Prevenzione incendi - DPR 151/2011

Il DPR 151/2011 ha subito due importanti modifiche nei termini di entrata in vigore e in quelli relativi al campo di applicazione, ad opera di due diverse leggi emanate lo scorso agosto:

  1. La Legge 98/2013 (conversione del Decreto “FARE”) ha prorogato in via definitiva di un anno, il termine transitorio per le aziende che non rientravano nel campo di applicazione della precedente normativa antincendi e che invece, ad opera del DPR 151/2011 sono rientrate a farne parte. Tali aziende, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, hanno dunque ora 1 anno in più, ovvero fino al 7 ottobre 2014, per adempiere alle prescrizioni del DPR 151/2011.
  2. Il DL 101/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” indica che “a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”. Viene dunque implicitamente abolita l’attuale esclusione dal campo di applicazione del DPR 151/2011 delle aziende ad incidente a rischio rilevante soggette all’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza. Per quanto riguarda il problema della gestione del transitorio, sono stati sollevati dubbi da alcuni comandi provinciali dei VVF, ai quali è stata data risposta dal Ministero dell’Interno.
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner