Preposto di impresa terza e limiti della delega di funzioni

27/04/2026

Ricorso per saltum, preposto di impresa terza e limiti della delega di funzioni: una decisione processuale che riapre il confronto sulla governance della sicurezza nei cantieri

L’Ordinanza della Cassazione penale n. 12010/2026 riporta al centro un tema molto attuale per il mondo HSE: chi risponde davvero della sicurezza quando in cantiere operano più imprese, lavoratori distaccati e figure con ruoli solo apparentemente sovrapponibili?

La decisione non entra ancora nel merito delle responsabilità, ma riapre il confronto sui limiti della delega di funzioni, sul ruolo del preposto e sulla corretta governance del rischio nelle organizzazioni complesse.

Ne emerge un passaggio chiave: nella sicurezza del lavoro le soluzioni di fatto non bastano, se non sono coerenti con l’assetto giuridico previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Nel nostro approfondimento analizziamo i profili più rilevanti della pronuncia e le ricadute applicative per imprese, cantieri e funzioni aziendali.

1. Il caso e il perimetro reale della decisione

L’ordinanza della Quarta Sezione penale del 30 marzo 2026, n. 12010 prende le mosse da un infortunio mortale verificatosi in cantiere durante operazioni di movimentazione di lastre di vetro mediante un cavalletto su ruote, una delle quali si era staccata a causa dell’interazione con una pavimentazione disconnessa. Il lavoratore infortunato era dipendente di un’impresa terza e risultava distaccato presso la società dell’imputato, chiamato a rispondere, quale datore di lavoro e legale rappresentante della distaccataria, di omicidio colposo per violazione degli obblighi di cui all’art. 71 D.Lgs. 81/2008.

Il Tribunale di Milano aveva assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., valorizzando due profili: da un lato, la difformità tra le modalità operative concretamente adottate in cantiere e quelle preventivate in sede di sopralluogo e di pianificazione; dall’altro, la circostanza che, in assenza del datore di lavoro per quarantena COVID, la direzione delle attività fosse stata affidata a un soggetto indicato come preposto e responsabile della sicurezza, appartenente però a diversa impresa operante nel medesimo cantiere.

Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione deducendo, insieme, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la stessa possibilità di attribuire il ruolo di preposto, o comunque di trasferire funzioni di vigilanza e controllo, a un soggetto che rivestiva posizione datoriale o dirigenziale in altra impresa; e ha inoltre censurato la motivazione assolutoria per avere escluso la colpa del datore senza misurarsi adeguatamente con il dovere di controllo sull’effettivo stato dei luoghi e sulle concrete modalità di esecuzione delle lavorazioni.

Il punto decisivo, però, è che la Corte di Cassazione non entra nel merito di tali questioni sostanziali. La pronuncia qualifica infatti il ricorso come appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., ritenendo che l’atto di impugnazione, pur formalmente proposto come ricorso per Cassazione, contenesse anche censure tipicamente riconducibili al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., incompatibili con il ricorso per saltum. Gli atti vengono quindi trasmessi alla Corte d’Appello di Milano.

La prima avvertenza interpretativa è dunque essenziale: questa decisione non afferma in via definitiva né la legittimità né l’illegittimità della nomina di un preposto appartenente a impresa terza, né risolve in modo conclusivo la questione dei limiti della delega di funzioni in un simile assetto organizzativo. La Corte, più sobriamente, rileva che quelle questioni richiedono un vaglio di merito incompatibile con il mezzo di impugnazione prescelto.

2. Il nucleo processuale della decisione: il limite del ricorso immediato per Cassazione

La parte più netta della pronuncia è quella processuale. La Corte ribadisce che il ricorso immediato per Cassazione contro una sentenza appellabile può essere utilizzato solo per denunciare vizi di pura legittimità, e non anche per sollecitare, direttamente o indirettamente, una rivalutazione della motivazione o del compendio fattuale.

Il principio, in sé noto, viene qui applicato a una impugnazione costruita in modo misto. L’ufficio requirente aveva infatti prospettato una questione di diritto relativa alla lettura coordinata degli artt. 2, 16, 18 e 97 D.Lgs. 81/2008, ma aveva allo stesso tempo investito la Corte di censure sulla logicità della ricostruzione del fatto, sulla qualificazione dell’atto di attribuzione di funzioni al soggetto presente in cantiere e sull’effettività del residuo dovere di vigilanza gravante sul datore.

La Corte esclude che si fosse in presenza di un uso strumentale del ricorso per Cassazione, volto a eludere consapevolmente la disciplina delle impugnazioni; ritiene invece che l’atto contenesse cumulativamente motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione e, proprio per tale ragione, ne dispone la conversione in appello. Il passaggio è processualmente importante perché conferma una linea di favore per la conservazione dell’impugnazione quando non emerga una deliberata scelta dilatoria del mezzo non consentito.

Sotto il profilo applicativo, il dato interessa non soltanto il processo penale del lavoro, ma più in generale il contenzioso HSE: quando l’impugnazione investe il nesso tra assetto organizzativo, riparto di funzioni e concreta gestione del rischio, è assai frequente che i profili di diritto sostanziale e quelli di ricostruzione del fatto risultino strettamente intrecciati. In questi casi, la tentazione di ricorrere direttamente in Cassazione può rivelarsi impropria, perché il cuore della controversia resta spesso ancorato alla verifica della effettiva catena di comando, della conoscibilità delle modifiche operative e della concreta esigibilità dei poteri di intervento.

3. Il tema sostanziale sottostante: preposto, delegato e confini tra figure di garanzia

Se la decisione non scioglie il nodo nel merito, nondimeno ne mette in piena evidenza la rilevanza sistematica. 
Il ricorso del Pubblico Ministero ruotava infatti attorno a una obiezione centrale: la nozione di preposto delineata dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 presuppone una collocazione funzionale all’interno dell’organizzazione datoriale, tale da consentire la sovraintendenza dell’attività lavorativa e l’attuazione delle direttive ricevute. Da qui il dubbio circa la possibilità di attribuire quel ruolo a un soggetto che appartenga a un’altra impresa e che, addirittura, rivesta al suo interno funzioni datoriali o dirigenziali.

Il problema non è meramente nominalistico. In materia prevenzionistica, la qualificazione della figura rileva perché da essa dipendono poteri, doveri, perimetro della vigilanza e regole di imputazione della responsabilità. 
Chiamare “preposto” un soggetto esterno all’organizzazione del datore non risolve, di per sé, il problema della titolarità effettiva dei poteri impeditivi. 
Anzi, rischia di produrre una sovrapposizione non governata tra il piano della vigilanza operativa, proprio del preposto, e quello del trasferimento di specifiche funzioni prevenzionistiche, proprio della delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.

La sentenza di primo grado, per come ricostruita nell’ordinanza, aveva ritenuto non preclusa la nomina di un preposto appartenente a impresa diversa, configurando in capo al datore una responsabilità sostanzialmente limitata all’eligendo e al vigilando. 
Il ricorso del Pubblico Ministero, invece, ha insistito sul fatto che l’unico strumento tipico di parziale esonero della responsabilità datoriale è la delega di funzioni disciplinata dall’art. 16, con i suoi rigorosi requisiti di forma, contenuto, professionalità del delegato, autonomia di spesa e pubblicità.

È proprio qui che emerge il punto di maggiore interesse sistematico. Nel diritto della sicurezza sul lavoro non ogni attribuzione di compiti o di presenza in cantiere equivale a una delega di funzioni, e non ogni delega, per il solo fatto di essere denominata tale, produce effetti esonerativi. Occorre verificare se il trasferimento riguardi un segmento determinato della funzione prevenzionistica, se il soggetto investito disponga di effettivi poteri organizzativi e gestionali e se resti, in capo al delegante, il dovere di vigilanza sull’operato del delegato nei termini fissati dall’art. 16, comma 3.

