L’ordinanza della Quarta Sezione penale del 30 marzo 2026, n. 12010 prende le mosse da un infortunio mortale verificatosi in cantiere durante operazioni di movimentazione di lastre di vetro mediante un cavalletto su ruote, una delle quali si era staccata a causa dell’interazione con una pavimentazione disconnessa. Il lavoratore infortunato era dipendente di un’impresa terza e risultava distaccato presso la società dell’imputato, chiamato a rispondere, quale datore di lavoro e legale rappresentante della distaccataria, di omicidio colposo per violazione degli obblighi di cui all’art. 71 D.Lgs. 81/2008.
Il Tribunale di Milano aveva assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., valorizzando due profili: da un lato, la difformità tra le modalità operative concretamente adottate in cantiere e quelle preventivate in sede di sopralluogo e di pianificazione; dall’altro, la circostanza che, in assenza del datore di lavoro per quarantena COVID, la direzione delle attività fosse stata affidata a un soggetto indicato come preposto e responsabile della sicurezza, appartenente però a diversa impresa operante nel medesimo cantiere.
Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione deducendo, insieme, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la stessa possibilità di attribuire il ruolo di preposto, o comunque di trasferire funzioni di vigilanza e controllo, a un soggetto che rivestiva posizione datoriale o dirigenziale in altra impresa; e ha inoltre censurato la motivazione assolutoria per avere escluso la colpa del datore senza misurarsi adeguatamente con il dovere di controllo sull’effettivo stato dei luoghi e sulle concrete modalità di esecuzione delle lavorazioni.
Il punto decisivo, però, è che la Corte di Cassazione non entra nel merito di tali questioni sostanziali. La pronuncia qualifica infatti il ricorso come appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., ritenendo che l’atto di impugnazione, pur formalmente proposto come ricorso per Cassazione, contenesse anche censure tipicamente riconducibili al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., incompatibili con il ricorso per saltum. Gli atti vengono quindi trasmessi alla Corte d’Appello di Milano.
La prima avvertenza interpretativa è dunque essenziale: questa decisione non afferma in via definitiva né la legittimità né l’illegittimità della nomina di un preposto appartenente a impresa terza, né risolve in modo conclusivo la questione dei limiti della delega di funzioni in un simile assetto organizzativo. La Corte, più sobriamente, rileva che quelle questioni richiedono un vaglio di merito incompatibile con il mezzo di impugnazione prescelto.