Presentazione istanze per impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER)

19/01/2026

DM MASE n. 441 dell’11 dicembre 2025 – “Modelli FER” (allegati A e B).

Con il D.M. MASE n. 441 dell’11 dicembre 2025 arrivano i “modelli unici FER”: una modulistica standard nazionale per presentare le pratiche degli impianti da fonti rinnovabili in PAS e Autorizzazione unica.

Obiettivo: uniformare i contenuti delle istanze, ridurre incertezze interpretative tra territori e rendere più ordinata (e sempre più digitale) la gestione delle autorizzazioni.

Il decreto definisce anche tempi di avvio e modalità di aggiornamento dei modelli, con ricadute operative immediate per proponenti, progettisti e amministrazioni.

Quadro di riferimento richiamato dal decreto

Il decreto attua quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 e richiama l’adozione, con decreto ministeriale e previa intesa in Conferenza unificata, di modelli unici per la presentazione di istanze per impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e in particolare per:
 
  • interventi sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 8 D.Lgs. 190/2024);
  • istanze di autorizzazione unica (AU) (art. 9 D.Lgs. 190/2024).
secondo quanto adottato dal D.M. MASE n. 441/2025 (Allegati A e B).

È richiamata la cornice generale sulle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011; D.Lgs. 199/2021) e l’impostazione digitale dei procedimenti tramite:
 
  • piattaforme gestite dal GSE (Piattaforma aree idonee; Piattaforma unica digitale “SUER – Sportello unico delle energie rinnovabili”);
  • regole su identità digitale (SPID/CIE/CNS), amministrazione digitale e interoperabilità.

Cosa viene adottato

  • Con articolo 1, comma 1, il decreto adotta i modelli unici per PAS e AU.
  • I modelli sono contenuti negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del decreto, diventano operativi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, costituiscono l’unico modello di istanza per PAS e AU su tutto il territorio nazionale.

Aggiornamento futuro

  • Con articolo 1, comma 3, i modelli possono essere aggiornati con decreto del MASE, d’intesa con la Conferenza unificata, anche su proposta del GSE, delle Regioni e Province autonome, del tavolo tecnico previsto dal D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 (relativo alla Piattaforma SUER).

A chi si rivolge (destinatari “operativi”)

In termini pratici, il decreto interessa tre gruppi di soggetti:
 
  • Proponenti/Operatori (imprese, enti, soggetti che realizzano impianti FER) e i loro consulenti, perché devono presentare le istanze solo con i modelli allegati.
  • Amministrazioni competenti che ricevono e istruiscono le istanze (a seconda dei casi: enti territoriali e amministrazioni coinvolte nella PAS/AU), perché devono accettare e gestire la documentazione secondo un formato standard nazionale.
  • GSE, in quanto soggetto richiamato nella governance digitale (piattaforme) e tra i possibili proponenti di aggiornamenti dei modelli.

Cosa prevede in concreto

Il decreto non disciplina nel dettaglio i requisiti tecnici degli impianti (che sono regolati dalla normativa di settore), ma stabilisce soprattutto:
 
  • Standardizzazione: un’unica modulistica nazionale per due procedimenti chiave (PAS e AU).
  • Digitalizzazione e interoperabilità: il contesto di riferimento è coerente con un’impostazione “sportello unico” e con l’uso di identità digitale (SPID/CIE/CNS) e regole AgID, con l’obiettivo di rendere più lineare e comparabile la gestione delle istanze.
  • Governance condivisa: l’adozione e l’aggiornamento passano dall’intesa in Conferenza unificata; questo è importante perché consente armonizzazione, ma anche un canale “istituzionale” per modifiche successive.

Azioni consigliate per i proponenti e i consulenti

  • Verificare, prima della presentazione di una pratica FER, se il procedimento ricade in PAS o AU e predisporre la documentazione usando esclusivamente gli allegati A e B.
  • Pianificare la presentazione tenendo conto del periodo transitorio: fino a quando i modelli non saranno “operativi”, è opportuno monitorare le comunicazioni MASE e le indicazioni degli enti competenti.

Tempistiche

  • Entrata in vigore: il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale, cioè il 12 dicembre 2025.
  • I Modelli saranno “operativi” entro 120 giorni dall’entrata in vigore: con decorrenza 11 aprile 2026.
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