La vicenda offre dunque un promemoria importante: nelle organizzazioni complesse di cantiere il lessico non può sostituire l’architettura giuridica. La designazione di un referente operativo di altra impresa può avere un significato organizzativo pratico, ma non basta, senza ulteriori presupposti, a ridisegnare le posizioni di garanzia.

4. Distacco, appalto e cantiere: il problema della pluralità dei centri di governo del rischio

La fattispecie presenta un ulteriore elemento di complessità, dato dall’intreccio tra distacco del lavoratore, appalto e compresenza di più imprese nel medesimo cantiere. È proprio in questi contesti che si manifesta con maggiore evidenza la tendenza, sul piano operativo, a una redistribuzione informale dei poteri di fatto, spesso non accompagnata da una altrettanto chiara formalizzazione dei relativi obblighi giuridici.

Il lavoratore deceduto era dipendente di una società diversa, distaccato presso l’impresa dell’imputato, ma operava in un cantiere nel quale il coordinamento effettivo delle lavorazioni risultava, secondo la ricostruzione del giudice di merito, influenzato anche dall’impresa affidataria. In tale scenario, il tema non è soltanto chi fosse formalmente titolare del rapporto di lavoro o chi avesse predisposto il POS; il vero punto è chi governasse in concreto la lavorazione al momento dell’evento, chi fosse in grado di percepire il mutamento dello scenario di rischio e chi avesse il potere-dovere di arrestare o rimodulare l’attività.

La pronuncia, pur senza decidere nel merito, lascia affiorare una questione centrale della pratica dei cantieri: il rischio di scambiare il coordinamento interaziendale con la surroga delle responsabilità prevenzionistiche. L’impresa affidataria, il datore della distaccataria, il preposto presente in campo, i referenti dell’appaltatore e gli eventuali delegati possono tutti concorrere, su piani differenti, alla gestione del rischio; ma la compresenza di figure non produce automaticamente una sostituzione della posizione di garanzia dell’una con quella dell’altra.

Sotto questo profilo, il richiamo del pubblico ministero all’art. 97 D.Lgs. 81/2008 non appare marginale. Quando il soggetto chiamato a presidiare operativamente la sicurezza appartiene proprio all’impresa affidataria, il confine tra cooperazione, coordinamento e assorbimento improprio di funzioni altrui diventa particolarmente delicato. È qui che il sistema pretende un elevato tasso di chiarezza documentale e organizzativa.

5. L’idoneità dell’attrezzatura come giudizio dinamico e non astratto

Un secondo profilo applicativo di grande rilievo riguarda l’art. 71 D.Lgs. 81/2008. La contestazione muoveva dalla messa a disposizione di un cavalletto ritenuto non idoneo rispetto alle concrete condizioni d’uso, in quanto dotato di ruote rigide utilizzate su una pavimentazione con finitura grezza e discontinuità tali da provocarne il cedimento.

La ricostruzione assolutoria del Tribunale aveva attribuito decisivo rilievo al fatto che la scelta dell’attrezzatura fosse coerente con lo scenario valutato in sede di sopralluogo, mentre l’evento si sarebbe verificato per effetto di una modifica non comunicata delle modalità operative e della superficie effettivamente interessata dalla movimentazione. Il tema, che la Corte d’appello sarà chiamata a riesaminare, è tutt’altro che secondario: l’idoneità dell’attrezzatura non può essere apprezzata in astratto né una volta per tutte, ma in rapporto alla situazione concreta di impiego.

Da questo punto di vista, la vicenda segnala una criticità ricorrente nella prassi aziendale: la tendenza a considerare conclusa la valutazione di adeguatezza dell’attrezzatura al momento della selezione o del noleggio, senza presidiare con la stessa intensità la fase di verifica immediatamente precedente all’uso, soprattutto quando l’esecuzione si colloca in ambienti di lavoro mutevoli o gestiti da più soggetti.

Nel lessico della prevenzione, l’idoneità non è qualità statica del bene, ma relazione dinamica tra mezzo, carico, percorso, fondo, interferenze e modalità di manovra. È proprio in questa prospettiva che la linea difensiva fondata sulla difformità sopravvenuta delle condizioni operative può diventare decisiva sul piano del nesso di colpa; ma, allo stesso tempo, è in questa stessa prospettiva che acquista rilievo il dovere del datore di predisporre un sistema di verifica capace di intercettare tempestivamente le modifiche significative dello scenario di rischio.

6. Profili applicativi: che cosa insegna la vicenda alle organizzazioni di cantiere


Pur trattandosi di una pronuncia processuale, la decisione consegna alcune indicazioni di metodo di notevole utilità pratica.

In primo luogo, nelle filiere di appalto e subappalto la individuazione del preposto non può essere trattata come un adempimento meramente cartolare. Occorre verificare la reale appartenenza del soggetto alla linea organizzativa che gli attribuisce i poteri di sovraintendenza, la sua effettiva capacità di impartire istruzioni ai lavoratori interessati e il suo concreto potere di interrompere lavorazioni non sicure.

In secondo luogo, quando si intenda fare ricorso alla delega di funzioni, è necessario evitare formule ibride o ambigue. La delega ha una disciplina tipica e rigorosa; la sua funzione non è quella di coprire genericamente l’assenza del datore dal cantiere, ma di trasferire in modo tracciabile, specifico ed effettivo porzioni determinate della funzione prevenzionistica. Ogni soluzione organizzativa intermedia, se non correttamente strutturata, espone al rischio di lasciare inalterata la posizione di garanzia del delegante senza costruire un presidio sostitutivo giuridicamente solido.

In terzo luogo, nelle lavorazioni caratterizzate da variabilità del contesto esecutivo, la verifica delle condizioni reali di utilizzo delle attrezzature deve essere incorporata nel processo operativo e non esaurita nella fase documentale iniziale. Ciò vale in modo particolare quando il percorso di movimentazione, il fondo, il posizionamento dei mezzi di sollevamento o la sequenza delle lavorazioni possano subire modifiche rispetto a quanto originariamente pianificato.

Infine, il caso dimostra quanto sia decisiva, nei sistemi multi-impresa, la tracciabilità delle informazioni. Se la difesa del datore si fonda sulla mancata conoscenza della modifica del rischio, il processo finirà inevitabilmente per interrogarsi su come dovesse avvenire la comunicazione, chi ne fosse onerato, con quali strumenti e secondo quale catena gerarchica. È esattamente su questo terreno che la qualità della organizzazione prevenzionistica diventa prova.

7. Una decisione interlocutoria, ma non neutra

L’ordinanza n. 12010 del 2026 è, sul piano immediato, una decisione interlocutoria: non chiude il giudizio e non definisce il merito delle responsabilità, ma rimette la controversia alla Corte d’appello di Milano. Sarebbe però riduttivo considerarla una pronuncia meramente tecnica.

Essa mostra, con particolare chiarezza, che nei processi per infortuni sul lavoro le questioni relative alle posizioni di garanzia non possono essere isolate dal dato organizzativo concreto e, al tempo stesso, non possono essere risolte mediante formule elastiche o improprie di distribuzione dei compiti. Il cantiere multi-impresa, il distacco, la presenza di figure appartenenti a organizzazioni diverse e la mutevolezza delle condizioni operative costituiscono un banco di prova severo per la coerenza dell’assetto prevenzionistico.

In attesa del giudizio di merito, la decisione lascia già emergere un insegnamento di fondo: quando la governance della sicurezza si affida a soluzioni di fatto non pienamente corrispondenti alle categorie del D.Lgs. 81/2008, il contenzioso tende a riaprire, con particolare intensità, il problema della titolarità effettiva dei poteri e della imputazione della colpa. Ed è proprio in questo scarto tra organizzazione praticata e organizzazione giuridicamente qualificata che si concentrano, ancora una volta, le maggiori criticità applicative del sistema.
Area Legale