La Circolare 2 marzo 2011 n. 6774 del Ministero dell'Ambiente contiene indicazioni operative per la compilazione del M.U.D. 2010, da presentare il 30 aprile 2011 e per quelli del primo semestre 2011 da presentare il 30 dicembre 2011. Il Ministero distingue tra i soggetti che:
-
devono presentare la "dichiarazione SISTRI" (per adempiere agli obblighi di comunicazione),
-
devono presentare la dichiarazione M.U.D.
-
non devono presentare alcuna dichiarazione.
Non devono presentare nessuna dichiarazione per i dati 2010:
-
i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti;
-
i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
-
i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto dei consorziati.
Devono presentare la dichiarazione SISTRI con i modelli predisposti dal Ministero e ritrovabili sul portale SISTRI o compilando le schede del Capitolo 1 rifiuti della modulistica M.U.D. 2010 e presentandole alle camere di commercio:
-
le imprese e gli anti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
-
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con volume d’affari non superiore a 8.000 euro);
-
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi si cui all’art. 184 lett. c) d) e g) (ovvero gli obbligati SISTRI).
Devono presentare la dichiarazione SISTRI al 31 dicembre 2011 (quindi solo per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 maggio 2011), i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso.
Devono presentare la dichiarazione M.U.D. (modulistica 2010):
-
il consorzio nazionale imballaggi;
-
i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso (solo per i dati del 2010);
-
i produttori di RAEE; i comuni, i loro consorzi e le comunità montane;
-
i comuni della regione Campania.