Prevenzione Incendi: Impianti di climatizzazione - Circ.Min.Int. 22 luglio 2020, prot. n. 9833
30/07/2020
Ministero dell'Interno, Dip. VV.F., circ. 22 luglio 2020, prot. n. 9833 - Decreto 10 marzo 2020 Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Con Circ. Min. Int. Dip. VV.F. del 22 luglio 2020 il Ministero ha voluto fornire precisazioni in relazione al DM 10 marzo 2020, relativo all’aggiornamento delle disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento che impiegano fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici, richiamate dalle regole tecniche di prevenzione incendi riferite a specifiche attività.
Gli ambiti di applicazione del DM 10 marzo 2020 sono stati identificati nei seguenti (per ciascuno dei quali la Circolare richiama i Decreti Ministeriali di dettaglio):
- edilizia scolastica;
- costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere;
- progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Viene precisato che il DM consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati Al o A2L superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili purchè progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti siano fatte a regola d’arte.ù
Nei procedimenti di prevenzione incendi, per le nuove attività, la documentazione tecnica deve comprendere:
- in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la "specifica dell’impianto", con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell’installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
- in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.
Per le attività esistenti, l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi Al è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio.
L’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio.
La Circolare riporta le relative procedure di documentazione al Comando dei VVF.
Area Legale
CircolareVVF_9833.22-07-2020