Il Tribunale di Alessandria, con la Sentenza dell’11 marzo 2010, ha specificato che le opere di prevenzione incendi, devono essere completate prima dell'inizio dell’attività potenzialmente pericolosa e non dopo che la attività è diventata concretamente pericolosa.
Un imprenditore aveva iniziato un’attività di stoccaggio di pneumatici, prima di effettuare gli interventi di prevenzione incendi progettati ed approvati dai competenti Vigili del fuoco, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della attività e del futuro rilascio della certificazione di prevenzione incendi. Si è verificato un incendio e l’imprenditore è stato tratto in giudizio per la violazione dell’art. 4, c. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/1994.
L’imputato si è difeso facendo notare che l’incendio si era sviluppato quando nei locali erano stati solo depositati i pneumatici, ma le lavorazioni ad opera dei propri dipendenti non erano ancora iniziate (essendo in corso i lavori di ristrutturazione).
Il Tribunale ha ritenuto che:
ed ha pertanto ritenuto violato l’art. 4, c. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/1994.