei 25 kg (soglia limite ex All. XXXIII D.Lgs. 81/2008, richiamante la serie ISO 11228 parti 1-2-3), non sarebbe insorto alcun obbligo di dotare l'azienda di sistemi meccanici di sollevamento. In secondo luogo, imputava l'evento alla condotta negligente del lavoratore, che aveva utilizzato una sola mano anziché due come prescritto dal costruttore.

La Cassazione smonta entrambe le tesi con argomentazione rigorosa. Quanto al peso, la Corte chiarisce che l'Allegato XXXIII - e la relativa disciplina sulla movimentazione manuale dei carichi - non è pertinente, poiché il lavoratore non svolgeva attività di movimentazione generica bensì operava su un macchinario: la normativa applicabile è l'art. 71 D.Lgs. 81/2008 e il correlato Allegato VI, che impone di eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature in modo sicuro e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante. Il manuale d'uso prescriveva il sollevamento meccanico dell'intero stampo, indipendentemente dal peso, proprio per scongiurare il rischio di caduta sulle mani dell'operatore.

Quanto alla condotta del lavoratore, la Corte richiama il consolidato principio per cui la colpa del lavoratore concorrente esime il datore di lavoro solo qualora il comportamento anomalo sia assolutamente estraneo al processo produttivo e ontologicamente imprevedibile: nel caso di specie, la scelta di procedere manualmente non era una libera scelta del lavoratore, bensì la conseguenza necessitata dell'assenza delle attrezzature idonee.
 

3. LE EVIDENZE VALORIZZATE NEI GRADI DI MERITO

I giudici di merito avevano fondato il giudizio di responsabilità su elementi tecnici convergenti e incontrovertibili. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva accertato che le istruzioni aziendali per la sostituzione degli stampi modificavano in senso pregiudizievole quelle del fabbricante, introducendo il sollevamento manuale non previsto, derogando all'obbligo di movimentare lo stampo intero e privando i lavoratori dei mezzi di sollevamento necessari. Il tecnico della prevenzione ASUR aveva corroborato tali conclusioni. La Corte d'appello aveva altresì ritenuto provato che la prassi difforme era consolidata e strutturale: la Ditta K. Srl aveva deliberatamente omesso l'acquisto dei presidi per contenere i costi e ridurre i tempi di produzione, e tale risparmio economico era direttamente valorizzabile ai fini dell'illecito ex D.Lgs. 231/2001.

La decisione si inserisce nel solco della cosiddetta "doppia conforme": poiché sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano concordato nell'analisi e nella valutazione delle prove, le due sentenze vengono lette congiuntamente, precludendo qualsiasi riesame dei fatti in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013).
 

4. LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE E IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità estrinseca (aspecificità), rilevando che i motivi si limitano a replicare le doglianze già esaminate e rigettate in appello senza apportare alcun elemento critico nuovo. Nel merito, tuttavia, la Corte elabora un principio di diritto di ampia portata sistematica.

Il nucleo del ragionamento è il seguente: quando il datore di lavoro introduce una prassi aziendale di utilizzo o manutenzione di un'attrezzatura che si discosta dalle prescrizioni del fabbricante, egli assume su di sé la responsabilità per ogni evento lesivo causalmente riconducibile a tale scostamento. Non è sufficiente che il carico sia tecnicamente sollevabile a mano nel rispetto dei limiti ponderali generali della movimentazione manuale: se il manuale d'uso del macchinario prescrive misure specifiche - nel caso di specie, il sollevamento meccanico dell'intero stampo - è quella misura che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, in forza dell'art. 71 c. 3 e dell'Allegato VI, punto 2.1, D.Lgs. 81/2008.

La pronuncia ribadisce altresì che le carenze organizzative sistematiche - la prassi difforme non era episodica ma strutturale, frutto di una scelta deliberata di risparmio - costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, rimanendo irrilevante la sopravvenuta prescrizione del reato in capo alla persona fisica.

5. PROFILI APPLICATIVI PER LE AZIENDE

1. Manuale d'uso come fonte normativa vincolante.
Le istruzioni del fabbricante integrate nel manuale d'uso non sono meri suggerimenti tecnici: ai sensi del combinato disposto dell'art. 71 c. 3 e dell'Allegato VI D.Lgs. 81/2008, esse definiscono le modalità operative minime obbligatorie per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature. Il datore di lavoro che consente — o non impedisce — lo scostamento da tali istruzioni assume una posizione di garanzia rispetto ai rischi che le misure prescritte erano destinate a prevenire.

2. Il DVR deve rispecchiare fedelmente le modalità operative reali.
Il caso evidenzia un difetto strutturale nella valutazione dei rischi: il documento aziendale descriveva una modalità operativa difforme da quella del fabbricante, senza alcuna valutazione dell'incremento di rischio conseguente. Il DVR deve rispecchiare fedelmente le modalità operative realmente praticate e — se queste differiscono dalle prescrizioni del costruttore — motivare e documentare le eventuali misure alternative equivalenti o superiori adottate.

3. Il peso del carico non è l'unico parametro rilevante.
La difesa del limite ponderale (8 kg contro i 25 kg dell'All. XXXIII) si rivela una strategia difensiva inefficace quando l'operazione rientra nella disciplina speciale delle attrezzature di lavoro. Le soglie ISO 11228 governano la movimentazione manuale «generica»; le operazioni di montaggio e smontaggio su macchinari sono governate dall'Allegato VI, punto 2.1, che impone il rispetto delle istruzioni del costruttore a prescindere dal peso del componente.

4. La prassi consolidata aggrava la posizione dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
L'elemento più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 è che la condotta difforme non era occasionale ma sistematica e consapevole, finalizzata al risparmio economico. Le aziende devono verificare che i propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) coprano effettivamente le prassi operative reali, non solo le procedure formali. Un audit periodico della congruenza tra DVR, procedure scritte e prassi effettive sui macchinari è misura di prevenzione imprescindibile per escludere la colpa organizzativa.

5. La formazione specifica è componente indefettibile.
Il lavoratore era stato assegnato alla mansione in assenza di competenze specialistiche e di adeguata formazione. La sentenza ricorda che il datore di lavoro, in forza dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008, deve garantire non solo la disponibilità delle attrezzature idonee ma anche la formazione del personale addetto al loro utilizzo in sicurezza. L'assenza di formazione specifica non trasferisce la responsabilità sul lavoratore, ma la aggrava in capo al datore di lavoro.

SINTESI OPERATIVA PER PROFESSIONISTI HSE

Verificare sistematicamente che le istruzioni operative aziendali per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature siano allineate ai manuali d'uso del fabbricante. In caso di scostamento - anche motivato da esigenze produttive - occorre:
 
  1. una rivalutazione formale del rischio documentata nel DVR;
  2. la predisposizione di misure tecniche o organizzative alternative di efficacia almeno equivalente;
  3. la formazione specifica degli operatori.

La conformità ai soli limiti ponderali della MMC non costituisce esimente qualora la norma tecnica del macchinario prescriva l'uso di dispositivi meccanici di sollevamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71 (Obblighi del datore di lavoro con riguardo all'uso delle attrezzature di lavoro) e Allegato VI, punto 2.1 (Operazioni di montaggio e smontaggio).
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XXXIII (Movimentazione manuale dei carichi, norme tecniche ISO 11228).
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni gravi colpose in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
Cass. Pen. Sez. 4, n. 49670 del 23/10/2014, Fagnani, Rv. 261175.
Cass. Pen. Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253. — Cass. Pen. Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386.
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