Prevenzione incendi: Le opere si completano prima dell'inizio dell’attività

Il Tribunale di Alessandria, con la Sentenza dell’11 marzo 2010, ha specificato che le opere di prevenzione incendi, devono essere completate prima dell'inizio dell’attività potenzialmente pericolosa e non dopo che la attività è diventata concretamente pericolosa.

Un imprenditore aveva iniziato un’attività di stoccaggio di pneumatici, prima di effettuare gli interventi di prevenzione incendi progettati ed approvati dai competenti Vigili del fuoco, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della attività e del futuro rilascio della certificazione di prevenzione incendi. Si è verificato un incendio e l’imprenditore è stato tratto in giudizio per la violazione dell’art. 4, c. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/1994.

L’imputato si è difeso facendo notare che l’incendio si era sviluppato quando nei locali erano stati solo depositati i pneumatici, ma le lavorazioni ad opera dei propri dipendenti non erano ancora iniziate (essendo in corso i lavori di ristrutturazione).

Il Tribunale ha ritenuto che:

  • debba considerarsi irrilevante che all’epoca dell’incendio nei locali non fosse iniziata la lavorazione dei pneumatici, atteso che era comunque iniziato lo stoccaggio;
  • debba considerarsi irrilevante il fatto che non vi si trovasse una quantità di pneumatici pari o superiore al limite fissato per la configurazione di una attività pericolosa;
  • le norme antincendio impongono che le opere siano completate prima della attività potenzialmente pericolosa e ciò non significa che le opere di prevenzione debbano essere completate solo dopo che l’attività concretamente superi la soglia di pericolosità;
  • chi gestisce un’attività di stoccaggio e lavorazione di pneumatici in locali che possono accoglierne una quantità tale da superare il limite di pericolosità, deve assumere le cautele dall’inizio dell’attività e non solo dopo che ha immagazzinato un numero di pneumatici superiori al limite

ed ha pertanto ritenuto violato l’art. 4, c. 5 lett. q) del D.Lgs. 626/1994. 

Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner