Con il decreto 9 aprile 1994, fu emanata la regola tecnica per la realizzazione delle nuove attività turistico alberghiere e per l’adeguamento di quelle esistenti. Per quest’ultime, il decreto prevedeva l'adeguamento entro due anni per le disposizioni gestionali, entro cinque anni per gli aspetti di protezione passiva e attiva e entro otto anni per le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali situati all’interno delle camere.
Negli anni successivi si sono poi susseguite numerose proroghe, fino alla emanazione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 che con l’art. 15 ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2012 il termine per l’adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti al 26 aprile 1994.
Tale proroga è stata tuttavia subordinata alla presentazione di un “piano straordinario biennale di adeguamento antincendio”. Dunque, per poter continuare ad esercire in attesa di terminare i lavori di adeguamento, si dovrà dimostrare di essere ammessi a seguire un piano preordinato e controllato, pena la chiusura dell’attività e l’applicazione di specifiche sanzioni.